Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44717 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Marocco il 29/11/1977 avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia in data 25/6/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni con le quali il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiest rigetto del ricorso; lette le conclusioni con le quali l’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME ha chi l’annullamento dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale del riesame di Brescia ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, disposta con provvedimento del G.I.P. dello stesso Tribunale il 6/5/2024, nei confronti di NOME qualificando i fatt contestati ai capi 11) e 12) (ricettazione e autoriciclaggio), nell’unica fattispecie riciclaggio.
“La ricettazione” afferma il Tribunale del riesame GLYPH “costituisce rispetto al delitto di autoriciclaggio, un antefatto ontologicamente necessario al perfezionamento di tale fattispecie, prodromico alla successiva e ulteriore condotta di impiego, sostituzione, o
trasferimento in attività economiche o finanziarie che costituisce l’elemento tipico del delitto de quo”.
Il Tribunale cautelare dopo aver individuato il delitto presupposto nel furto dell’autovettura Lancia Y ed escluso che al furto avesse partecipato Okhita il quale, peraltro, non si è mai proclamato autore dei furti, ha ritenuto che la condotta dell’indagato, consistita nella vendita dell’autovettura ad Ugas Giuseppe, integrasse il delitto di cui all’art. 648 bis 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’indagato il quale, non contesta la ricostruzione fattuale della vicenda ma ritiene che tra la ricezione del bene e la successiva vendita via sia stato uno iato tale da giustificare la contestazione dei reati d
ricettazione prima e di autoriciclaggio poi e non del riciclaggio.
3.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto di ricettazione di cui al capo 13) posto che rinvenimento degli attrezzi da scasso in possesso del ricorrente, avrebbe dovuto condurre il Tribunale a ritenere sussistente il delitto di furto e non la ricettazione.
4.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione al capo 18) della provvisoria imputazione avendo il Tribunale ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del delitt di ricettazione e non di furto come contestato dal P.m. nella richiesta cautelare, tenuto conto del breve lasso temporale intercorso tra il furto dell’autovettura ed il su ritrovamento presso il deposito ove Okhita era solito condurre le auto rubate.
Analoghe censure vengono sollevate dal ricorrente con il motivo n. 4 relativamente al capo 20) e con il motivo n. 5 relativamente al capo 21) della contestazione provvisoria.
6.Con il successivo motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari deducendo la mancanza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato essendo il ricorrente già detenuto per altra causa.
Aggiunge che il delitto di associazione per delinquere è cessato nel 2023, che i reati fine non sono rilevanti essendo l’ordinanza stata annullata sul punto, mentre il richiamo ai precedenti penali dell’indagato è errato poiché richiama un arresto del 13/3/2027 che ancora non è avvenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è basato su motivi in parte infondati,in parte inammissibili e va rigettato.
2.Sulla qualificazione giuridica del fatto di cui ai capi 11) e 12), in termini di riciclaggi non di ricettazione ed auto riciclaggio), il Tribunale del riesame dopo avere motivatamente escluso che COGNOME avesse preso parte ai delitti di furto dei quali non si è mai assunto la paternità (cfr. pag. 7 e segg. dell’ordinanza impugnata ) e valorizzando le modalità della condotta ricettiva, consistita nella mera vendita dell’autovettura di provenienza furtiva, ha ritenuto sussistere il solo delitto di riciclaggio, evidenziando che “non è contestato ad OKhita – né si ritiene – di essere autore del furto della vettura in questione , bensì averla ricevuta e successivamente venduta ad Ugas dietro corrispettivo, nella consapevolezza che sarebbe stata cernibalizzata”.
Il collegio cautelare ha , dunque, condivisibilmente ritenuto che, non essendovi stata tra la ricezione del bene e la successiva trasformazione in denaro, mediante vendita, un ulteriore intervenOto manipolativo, non è consentito attribuire duplice rilevanza penale alla medesima condotta. In materia il collegio ribadisce il principio già affermato da Sez. 2, n. 7074 del 27/01/2021, Rv. 280619 secondo cui in tema di autoriciclaggio la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza. Pertanto, data l’unicità della condotta, consistita nella ricezione del bene ( dato ontologicamente prodromico alla successiva condotta di trasferimento), in assenza di un ulteriore intervento manipolativo sul bene stesso, deve escludersi che tale condotta possa essere considerata penalmerte rilevante due volte, una per la commissione del reato di ricettazione ed un’altra per la commissione del reato di autoriclaggio. La condotta va qualificata in termini di riciclaggio considerando che Okhita non ha posto in essere il delitto presupposto che è il furto e non la ricettazione. Precisa infatti la giurisprudenza che, in tema di autoriciclaggio, il sogget che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio o contribuisca alla realizzazione da parte dell’autore del reato – presupposto delle condotte indicate dall’art. 648- ter.1 cod. pen., risponde di “riciclaggio” e non di concorso nel delitto di autoriciclaggio, essendo questo configurabile solo nei confronti dell’intraneus (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018 Rv. 272652). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va, poi, conclusivamente osservato che il ricorrente non spiega quale sia la concreta utilità derivante dalla diversa qualificazione giuridica dei fatti il che rende sia la richiesta ch ricorso, inammissibile per carenza di interesse ( Sez. 5, Ordinanza n. 45940 del 09/11/2005, Rv. 233219; Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Rv. 285481).
3.1 successivi motivi da 2 a 5 che contestano la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per i delitti di ricettazione di cui ai capi 13) 20) e 21), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad
ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8 e segg. dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere la gravità indiziaria in ordine al delitto di all’art. 648 c.p., applicando i principi della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 20 del 19/04/2017, Rv. 270120; Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313) secondo cui risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibil del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso.
Con riferimento alle esigenze cautelari ed in particolare al pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, va osservato che il requisito dell’attualità del pericolo previs dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice dell cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (così: Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242; in senso conforme:Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 22/01/2020, Rv. 279122; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Rv. 280566). Quest’ultimo orientamento, cui si vuol dar seguito, ha preso le distanze dalla diversa interpretazione, anche per la condivisibile ragione che esula dai compiti del Giudice la valutazione prognostica di future prossime e favorevoli occasioni per delinquere, che, in sostanza, si connotano come elementi “non dominabili” da parte del soggetto essendo, quindi, del tutto incerti; il giudizio prognostico deve, invece, fondarsi unicamente sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e tenendo, altresì, conto della lontananza nel tempo dei fatti-reat per cui è emessa misura cautelare.
Fatta tale premessa in diritto occorre osservare “in fatto” che l’indagato è incolpato di più delitti di ricettazione e di riciclaggio e che nel provvedimento per cui è ricorso il requis di attualità del pericolo di recidiva è stato correttamente ricavato dalla serialit professionalità delle condotte illecite poste in essere dall’indagato il quale ha dimostrato d poter contare ;11 . una fitta rete di collegamenti in ambiente criminale e di voler perseverare nelle condotte illecite nonostante le pregresse condanne a dimostrazione della professionalità nella commissione degli illeciti.
5. Le doglianze circa l’adeguatezza della misura scelta sono ugualmente inammissibili, in ragione della intrinseca genericità, essendosi limitato il ricorrente ad invocare misure meno afflittive, a fronte di giustificazione ampia e corretta resa sul punto dal Tribunale.
(5,5
I Giudici della cautela, infatti, hanno spiegato le ragioni della decisione facendo riferimento alla presenza di precedenti penali anche della stessa specie a carico dell’Okhita, alla particolare spregiudicatezza da lui dimostrata ( pag. 26), mentre nessun positivo rilievo è stato attribuito al fatto che il ricorrente fosse detenuto per altra causa ammesso al lavoro di pubblica utilità “emergendo dalla presente vicenda un quadro cautelare ben più grave ed una personalità criminale su cui allo stato non è possibile porre affidamento”. A ciò deve aggiungersi che lo stato di detenzione per altra causa, del destinatario di una misura coercitiva custodiale, non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa nche successivamente alla novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che espressamente richiede il requisito dell’attualità del pericolo, 5rat;go c);té atteso che nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà Il giudice del gravame cautelare si è adeguato alla costarte giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, Rv 278498; Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021, Rv. 282416) secondo cui qualunque titolo detentivo (cautelare o definitivo) può andare incontro a estinzione a causa dell’incidenza delle più varie situazioni, la cui cognizione e valutazione implica, ordinariamente, la competenza di organi differenti, ciascuno dei quali può influire, come è ovvio, unicamente nell’ambito del procedimento devoluto alla sua sfera decisionale, potendo un determinato titolo restrittivo essere caducato per cause non sottoposte al controllo del giudice investito dell’altro titolo, derivandone una diversità di perimetro cognitivo, oltre che di competenze, che rende impraticabile una valutazione prognostica, da parte di quel giudice, riferita ad altri titoli specie se afferenti altri ambiti procedimentali (cautelari o esecutivi). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.Conclusivamente, risulta quindi che l’ordinanza impugnata così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto, è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dell’odierno ricorrente per tutti i reati a lui contestati nella incolpazione provviso e in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di cui 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen
Così deciso il 25/10/2024