Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9031 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9031 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto di cui all’art. 628 cod. pen. nella fattispecie di cui all’ 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (Sez. 2, n. del 19/12/2014 Ud. (dep. 21/01/2015 ) Rv. 262281 – 01);
considerata, inoltre, la completa motivazione del giudice di merito sugli elementi costituivi della violenza e del dolo del delitto contestato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 628 comma 3, n. 3 quinquies cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante a prescindere dall’effettiva rappresentazione del reo circa l’età della persona offesa (si veda in particolare pag. 3-4) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che la circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall’art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies), cod. pen., è correlata al dato del superamento dell’età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell’età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 5), cod. pen (Sez. 2, n. GLYPH del 09/12/2022 Ud. (dep. 26/04/2023 ) Rv. 284527 – 01);
considerato, infine, che trattandosi di circostanza di natura oggettiva il motivo deve ritenersi manifestamente infondato anche alla luce del disposto del secondo comma dell’art. 59 cod. pen. avendo il COGNOME comunque ignorato per colpa la circostanza dell’età della vittima;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025