Differenza tra Rapina e Furto con Strappo: L’Analisi della Cassazione
Comprendere la differenza tra rapina e furto con strappo è cruciale nel diritto penale, poiché da questa qualificazione giuridica dipendono conseguenze sanzionatorie molto diverse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9031/2025) è tornata su questo tema, fornendo chiarimenti essenziali e affrontando anche la questione dell’aggravante legata all’età della vittima. Analizziamo insieme questo caso per capire i principi affermati dai giudici.
Il Caso: Dalla Condanna per Rapina al Ricorso in Cassazione
I fatti riguardano una persona condannata in primo e secondo grado per il reato di rapina. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Errata qualificazione del reato: Sosteneva che la sua condotta dovesse essere classificata come furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e non come rapina (art. 628 c.p.), in quanto la violenza sarebbe stata esercitata sulla cosa (l’oggetto sottratto) e non direttamente sulla persona offesa.
2. Errata applicazione dell’aggravante: Contestava l’applicazione della circostanza aggravante prevista per aver commesso il fatto ai danni di una persona di età superiore ai 65 anni, affermando di non essere a conoscenza di tale condizione della vittima.
La Decisione della Suprema Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati manifestamente infondati e, in parte, una mera ripetizione di quanto già discusso e respinto dalla Corte d’Appello. La decisione ha quindi confermato la condanna per rapina aggravata.
Le motivazioni della Corte: Analisi della differenza rapina furto con strappo
Le motivazioni dell’ordinanza sono di grande interesse perché ribadiscono principi consolidati e offrono una guida chiara per distinguere le due fattispecie di reato e per comprendere la natura di alcune aggravanti.
La Violenza come Elemento Distintivo
Il cuore della differenza tra rapina e furto con strappo risiede nella direzione e nella finalità della violenza. La Cassazione ha ricordato che:
– Si configura il furto con strappo quando la violenza è rivolta immediatamente verso la cosa e solo in via indiretta colpisce la persona che la detiene (ad esempio, lo ‘scippo’ di una borsa che causa una leggera strattonata).
– Si configura la rapina, invece, quando la violenza è esercitata direttamente contro la persona offesa con lo scopo di vincerne la resistenza e impossessarsi del bene. In questo scenario, la violenza è il mezzo per realizzare la sottrazione.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato che l’azione dell’imputato era stata finalizzata a superare l’opposizione della vittima, integrando così gli estremi della rapina.
L’Aggravante dell’Età: Una Circostanza Oggettiva
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la Corte ha chiarito la natura dell’aggravante prevista dall’art. 628, comma 3, n. 3-quinquies c.p. (aver commesso il fatto nei confronti di persona ultra sessantacinquenne). I giudici hanno stabilito che si tratta di una circostanza di natura oggettiva. Questo significa che è legata a un dato di fatto (il superamento dei 65 anni d’età) e non alla percezione soggettiva del reo o a una presunzione di maggiore vulnerabilità della vittima.
Di conseguenza, l’aggravante si applica a prescindere dall’effettiva conoscenza dell’età da parte dell’autore del reato. La Corte ha inoltre specificato che, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, del codice penale, le circostanze aggravanti oggettive sono valutate a carico dell’agente anche se da lui non conosciute, qualora tale ignoranza sia dovuta a colpa. Nel caso di specie, è stato ritenuto che l’imputato avesse ignorato colpevolmente l’età della vittima.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza della Cassazione rafforza due importanti principi:
1. La linea di demarcazione tra furto con strappo e rapina dipende dalla finalità della violenza: se è diretta alla cosa è furto, se è diretta a neutralizzare la vittima è rapina.
2. L’aggravante dell’età nel reato di rapina ha carattere oggettivo. Non è necessario che il rapinatore conosca l’età esatta della vittima; è sufficiente che il dato anagrafico sussista e che la sua ignoranza da parte del reo sia colpevole. Ciò aumenta il livello di protezione per le persone anziane, indipendentemente dalla loro apparenza fisica.
Quando un’aggressione per sottrarre un bene si qualifica come rapina e non come furto con strappo?
Si qualifica come rapina quando la violenza è esercitata direttamente contro la persona per vincerne la resistenza e realizzare la sottrazione. Si tratta, invece, di furto con strappo quando la violenza è rivolta immediatamente verso la cosa e solo indirettamente verso la persona che la detiene.
L’aggravante della rapina a una persona con più di 65 anni si applica anche se chi commette il reato non conosce l’età della vittima?
Sì, si applica. Secondo la Corte, si tratta di una circostanza aggravante di natura oggettiva, legata al solo dato anagrafico. In base all’art. 59 del codice penale, essa si applica anche se l’agente la ignora, qualora tale ignoranza sia dovuta a colpa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano considerati manifestamente infondati. Il primo motivo era in palese contrasto con i principi di diritto consolidati, mentre il secondo era una semplice ripetizione di argomenti già respinti in appello, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9031 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9031 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il 22/10/1967
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Antonio COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto di cui all’art. 628 cod. pen. nella fattispecie di cui all’ 624 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (Sez. 2, n. del 19/12/2014 Ud. (dep. 21/01/2015 ) Rv. 262281 – 01);
considerata, inoltre, la completa motivazione del giudice di merito sugli elementi costituivi della violenza e del dolo del delitto contestato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 628 comma 3, n. 3 quinquies cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto sussistente la circostanza aggravante a prescindere dall’effettiva rappresentazione del reo circa l’età della persona offesa (si veda in particolare pag. 3-4) , dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che la circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall’art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies), cod. pen., è correlata al dato del superamento dell’età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell’età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 5), cod. pen (Sez. 2, n. GLYPH del 09/12/2022 Ud. (dep. 26/04/2023 ) Rv. 284527 – 01);
considerato, infine, che trattandosi di circostanza di natura oggettiva il motivo deve ritenersi manifestamente infondato anche alla luce del disposto del secondo comma dell’art. 59 cod. pen. avendo il Catalano comunque ignorato per colpa la circostanza dell’età della vittima;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025