Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15919 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 23 Marzo 2023 dalla Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugNOME la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Firenze il 10 settembre 2020 che aveva condannato l’imputata in ordine al reato di rapina pluriaggravata.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputata deducendo:
2.1 Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’articolo 628 cod.pen. anziché quale reato di furto con strappo ex art. 624 bis cod.pen. e vizio della motivazione anche per travisamento della prova, poiché non sono state in alcun modo confutate le precise doglianze formulate con l’atto di gravame e la Corte di merito si è limitata a rendere una motivazione apparente, senza valutare criticamente gli elementi probatori acquisiti.
La Corte ha affermato che l’imputata avrebbe ripetutamente strattonato e spinto la persona offesa per liberarsi e darsi alla fuga e che le telecamere avrebbero registrato
detta scena, ma l’atto di impugnazione si incentrava sull’assenza di prova dello strattonamento e di una qualsivoglia collutazione,poiché era stata la persona offesa ad aggrapparsi alla borsa della COGNOME per evitare che quest’ultima si allontanasse dopo averle sottratto il portafoglio. In atti vi sono unicamente tre fotogrammi estratti dal video che, a detta dei giudici, dovrebbe dar conto di un’azione durata circa un minuto, mentre i fotogrammi rappresentano un’unica scena che non consente neppure di individuare le due contendenti. Prive di risposta sono anche rimaste le censure in ordine all’effettiva durata dell’azione.
2.2 Violazione di legge in relazione all’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte ha affermato che il contesto ambientale determinato dal lockdown sarebbe sufficiente ad integrare una condizione di minorata difesa, in quanto la strada nell’orario in cui è stata commessa la rapina era pressoché deserta e l’imputata ne ha approfittato per realizzare la sua attività illecita.
Tale circostanza risulta smentita dalle stesse immagini dei fotogrammi da cui emerge la presenza di altre persone e dalla costatazione che la persona offesa è stata immediatamente soccorsa dal teste oculare presente ai fatti; la circostanza che l’azione delittuosa si sia consumata per strada e in orario pomeridiano non risulta compatibile con la ritenuta minorata difesa.
3.11 ricorso è generico in quanto si limita a reiterare le considerazioni già svolte con l’atto di gravame e non considera le sintetiche motivazioni esposte dalla Corte di appello i che hanno fornito adeguata risposta alle censure sollevate.
3.1In particolare, in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, la Corte ha cor rettamente applicato la consolidata giurisprudenza in tema, secondo cui qualunque forma di energia fisica esercitata sulla persona integra il delitto di rapina e non quello meno grave di furto con strappo.
Nel caso di specie la violenza è stata esercitata dall’imputata prima per vincere la resistenza della vittima e appropriarsi del portafogli e poi per cercare di sottrarsi alla condotta della persona offesa che tentava di trattenerla dalla borsa, per evitare che fuggisse.
La Corte risponde correttamente sul punto, anche richiamando la motivazione ben più articolata resa nella sentenza di primo grado, in cui sono valorizzate anche le immagini delle videoregistrazioni, da cui emerge lo strattonamento ripetuto dell’imputata per sottrarsi alla presa della persona offesa, e le dichiarazioni dei testi. Né può sussistere alcun problema in merito alla qualificazione giuridica della rapina da propria ad impropria poiché tale diversa qualificazione non incide in alcun modo sul giudizio di colpevolezza e sulla identità della contestazione.
3.2 La seconda censura in ordine alla insussistenza dell’aggravante della minorata difesa è manifestamente infondata.
E’ stato precisato che l’aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto,
ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l’evento circostanziale. (Sez. 2 Sentenza n. 3560 del 14/10/2020 Cc. (dep. 28/01/2021 ) Rv. 280521 – 01)
La Corte di merito ha reso al riguardo esaustiva motivazione, valorizzando le circostanze obiettive del momento in cui la rapina è stata posta in essere, approfittando del fatto che a causa dell’epidemia di Covid le persone intorno fossero pochissime e quindi ridotte le possibilità di ricevere aiuto.
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 20 febbraio 2024
COGNOME
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME NOME COGNOME
La Presidente
COGNOME
NOME COGNOME