Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12893 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12893 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPONOGARA il 06/04/1966
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., con particolare rig all’attendibilità della persona offesa NOME COGNOME e del teste COGNOME COGNOME è articola esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori p a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati di rapina e lesioni, a seguito di una valutazione degli element probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che govern l’apprezzamento delle prove;
rilevato, in particolare, che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa e del teste COGNOME risulta essere stata valutata dai giudici dell’appello in maniera logica, congrua e lineare, an in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dai predetti (vedi pag. 3 della sen impugnata).
considerato che il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 628 e 393 cod. pen. nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordin alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di rapina ed alla mancat riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sono al con manifestamente infondati e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fa e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno correttamente affermato che la condotta violenta del ricorrente era finalizzata ad appropriarsi, senza titolo, del portafogli della persona offesa con conseguente sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), t ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manife illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
considerato, in ordine alla richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbi delle proprie ragioni, che i giudici di appello hanno evidenziato, con percorso argomentativo priv di vizi logici e giuridici, che il COGNOME non ha mai riferito “di aver voluto, seppure con modalità violente, recuperare un proprio credito” (vedi pag. 4 della sentenza oggetto di ricorso) e che quanto dichiarato dalla persona offesa nell’atto di remissione di querela (preesistenza di u
debito di 200,00 euro nei confronti dell’imputato) non può assumere alcun valore probatorio in considerazione del fatto che il giudizio si è svolto con le forme del rito abbreviato;
rilevato, in proposito, che i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio d diritto secondo cui una volta adottato il provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato, i materiale probatorio utilizzabile per la decisione è solo quello già contenuto in tale momento ne fascicolo del pubblico ministero nonché quello acquisito nel contraddittorio delle parti a segui di integrazione probatoria (Sez. 3, n. 23784 del 02/10/2018, S., Rv. 275975 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 1783 del 05/12/2024, Palazzotto, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
Il Con GLYPH Estensore
Il Presidente