Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20321 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA.
avverso l’ordinanza del 15/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Investito della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto del procedimento iscritto nei confronti di NOME COGNOME e altri otto indagati per il reato di diffamazione ai danni di NOME COGNOME, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza deliberata il 15/09/2023 all’esito dell’udienza camerale seguita all’opposizione proposta nell’interesse dell’indagato NOME COGNOME, ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti dello stesso COGNOME per non aver commesso il fatto e, visti gli artt. 408 – 411 cod. proc. pen., ha ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede.
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen., in quanto, come si evince dal provvedimento impugnato, la persona offesa era presente quando le venivano indirizzate le espressioni ritenute offensive, il che esclude la configurabilità del reato di diffamazione.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al contributo concorsuale apportato dal ricorrente al reato di diffamazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In limine, rileva il Collegio che dal tenore complessivo della motivazione e pur non contenendo il dispositivo dell’ordinanza impugnata un espresso accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero per particolare tenuità del fatto, deve ritenersi che nei confronti degli indagati diversi da COGNOME la decisione del giudicante sia appunto nel senso dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto: depongono in tal senso, per un verso, l’esplicita eccezione fatta nei confronti del solo COGNOME (nonché l’esclusione dell’eccezione nei confronti del ricorrente) e, per altro verso, l’esplicito richiamo, in dispositivo, tra l’altro, dell’art. 411 cod. proc. pen., con restituzione degli atti al Pubblico Ministero, senza alcuna indicazione di attività di indagine da svolgere o imputazioni oggetto di ordini coattivi del G.I.P. Del resto, nel senso che, con l’eccezione indicata, il provvedimento impugnato abbia disposto l’archiviazione nei confronti degli altri indagati per la particolare tenuità del fatto si sono espressi, implicitamente, sia il difensore di COGNOME, sia il P.G. presso questa Corte.
Ciò premesso, il Collegio ribadisce il condiviso principio in forza del quale l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., posto che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, non essendo previsto alcun altro mezzo di
impugnazione, è ricorribile per cassazione (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Tramo, Rv. 285076 – 01).
Tutto ciò premesso, mette conto rilevare che, nel sintetizzare i contenuti della denuncia-querela della persona offesa, l’ordinanza impugnata registra che COGNOME aveva aggredito con fare minaccioso e volgare COGNOME mentre questi aveva invitato i presenti nel centro commerciale non muniti di mascherina ad allontanarsi, accadimento, questo, ripreso da uno dei componenti del gruppo, che incitavano COGNOME nella sua condotta.
Ora, nei termini indicati, coglie nel segno il primo motivo lì dove deduce la non configurabilità del delitto di diffamazione, al lume del consolidato indirizzo secondo cui l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore (Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276502 – 01), sicché, si versa nell’ipotesi depenalizzata dell’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti – fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o “virtualmente”, nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione – l’offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto diffamazione (Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, COGNOME, Rv. 284592 – 01).
Resta preclusa a questa Corte la compiuta ricostruzione del fatto, non essendo sufficienti in tal senso i frammenti narrativi riportati nel provvedimento impugnato, sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato nei confronti del ricorrente, con rinvio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che si uniformerà ai principi di diritto sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato nei confronti di COGNOME NOME e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Bologna.
Così deciso il 11/04/2024.