Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29028 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29028 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASCOLI PICENO 11 10/01/1972
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno, in ordine al delitto di diffamazione;
Considerato che il primo motivo del ricorso – con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta omessa valutazione della memoria difensiva inviata in data 5 novembre 2024, in cui si deduceva la commissione dei fatti-reato in epoca successiva alla presentazione della querela – è manifestamente infondato, in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, atteso che dalla sentenza di primo grado emerge che le condotte criminose sono state poste in essere in epoca antecedente alla proposizione della querela, vale a dire nel 2019 e non, come erroneamente indicato nel capo di imputazione, nel 2020. Né viene ad essere integrata la dedotta nullità ex art. 522 c.p.p. in quanto irrilevante è la erroneità del data indicata nell’imputazione se si palesa evidente vertersi, come nel caso in esame, in un errore materiale, che non lede il diritto di difesa, anche perché l’imputato è a conoscenza degli atti, per altro emersi nel caso in esame già dalla sentenza di primo grado (sul punto, si è affermato che la correzione della data di commissione del reato indicata nel decreto che dispone il giudizio, purché l’errata indicazione sia da
ascriversi a mero errore materiale, obiettivamente riconoscibile, non costituisce atto abnorme, Sez. 2, n. 14536 del 13/03/2018, Reginato, Rv. 272689 – 01; la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell’imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa, così Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159 02; conf.: N. 4175 del 2015 Rv. 262844 – 01, N. 5200 del 2018 Rv. 272214 – 01, N. 10196 del 2013 Rv. 254658 – 01). Nel caso di specie, quindi, alcuna lesione del diritto di difesa si rinviene, cosicché anche sotto tale profilo il motivo è manifestamente infondato;
Rilevato che il secondo motivo del ricorso – con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatt ai sensi dell’art. 595 cod. pen. e non nella diversa fattispecie di ingiuria aggravata oggi depenalizzata – è parimenti manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata dalla Corte territoriale. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che per configurarsi l’ipotesi di ingiur aggravata dalla presenza di più persone devono essere contestualmente presenti l’offeso, i terzi e il medesimo offensore, mentre quando manca la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa, il quale rimane privo dell possibilità di replicare, è integrato il diverso delitto di diffamazione, poiché la nozio di presenza assurge a criterio discretivo per la configurazione dell’una o dell’altra fattispecie di reato (Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, COGNOME, RV. 284592). Nello stesso senso si è ritenuta la necessità che la percezione della espressione offensiva avvenga anche per il destinatario contestualmente e immediatamente, perché si configuri l’ingiuria, il che nel caso in esame non è (cfr. anche Sez. 5, n. 5982 del 10/11/2022, deo. 13/02/2023, COGNOME, Rv. 284220 – 01; Sez. 5, n. 28675 del 10/06/2022, COGNOME, Rv. 283541 – 01);
Considerato che il terzo motivo del ricorso – con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge in ordine all’omessa valutazione della memoria difensiva depositata in appello – è inammissibile, in quanto inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedehza, integrando nella sostanza motivi nuovi, che per essere consentiti devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’innpugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex
multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Vatavu COGNOME, Rv. 254485; Sez. 3, n.
14776 del 22 gennaio 2004, COGNOME, Rv. 228525). Nel caso in esame si tratta di alcune doglianze già in precedenza proposte, alle quali la Corte di appello ha
comunque dato risposta non manifestamente infondata e corretta, nonché di ulteriori censure nuove e, dunque, non consentite perché veicolate tardivamente. A riguardo
va condiviso l’orientamento consolidato espresso da Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019,
F., Rv. 277076 – 01, per la quale gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né
richieste ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica l disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con l
conseguenza che l’obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in
relazione con le questioni devolute con l’impugnazione (conf. :: N. 34461 del 2015
Rv. 264493 – 01). Inoltre nessuna decisività delle questioni – per altro non specificate
– viene dedotta anche con l’attuale ricorso, cosicchè il motivo è anche aspecifico in quanto, in tema di ricorso per cassazione, l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica su completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolat uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1 n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; conf.: N. 37709 del 2012 Rv. 253445 – 01, N. 9242 del 2013 Rv. 254988 – 01, N. 3724 del 2016 Rv. 267723 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025
Il consi ‘ere estensore
Il Presidente