Differenza tra Furto e Ricettazione: Quando il Possesso di Beni Rubati non è Furto
Comprendere la differenza furto ricettazione è fondamentale nel diritto penale, poiché le conseguenze legali per i due reati sono molto diverse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante occasione per ribadire i criteri distintivi, specialmente quando un imputato cerca di evitare una condanna per ricettazione sostenendo di essere stato l’autore del furto presupposto. Analizziamo questa decisione per capire i principi applicati dai giudici.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un soggetto condannato in appello per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: l’errata qualificazione giuridica del fatto.
Secondo la difesa, il reato avrebbe dovuto essere classificato come furto (art. 624 c.p.) e non come ricettazione. La tesi difensiva si fondava sulla cosiddetta “clausola di riserva” prevista dall’art. 648 c.p., la quale stabilisce che il reato di ricettazione si configura solo “fuori dei casi di concorso nel reato” presupposto. In altre parole, chi partecipa al furto non può essere condannato anche per la ricettazione degli stessi beni. L’imputato sosteneva, appunto, di aver partecipato attivamente al furto, chiedendo quindi la riqualificazione del reato.
L’Analisi della Corte e la differenza furto ricettazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni della difesa infondate per due ragioni principali.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato come una mera riproposizione di censure già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze senza un confronto critico e specifico con le motivazioni della sentenza impugnata. Un ricorso così formulato è considerato solo “apparente” e, quindi, inammissibile.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la difesa tentava di ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il suo compito, infatti, è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare il merito delle prove.
Le Motivazioni della Decisione
Entrando nel merito della questione giuridica, la Corte ha spiegato perché la decisione dei giudici di grado inferiore era corretta. La differenza furto ricettazione si basa sulla prova della partecipazione al reato presupposto. I giudici di merito avevano concluso che non esistevano elementi sufficienti a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nel furto.
La Corte d’Appello aveva evidenziato la mancanza di “specifiche e circostanziate indicazioni” da parte dei coimputati riguardo alle modalità esecutive del presunto furto e, soprattutto, aveva ritenuto la confessione del ricorrente “priva di valore e credibilità”.
In assenza di prove che giustifichino la detenzione dei beni come “esito diretto del furto”, la condotta viene correttamente inquadrata nel delitto di ricettazione. Non basta, quindi, autodenunciarsi come ladri per sfuggire alla più grave imputazione di ricettazione; è necessario che tale affermazione sia supportata da elementi probatori concreti e credibili. La “clausola di riserva” dell’art. 648 c.p. non opera automaticamente sulla base di una semplice dichiarazione, ma richiede un riscontro fattuale che, nel caso di specie, mancava del tutto.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio consolidato: la distinzione tra autore del furto e ricettatore dipende da un’attenta analisi probatoria che non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità. La decisione sottolinea che la responsabilità penale deve essere affermata sulla base di prove concrete e non di mere dichiarazioni strategiche. Per gli operatori del diritto, ciò significa che, per invocare con successo la clausola di riserva, è indispensabile fornire al giudice di merito elementi solidi che dimostrino il concorso nel reato presupposto, altrimenti la detenzione di cose di provenienza illecita continuerà a essere punita come ricettazione.
Quando una persona che possiede beni rubati risponde di ricettazione e non di furto?
Secondo questa ordinanza, si risponde di ricettazione quando non vi sono prove concrete e credibili che dimostrino un concorso diretto nel reato di furto. La sola detenzione di beni di provenienza illecita, in assenza di tali prove, integra il reato di ricettazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un duplice motivo: in primo luogo, riproponeva argomentazioni già esaminate e respinte dalla corte precedente senza un confronto specifico con le motivazioni; in secondo luogo, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Che valore ha la confessione dell’imputato nel distinguere tra furto e ricettazione?
La confessione dell’imputato di aver commesso il furto ha valore solo se ritenuta credibile e supportata da altri elementi. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno considerato la confessione priva di valore e credibilità, pertanto non è stata sufficiente a riqualificare il reato da ricettazione a furto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6360 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6360 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Albania il 20/05/1988
avverso la sentenza del 28/04/2023 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all’odierno ricorrente nella fattispecie di cui all’art 624 cod. pen. e conseguente violazione di legge in relazione alla clausola di riserva di cui all’art. 648 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: da un lato, esso è riproduttivo di profili di censura già prospettati con l’atto appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del decisum; dall’altro lato, esso è anche volto a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali e dei dati probatori con criteri diversi da quelli utilizzati d giudice di merito, invero preclusa in questa sede;
che, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa, i giudici di merito hanno esplicato congrue e non illogiche ragioni per cui debba ritenersi correttamente
affermata la responsabilità del ricorrente per aver concorso nel reato di ricettazione, anziché per il reato presupposto di furto, facendo corretta applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 – 01), secondo il quale non opera la clausola di riserva prevista dall’art. 648 cod. pen. in assenza di elementi che giustifichino l’inquadramento della detenzione come esito diretto del furto, anziché come ricezione di cose illecite (si vedano le pagg. 4 e 5 dell’impugnata sentenza sulla mancanza di specifiche e circostanziate indicazioni da parte dei correi in ordine alla modalità esecutive dell’asserito furto e sulla dichiarazione confessoria ritenuta priva di valore e credibilità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.