Differenza Furto Rapina: Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Comprendere la differenza furto rapina è cruciale nel diritto penale, poiché le conseguenze legali variano notevolmente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 11455 del 2024, offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità su questa materia, ribadendo un principio fondamentale: la Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La ricorrente era stata condannata per il reato di rapina, previsto dall’art. 628 del Codice Penale. Nel suo ricorso alla Suprema Corte, l’unico motivo di doglianza era la presunta erronea applicazione della legge penale. In sostanza, la difesa sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come il reato meno grave di furto (art. 624 c.p.), contestando sia il vizio motivazionale della sentenza d’appello sia l’inquadramento giuridico del fatto.
La Decisione della Corte: la differenza furto rapina e i limiti della Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una ragione procedurale tanto netta quanto importante. I giudici hanno sottolineato che la richiesta della ricorrente, pur essendo presentata come una questione di diritto, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
L’inammissibilità per accertamenti in fatto
Stabilire se un’azione costituisca furto o rapina dipende da un’attenta analisi delle circostanze concrete. La rapina si distingue dal furto per la presenza di violenza o minaccia alla persona, utilizzata per impossessarsi del bene o per assicurarsi l’impunità. Verificare la presenza di tali elementi è un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello), i quali possono esaminare prove, ascoltare testimoni e ricostruire la dinamica degli eventi.
Il ricorso, invece, chiedeva alla Corte di Cassazione di fare proprio questo: riconsiderare i fatti per giungere a una diversa qualificazione giuridica. Questo tipo di richiesta è preclusa al giudice di legittimità, il cui ruolo è limitato a controllare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, non a stabilire come si sono svolti i fatti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha qualificato il motivo di ricorso come “manifestamente infondato”. Questa formula indica che le argomentazioni della difesa erano prive di qualsiasi possibilità di accoglimento in modo evidente. Oltre a ciò, il ricorso è stato ritenuto “non consentito”, proprio perché presupponeva “accertamenti in fatto che non possono essere devoluti al giudice di legittimità”.
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma perentoria: la distinzione tra le due fattispecie di reato (furto e rapina) si basa su elementi fattuali la cui valutazione è estranea al perimetro del giudizio di Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato rigettato senza nemmeno entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta separazione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende contestare una condanna per rapina sostenendo si tratti di furto deve farlo fornendo argomenti solidi nei primi due gradi di giudizio.
Presentare un ricorso in Cassazione che si limiti a chiedere una diversa lettura dei fatti è un’azione destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative. La Corte, infatti, oltre a dichiarare l’inammissibilità, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver promosso un ricorso palesemente infondato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti del caso per decidere se si trattasse di furto o rapina. Tale valutazione spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non al giudice di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in casi come questo?
La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire come si sono svolti i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato in modo logico la loro decisione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 628 e 624 cod. pen. con riferimento alla ritenuta integrazione del reato di rapina (in luogo della più lieve ipotesi del delitto di furto), è manifestamente infondato, oltre a non essere consentito, tenuto conto che presuppone accertamenti in fatto che non possono essere devoluti al giudice di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore