Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45892 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45892 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Locri il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 2 marzo 2023 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha concluso per;Linammissibilità del ricorso; udito il difensore delle parti civili, AVV_NOTAIO, che ha conclus la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, qua sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito p l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di NOME per i reati di cui agli artt. 629 e 582 cod. pen.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 393 e 629 cod. pen., nonché degli artt. 129 e 533 cod. proci pen., ed il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputata per il delitto di estorsione. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata, pur dando atto dell’incertezza dei suoi pregressi rapporti con la parte civile NOME COGNOME, ne ha irragionevolmente affermato la responsabilità per il reato di estorsione, violando, peraltro, i canoni ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 29541 del 2020. Si lamenta, al riguardo, l’omessa considerazione della tesi difensiva che ha ascritto le pretese economiche della ricorrente ad un pregresso prestito al COGNOME, affetto da ludopatia, prestito che ha trovato conferma anche in una cambiale da questo sottoscritta. Erroneamente, dunque, la sentenza impugnata ha considerato determinante ai fini dell’inquadramento giuridico della condotta le sue modalità esecutive in quanto connotate da una particolare intensità dell’intimidazione. Proprio in considerazione delle ragioni economiche sottese a detta condotta, ad avviso della ricorrente, il fatto deve essere riqualificato ai sensi dell’ari:. 393 cod. pen. e in relazione al quale si eccepisce l’improcedibilità dell’azione penale per difetto della querela.
2.2 Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen., essendo questo improcedibile per mancanza della querela.
2.3 Con il terzo motivo deduce i vizi di violazione di legge e di mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen.
2.4 Con il quarto motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge, mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondata sull’assenza di segnali di resipiscenza da parte dell’imputata o di condotte risarcitorie. Deduce, a tal fine, la ricorrente che la sentenza impugnata ha omesso di considerare la sua partecipazione al processo, la condotta tenuta presentandosi e rispondendo all’interrogatorio e che i fatti sono maturati in un contesto connotato da pregressi rapporti di amicizia e di carattere economico tra le parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è generico, meramente reiterativo delle questioni dedotte in appello e di carattere confutativo.
La Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogiche né contraddittorie, con le quali la ricorrente omette di confrontarsi criticamente, limitandosi ad opporre la propria alternativa versione dei fatti, ha ravvisato gli elementi costitutivi del reato di estorsione in considerazione della illiceità delle richieste economiche della ricorrente, della gravità della violenza e dell’intensità delle minacce rivolte alle persone offese. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, la sentenza ha anche esaminato la sua alternativa versione dei fatti, sottolineandone la carenza di riscontri anche in relazione alla asserita ludopatia di COGNOME.
Si tratta di una soluzione coerente con i canoni COGNOME ermeneutici dettati dalle Sezioni Unite (Sez. U , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02), in base ai quali i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agenl:e persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.
Si è, inoltre, chiarito che ai fini dell’integrazione del delitto di esercizi arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268362).
Hanno, infine, aggiunto le Sezioni Unite che, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell’illegittima tutela priva sia realmente esistente, deve, comunque, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi
suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967).
Il secondo motivo, oltre a non risultare dedotto in appello (secondo la ricostruzione dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, la ricorrente si è, infatti, limitata a contestare l’attendibilità del teste COGNOME) comunque, manifestamente infondato risultando dalla sentenza che · il reato è procedibile in base alla querela sporta il 21 settembre 2015.
Il terzo motivo di ricorso non è stato dedotto in appello.
5. Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.
Ad avviso del Collegio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato su una motivazione esente da manifesta illogicità, con la quale la ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ancorata alla riconosciuta valenza ostativa dell’assenza sia di segnali di resipiscenza dell’imputata che di condotte risarcitorie del danno cagionato alle due parli civili.
Va, al riguardo, ribadito che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo’ invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826), quali, ad esempio, i precedenti penali (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 265826), la gravità del reato (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02), la condotta serbata dall’imputato successivamente alla commissione del reato (Sez. 3, n. 27964 del 19/03/2019, Rv. 276354) o l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). La ricorrente, va, inoltre, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili che si liquidano come in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il giorno 6 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO COGNOME tensore
Il Presidente