Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22588 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22588 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2023
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME con due distinti ricorsi impugnano la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 10/11/2021, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna in data 24/4/2012, una volta dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di usura per
intervenuta prescrizione, confermata la condanna per il residuo delitto di estorsione, è stata ridotta pena ad anni sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.
COGNOME NOME deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione, siccome ricavata dalle dichiarazioni della p.o. posto che le conversazioni telefoniche intercorse tra lui ed il COGNOME, smentivano il proprio coinvolgimento nell’estorsione. La Corte di merito avrebbe illogicamente ricavato dalla vicenda del contratto preliminare di vendita di due immobili a garanzia del credito, rilasciata dalla p.o. in favore dei due imputati, il coinvolgimento COGNOME nel delitto di usura, e poi in quello di estorsione, travisando il contenuto delle telefonate intercettate posto che solo il coimputato COGNOME ottenne dal COGNOME la promessa di vendita di un appartamento in favore della moglie di quest’ultimo, mentre il ricorrente si sarebbe attivato solo per ricollocare la p.o. nel modo del lavoro. La Corte d’appello avrebbe omesso di rispondere alle censure difensive circa l’attendibilità di COGNOME, il quale si era contraddett parlando del coinvolgimento di NOME NOME vicenda usuraria estendendo in via meramente intuitiva la responsabilità per il delitto di estorsione a carico del COGNOME oltre che del coimputato NOMENOME
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ( art. 606 lett. b) c.p.p.), non avendo la Corte d’appello proceduto alla derubric:azione del reato di estorsione NOME fattispecie meno grave di cui all’art. 393 c.p., atteso che i ricorrente non pose in essere alcuna attività di costrizione nei confronti della p.o. limitandosi a proporgli attività lavorative e comunque avrebbe omesso di affrontare le censure difensive con le quali si evidenziava che egli aveva agito per tutelare una propria pretesa legittima.
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale e sostanziale e vizio di motivazione ( art. 606 lelt. b), c) ed e) c.p.p.), non avendo la Corte d’appello adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, effettuando un generico riferimento ad un precedente penale in materia di stupefacenti dell’imputato, senza compiere una valutazione comparativa degli indici legali di cui all’art. 133 c.p.
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna deducendo, con il primo motivo, il vizio di illiogicità e carenza di motivazione in merito alla mancata derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che il delitto di usura quale antecedente necessario dell’estorsione, ad avviso della difesa, sarebbe rimasto indimostrato non essendo all’uopo conducenti, nè la testimonianza del verbalizzante COGNOME, né le dichiarazioni della p.o.
Assume la difesa, infatti, che sarebbe inverosimile che la p.o. per far fronte al debito usurario con COGNOME avesse contratto un altro prestito usurario a condizioni più gravose impegnandosi per la vendita di due appartamenti, assume che la dazione della somma di euro 60.000,00, da parte degli imputati, sarebbe da riferire all’acquisto dell’appartamento non andata a buon fine per la presenza di ipoteche, pertanto essi si erano limitati a chiedere il rimborso ( mai conseguito9 e per questo motivo, quindi, NOME acquisì il possesso dell’appartamento non già occupandolo, ma in forza di contratto di locazione corrispondendo l’affitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Tutte le questioni dedotte nei ricorsi sono state oggetto di specifici motivi di gravame che la Corte territoriale ha, però, respinto osservando che la p.o. COGNOME NOME, era senz’altro credibile quanto al c:oinvolgimento del ricorrente NOME vicenda usuraria e poi in quella estorsiva ( pagg. 6 e 7 della sentenza), non solo perché le asserite contraddizioni erano in realtà spiegabili in ragione del timore che aveva contraddistinto la fase della denuncia della p.o., ( pag. 6 della sentenza), ma anche valorizzando una serie di elementi probatori che sconfessavano la tesi difensiva. In particolare sono state richiamate le dichiarazioni del teste assistito COGNOME che riferì che il prestito usurario f elargito dagli imputati ricordando anche di avere assistito personalmente ad un incontro con la p.o. in cui entrambi i ricorrenti erano presenti. La Corte territoriale ha richiamato, altresì, la deposizione del teste COGNOME e l intercettazioni telefoniche che dimostravano l’esistenza di pressanti richieste di recupero credito del COGNOME verso la p.o., le quali dovevano essere inquadrate nell’ambito della vicenda usuraria, piuttosto essere ricondotte al semplice interessamento per il recupero del credito delll’amico NOME.
Alla luce di tali elementi oggettivi la Corte d’appello logicamente ha ritenuto che il ricorrente fosse coinvolto anche NOME vicenda estorsiva traendo detto convincimento, ancora una volta, dalle dichiarazioni della p.o. COGNOME il quale riferì l’episodio minaccioso del agosto 2004, nel quale presenti i due imputati, venne mimato il gesto, assai eloquente, del taglio della gola se non avesse pagato, a nulla rilevando che dalle intercettazioni non emergessero palesi minacce poichè come rimarcato dal giudice di merito la prova dell’estorsione risiede nelle dichiarazioni della p.o., ritenute precise puntuali e suffragate da elementi esterni.
In questa sede, il ricorrente ha riproposto, negli stessi termini, la questione, deducendo una pretesa illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sennonché si deve ribattere che: a) le dichiarazioni della parte lesa sono state
ritenute attendibili dopo che le medesime erano state sottoposte al vaglio di attendibilità estrinseca ed intrinseca con ragionamento logico ed immune da censure; b) l’usurarietà dei prestiti era stata desunta dalle dichiarazioni della p.o e del teste COGNOME che la Corte con ampia motivazione ha ritenuto attendibili. Tanto basta per ritenere manifestamente infondata la censura tanto più che la Corte territoriale ha chiarito e spiegato che alcune discrasìe interne al racconto delle parte offesa erano ampiamente giustificate dal clima di paura in cui la stessa versava. Occorre ricordare che la questione della valutazione della prova testimoniale e segnatamente dell’attendibilità della p.o. è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica che non può essere rivalutata in sede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni ( Sez. 2, n. 7667/2015. Rv. 262575). Dovendosi altresì precisare che il controllo di legittimità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza dovendosi limitare a verificare che il ragionamento del giudice non sia fondato su mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’id quod plurumeque accidit , ed insuscettibili di verifica empirica, con l’ulteriore precisazione che ai fini della valutazione dell’attendibili del dichiarante il giudice può anche fare riferimento a valutazioni di carattere logico purchè queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti notori (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609). Ed allora una volta ritenuto che la p.o. fosse attendibile, non rilevandosi contraddittorietà nel fatto che COGNOME in sede di denuncia non avesse fatto il nome di NOME, riferendo il prestito usurario agli albanesi e solo dopo avesse specificato il nome di NOME come soggetto coinvolto NOME vicenda, posto che la vittima, come segnalato in sentenza, si mostrava assai agitata e intimorita dal fatto che denunciando avrebbe subito ritorsioni, tanto che decise di trasferire la sua famiglia ad Alcamo, prive di pregio appaiono le censure difensive che deducono presunti vizi di logicità e mirano, in realtà alla rivalutazione del materiale probatorio in atti conformemente scrutinato dai giudici di merito, nei due gradi di giudizio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Così anche in relazione alla questione della derubricazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la Corte d’appello h correttamente motivato segnalando l’impraticabilità di tale scelta a fronte della illiceità del prestito usurario insuscettibile di essere tutelato davanti all’autor giudiziaria. Questa Corte ha chiarito che il delitto di esercizio arbitrario dell proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l’elemento intenzionale che, qualunque sia stata l’intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva quando abbia di mira l’attuazione di una
pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria (Sez. U – n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027; Sez. 2, n. 42734 del 30/09/2015 ,Rv. 265410) .
Nessuna violazione di legge o lacuna motivazionale si rinviene poi, a proposito del diniego delle circostanze attenuanti generiche / motivate non solo sulla mancanza di resipiscenza; invero non esiste nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il reato, quale che sia l’effic:acia delle prove di reità, ma sulla oggettiva gravità dei fatti (Sez. 2, n. 649 del 17/03/1970 Rv. 116331) e così con riferimento alla dosimetria della pena è stato evidenziato come la stessa si attestava sul minimo edittale di tal che l’obbligo di motivazione del giudice può dirsi attenuato essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. ( Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464).
Analoghe considerazioni valgono a proposito del ricorso proposto da NOME COGNOME il quale ha censurato la sentenza esprimendo censure in merito alla attendibilità della p.o., la quale invece / secondo quanto poc’anzi illustrato, è risultata pienamente credibile, inoltre la Corte d’appello ha puntualmente risposto alle censure di difensive con le quali si opponevano presunte criticità in ordine alla sussistenza dell’usura quale antecedente dell’estorsione spiegando che l’usurarietà degli interessi si ricavava non solo dalle dichiarazioni della p.o. ma anche dalla intervenuta promessa in vendita di due immobili a favore dell’imputato a garanzia del prestito, il cui valore era notevolmente superiore al prestito di euro 50.000,00/60.000,00 erogato dai rei. La Corte ha altresì precisato che nel caso di specie a fronte dell’usurarietà del prestito non poteva ipotizzarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per la n azionabilità del credito ed ha anche rilevato come la vicenda estorsiva era culminata NOME occupazione dell’immobile del COGNOME. Quest’ultima sebbene formalmente giustificata da un contratto di affitto fu comunque frutto di una scelta non libera ma condizionata dalla pressione estorsiva esercitata dagli imputat’>i quali / data l’impossibilità di procedere all’acquisizione del bene, perché gravato da ipoteca, ne conseguirono il possesso manu militari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Uniformandosi agli orientamenti sopra riportati, che il Collegio condivide, vanno dichiarate inammissibili tutte le impugnazioni proposte; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, NOME misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bologna con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002 disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Roma, 31 marzo 2023
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
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NOME COGNOME