Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40813 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40813 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 20 luglio 2022 dal Tribunale di Roma nei confronti di NOME COGNOME, per i reati di cui agli artt. 110-629 e 494 cod. pen.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico motivo di impugnazione.
In particolare, lamenta, sotto il profilo della manifesta illogicità del motivazione, la sussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. dovendosi invece configurare una truffa aggravata in presenza di una mera
manipolazione della volontà della persona offesa (con conseguente induzione in errore), senza alcuna coartazione della medesima.
Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, riproduce le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione, così cadendo nel vizio di genericità.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha congruamente argomentato sulla concreta idoneità della minaccia a coartare la persona offesa, che si è sentita costretta a consegnare i monili d’oro. A fronte di una motivazione priva di vizi logico-giuridici e dunque intangibile nel giudizio di legittimità, risulta del tu inconferente il ricorso, diretto a invocare una nuova lettura del compendio istruttorio che concluda per la mera induzione in errore.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa cosiddett vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall’agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all’azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di estorsione quando viene prospettata l’esistenza di un pericolo di un accadimento il cui verificarsi è attribuibil direttamente o indirettamente, all’agente ed è tale da non indurre la persona offesa in errore, ma, piuttosto, nell’alternativa ineluttabile di subire spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, COGNOME, Rv. 279492; Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, COGNOME, Rv. 265362). Peraltro, è indifferente la minaccia di un male reale o immaginario, dal momento che identico è l’effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, quando la rappresentazione intimidatoria è percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, COGNOME, Rv. 270072). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’imputazione ascritta a COGNOME consiste esattamente nell’avere costretto la persona offesa, minacciandola che se non avesse consegnato i preziosi e la carta di credito, non sarebbe intervenuto, quale sedicente avvocato, per evitare la carcerazione del figlio.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i
profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 27 settembre 2023
estensore GLYPH
La Presidente