Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32155 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/11/2023 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 18 novembre 2019 del Tribunale di Catanzaro che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, terzo comma, cod. pen. ai danni di NOME COGNOME e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ed alla recidiva specifica ed infraquinquennale, l’aveva condannato alla pena detentiva ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con
v
decreto penale del 12 maggio 2011, esecutivo il 3 novembre 2013.
All’esito del giudizio di appello NOME COGNOME risulta condannato per avere inviato, dall’indirizzo EMAIL , lui riconducibile, alla direzione della testata giornalistica on-line RAGIONE_SOCIALE, due e-mail, datate 8 e 29 ottobre 2015, con le quali offendeva la reputazione di NOME COGNOME. Con la prima missiva il COGNOME si rivolgeva alla direzione della testata invitandola a modificare la collocazione sul proprio sito internet di un banner pubblicitario «per evitare discussioni con la solita persona che come sempre con comportamenti scorretti e fraudolenti per motivi economici ma poco professionali si esibisce a schifezze di questo tipo»; con la seconda si riferiva che il COGNOME era il «solito pezzo di merda» nonché il «leccaculo dei politici di Catanzaro».
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sostenendo che non vi sarebbe prova che i messaggi di posta elettronica siano arrivati a conoscenza di più persone.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 599 cod. pen. per non avere applicato la causa di non punibilità della provocazione che non richiede che la reazione sia contemporanea all’offesa, essendo sufficiente che essa sia attuata finché perdura lo stato d’ira suscitato dalla provocazione e che tra questa e la reazione sussista una reale contiguità temporale.
Nel caso di specie, il COGNOME si era sentito preso in giro dal COGNOME, che aveva modificato la collocazione del banner pubblicitario per il quale egli aveva stipulato un contratto.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 157 cod. pen. per non avere la Corte di merito rilevato l’estinzione del reato per prescrizione, essendo interamente trascorso il termine di anni sette e mesi sei dalla consumazione del reato e non avendo il Tribunale applicato la recidiva in quanto ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è necessario che l’autore della frase lesiva dell’altrui reputazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma
con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, e tale requisito deve presumersi qualora l’espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato ad essere visionato da più persone (ex multis, Sez. 5, n. 522 del 26/05/2016, dep. 2017, S., Rv. 269016).
Secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, il COGNOME ha inviato le sue e-mail non all’indirizzo di posta elettronica di un singolo specifico soggetto inserito nell’organizzazione della testata giornalistica, ma all’indirizzo della direzione della testata, ossia ad un ufficio prevedibilmente composto da più persone facoltizzate a prendere visione dei messaggi di posta elettronica inviati all’ufficio di loro appartenenza, come confermato dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, che ha aggiunto che il COGNOME aveva inviato le e-mail a tutti gli indirizzi di posta elettronica presenti sul sito internet del quotidiano on-line, eccettuato quello dello stesso COGNOME.
In applicazione del principio sopra esposto, deve ritenersi corretta la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello secondo la quale è avvenuta la comunicazione con più persone.
2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità.
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione può configurarsi anche come putativa qualora ricorra una ragionevole, anche se erronea, opinione dell’illiceità del fatto altrui, purché l’errore sia plausibil ragionevole, non pretestuoso e logicamente apprezzabile (Sez. 5, n. 45622 del 29/09/2023, B., Rv. 285547).
La Corte di appello ha escluso che la persona offesa abbia commesso un fatto ingiusto tale da poter costituire provocazione, cosicché il motivo di ricorso, che sostiene non essere necessaria la contemporaneità tra fatto provocatore e diffamazione, non coglie la ratio decidendi.
3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057).
Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato la recidiva specifica ed infraquinquennale, che prevedendo un aumento di pena pari alla metà rientra tra le aggravanti ad effetto speciale, ma ha ritenuto prevalenti le attenuanti generiche, cosicché risulta applicabile il principio sopra esposto.
Il termine massimo di prescrizione risulta, quindi, pari ai sensi dell’art. 161 cod, pen., ad anni nove e non è ancora decorso.
Deve, invece, rilevarsi la insussistenza dell’aggravante della commissione del fatto mediante un mezzo di pubblicità di cui al terzo comma dell’art. 595 cod. pen.
Ai fini dell’applicazione di detta aggravante, l’invio di un messaggio mediante posta elettronica, anche laddove questa sia certificata, non si distingue dall’invio di una lettera redatta su supporto cartaceo, come già recentemente segnalato da questa Corte di cassazione (vedi Sez. 5, n. 31179 del 23/05/2023, COGNOME COGNOME, Rv. 285070), ponendosi in consapevole contrasto con altri precedenti di questa Corte.
Certamente, come si è sopra esposto, la circostanza che l’indirizzo di destinazione individuasse la direzione della testata giornalistica on-line, consultabile da tutti coloro che facevano parte della stessa, vale a far presumere che il messaggio sia stato portato a conoscenza di più persone.
Può, quindi, ritenersi sussistente l’elemento costitutivo del reato di diffamazione.
Altra cosa è la sussistenza dell’aggravante dell’utilizzo di un mezzo di pubblicità. Occorre un quid pluris per ritenere integrata la aggravante, che nel caso di specie consiste nell’utilizzo di uno strumento che sia di per se stesso in grado di portare il messaggio a conoscenza del «pubblico», ossia di un numero indeterminato di soggetti.
Non è, quindi, sufficiente che il mezzo utilizzato abbia portato il messaggio offensivo dell’altrui reputazione a più persone, ma occorre che il mezzo utilizzato sia per per sé astrattamente in grado di portare il messaggio a conoscenza di un numero indeterminato di persone.
Tale capacità può riconoscersi alla pubblicazione su un sito internet consultabile da chiunque o alla pubblicazione mediante facebook, laddove il profilo sia accessibile a tutti, in quanto in tali ipotesi chiunque potrebbe venire a conoscenza del messaggio diffamatorio.
Nel caso di specie, lo strumento utilizzato, pur essendo diretto a portare il messaggio a conoscenza di più persone, non era tale da consentire a chiunque di prenderne cognizione e la comunicazione diffamatoria non era rivolta al pubblico, cosicché la aggravante non può ritenersi sussistente.
Questa Corte di cassazione (Sez. 6, n. 4124 del 14/12/2016, dep. 2017, Nicola, Rv. 269441) ha affermato che il giudice di appello «possa, anzi debba, escludere ex officio la circostanza aggravante, contestata e ritenuta dal primo
giudice, di cui ravvisi l’insussistenza sulla scorta della ricostruzione storico fattuale compiuta nella sentenza oggetto dell’appello, dunque senza la necessità di compiere nessuna attività istruttoria ufficiosa, che – all’evidenza esorbiterebbe i limiti del principio devolutivo, limitandosi così ad assicurare che la fattispecie concreta sia sussunta nel corretto schema legale, in ossequio al principio iura novi curia. Principio, questo, che non può non valere anche nel caso di fattispecie incriminatrice aggravata, cioè contestata come connotata da uno o più elementi circostanziali, come appunto quella di specie».
A tal fine questa Corte di cassazione ha evidenziato, citando un precedente delle Sezioni Unite, che «Il principio iura novit curia costituisce invero una regola AVV_NOTAIO, “di sistema”, in quanto espressione del principio di legalità ed essenza della giurisdizione. Come ha chiarito questa Corte riunita nel suo più ampio consesso, costituisce “indefettibile funzione della giurisdizione accertare se la fattispecie concreta sia sussumibile nella fattispecie astratta ipotizzata” e rappresenta “indefettibile corollario dello ius dicere accertare che fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal p.m. riconducendo, così, la fattispecie concreta, anche se a determinati limitati fini, nello schema legale che le è proprio. Questa precisazione sta a significare che la definizione giuridica del fatto non è il fatto e che “modificare la definizione giuridica del fatto” non solo non significa modificare il fatto, ma non significa neppure modificare la imputazione, se è vero sia che la correlazione tra la imputazione e la sentenza resta in tutta la sua pienezza anche se viene data al fatto una diversa qualificazione giuridica”; “dare una diversa qualificazione giuridica del fatto vuol dire, in ultima analisi applicare esattamente la legge, vuol dire ius dicere; “è innegabile (…) che il principio di legalità, sul quale è fondato il nostro ordinamento, debba valere per ogni momento del processo” (così nella motivazione della sentenza Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Poiché l’esercizio, da parte del giudice, del potere di attribuire al fatto la corretta qualificazione giuridica costituisce attuazione del principio di legalità, che deve trovare applicazione in ogni momento del processo, come del resto riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione (vedi (Sez. 2, n. 3211 del 20/12/2013, dep. 2014, Racic, Rv. 258538), deve ritenersi che tale potere possa, anzi debba, essere esercitato anche da questa Corte di cassazione, la quale può, quindi, escludere di ufficio un’aggravante laddove, sulla base della ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito, non ne ricorrano i requisiti.
6. Dovendo essere esclusa l’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 595
•
cod. pen., il reato di diffamazione rientra nella competenza del giudice di pace, cosicché risulta illegale la pena della reclusione e la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame sul punto.
Inoltre, potendo essere applicata una pena pecuniaria, il giudice del rinvio valuterà se debba o meno essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con decreto penale del 12 maggio 2011.
Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen., che esclude.
Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Rigetta nel resto il ricorso.