Diffamazione via Email: Quando un Messaggio di Posta Elettronica Diventa Reato
Nell’era digitale, la comunicazione via email è uno strumento quotidiano, ma il suo uso improprio può avere conseguenze legali significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24981/2024) ha ribadito un principio cruciale: inviare un’email dal contenuto offensivo a una pluralità di destinatari configura il reato di diffamazione via email, anche se la persona offesa è tra i riceventi. Analizziamo questa decisione per capire i confini tra critica e reato nel mondo digitale.
I Fatti del Caso: Dall’Email Offensiva alla Condanna
Un soggetto è stato condannato dal Giudice di Pace per il reato di diffamazione, previsto dall’art. 595 del codice penale. L’imputazione nasceva dall’aver inviato una lettera dal contenuto diffamatorio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a più destinatari.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che si trattasse, al più, di ingiuria (reato oggi depenalizzato), dato che il messaggio era stato ricevuto anche dalla persona offesa. A suo avviso, mancava il requisito fondamentale della diffamazione: l’assenza della vittima al momento della comunicazione offensiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo manifestamente infondato. La Corte ha confermato la condanna dell’imputato, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Secondo i giudici, il ricorso non si confrontava adeguatamente con i principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Le Motivazioni: Perché si Configura la diffamazione via email?
La Corte ha basato la sua decisione su un punto giuridico fondamentale: la distinzione tra ingiuria e diffamazione nel contesto delle comunicazioni digitali. Il reato di ingiuria (art. 594 c.p., ora abrogato) puniva l’offesa all’onore e al decoro di una persona presente. La diffamazione (art. 595 c.p.), invece, punisce l’offesa alla reputazione di una persona assente, fatta comunicando con più persone.
Nel caso di un’email inviata a più destinatari, compreso l’offeso, la Corte chiarisce che la ricezione del messaggio nelle diverse caselle di posta elettronica non è contestuale. Ogni destinatario legge l’email in un momento diverso. Questo significa che, quando i destinatari terzi leggono il messaggio offensivo, la persona offesa non è “presente”. La comunicazione lesiva della reputazione avviene quindi tra il mittente e i terzi, integrando pienamente il reato di diffamazione via email.
La Corte ha richiamato un suo precedente specifico (sentenza n. 13252 del 2021), che aveva già stabilito questo principio, sottolineando come la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica sia l’elemento dirimente per qualificare il fatto come diffamazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Reato di diffamazione via email
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. Dimostra che la tecnologia non cambia la sostanza dei reati contro la persona e che la facilità di comunicazione digitale non può diventare un pretesto per ledere la reputazione altrui impunemente. Chi invia email, messaggi su chat o pubblica post sui social network deve essere consapevole che, se il contenuto è offensivo e raggiunge più persone, il rischio di una condanna per diffamazione è concreto. La presenza della vittima tra i destinatari non è una scusante, ma un elemento che, paradossalmente, non esclude il reato, a causa delle specifiche modalità tecniche della comunicazione elettronica.
Inviare un’email con contenuto offensivo a più persone, inclusa la persona offesa, è reato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, integra il reato di diffamazione previsto dall’art. 595 del codice penale, in quanto la comunicazione con più destinatari lede la reputazione della persona offesa.
Perché si parla di diffamazione e non di ingiuria, anche se la persona offesa riceve l’email?
Si configura il reato di diffamazione perché la ricezione del messaggio da parte dei vari destinatari non è contestuale (ovvero, non avviene nello stesso momento). Questo fa sì che la comunicazione offensiva si realizzi tra il mittente e i terzi in un momento in cui la persona offesa è considerata “assente”, requisito tipico della diffamazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24981 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24981 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MENZIONE NOME NOME NOME SAN GENNARO VESUVIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 del GIUDICE DI PACE di NOLA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Noia lo ha dichiarato colpevole del reato di diffamazione ex art. 595 cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia oltre al pagamento delle spese processuali.
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia l’erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen. e la mancata depenalizzazione nella fattispecie di ingiuria di cui all’art.594 cod. pen. – è manifestamente infondato perché non si confronta:
GLYPH con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’invio di una “e-mail” dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell’eventualità che tra questi vi sia l’offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione. (Sez.5, n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, Rv. 280814);
con le motivazioni in fatto della sentenza impugnata che con argomentazione immune da vizi ha chiarito che (pag.3) della sentenza impugnata in cui il giudice di merito ha evidenziato le modalità di invio (attraverso EMAIL a più destinatari) della lettera dal contenuto diffamatorio;
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024 Il consj.g4re estensore
Il Presidente