Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28159 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28159 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2120/2025
CC – 17/06/2025
R.G.N. 14493/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul conflitto di competenza sollevato da:
nel procedimento nei riguardi di COGNOME COGNOME nato a Palermo il 04/09/1984
esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Milano;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 febbraio 2023 il Tribunale di Milano, pronunziandosi nel procedimento promosso nei confronti di NOME COGNOME per il reato di diffamazione aggravata dalla attribuzione di un fatto determinato, commessa con il mezzo televisivo, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore dell’autorità giudiziaria di Monza, cui ha trasmesso gli atti.
Il Tribunale di Monza, a seguito del rinnovato esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico ministero, con l’ordinanza in preambolo ha sollevato conflitto negativo di competenza sul postulato della necessaria applicazione alla fattispecie in esame della previsione dell’art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, che individua il foro competente per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissione televisiva e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato in quello ove si trova il luogo ove sede la persona offesa ASST Grande Ospedale metropolitano Niguarda e, dunque, Milano.
Segnatamente, secondo il Tribunale di Milano la disciplina derogatoria sulla competenza prevista dal comma 5 del citato art. 30 troverebbe applicazione solo quando il fatto determinato sia attribuibile ai soggetti tassativamente indicati nella disposizione normativa appena richiamata (individuati nel concessionario privato, nella concessionaria pubblica ovvero nella persona daquesti delegata al controllo della trasmissione), ma non anche nella persona che materialmente commette la diffamazione, cui si applicherebbero le regole generali sulla competenza per territorio e, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 9 , comma 1, cod proc. pen. il luogo dov’Ł avvenuta l’ultima parte dell’azione, ovverosia gli studi della trasmissione ‘le Iene’, in Cologno Monzese, con competenza del Tribunale di Monza.
La soluzione non Ł condivisa dal Giudice rimettente che, richiamando la piø recente giurisprudenza di legittimità secondo la qualenel caso didiffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato, ha ritenuto che la competenza spettasse al Tribunale di Milano.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con conclusioni scritte depositate in data 27 maggio 2025, ha prospettato l’attribuzione della competenza al Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, poichØ dal rifiuto dei due giudici di procedere alla trattazione del procedimento consegue la stasi del medesimo, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
Nel merito,il conflitto va risolto con l’affermazione della competenza a procedere del Tribunale di Milano, che per primo l’ha declinata.
Occorre premettere come, in sede di decisione sul conflitto (sia di competenza, sia di giurisdizione), Ł principio pacifico quello per cui, fermo restando l’ancoraggio alla prospettazione fattuale introdotta dall’organo dell’accusa, la Corte regolatrice esercita appieno la funzione giurisdizionale, intesa come verifica della corrispondenza tra fatto (descritto nella contestazione) e fattispecie astratta (norma incriminatrice di riferimento).
In Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, COGNOME, Rv. 269585 si Ł, invero, statuito che, in sede di risoluzione del conflitto la Corte di cassazione, anche al fine di apprezzare una eventuale duplicazione delle contestazioni, Ł chiamata a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall’uno o dall’altro giudice sia corretta, procedendo – in caso contrario – a delineare essa stessa l’esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell’organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso.
Ciò premesso, trascorrendo al caso che ci occupa, va osservato che l’imputazione riguarda reato di diffamazione in pregiudizio di ASST Grande Ospedale metropolitano Niguarda, commesso in occasione dell’intervista, andata in onda il 5 novembre 2020 nell’ambito del programma televisivo «Le Iene», trasmesso dall’emittente «Italia 1» rilasciata da COGNOME.
La condotta dell’imputato, qualificata in termini di diffamazione aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato, soggiace, in quanto commessa con il mezzo televisivo, alle disposizioni dei commi 1, 4 e 5 dell’art. 30 legge 6 agosto 1990, n. 223, che regolano il trattamento sanzionatorio e la competenza con riferimento alla responsabilità del concessionario privato, della concessionaria pubblica ovvero della persona da loro delegata al controllo della trasmissione.
La questione sottesa al conflitto intercorso tra i tribunali di Milano e Monza attiene all’estensione della competenza derogatoria prevista dal comma 5 del citato art. 30 alle ipotesi, quale quella in esame, in cui l’imputato, giornalista, non rivesta le qualifiche soggettive richieste dalla norma.
Sul punto, il Collegio intende dare continuità al principio già espresso da questa Corte, secondo cui «In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n.
150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell’art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990 n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato» (Sez. 5, n. 34507 del 14/06/2024, Tribunale Varese, Rv. 286958 – 01; Sez. 5, n. 26919 del 15/03/2024, Festinese, Rv. 286578 – 01; Sez. 1, n. 15947 del 17/01/2025, Vetrano, n.m.)
Nelle decisioni richiamate – prendendo le mosse dalla persistente vigenza dell’art. 30, comma 5, legge 6 agosto 1990, n. 223, disposizione dal contenuto di rinvio «mobile», non investita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del precedente comma 4, dedicato al trattamento sanzionatorio – si Ł stimato che la speciale disciplina della competenza territoriale prevista dal secondo periodo del comma 5 (a tenore del quale «Per i reati di cui al comma 4 il foro competente e determinato dal luogo di residenza della persona offesa») debba essere riferita, dopo l’intervento della Corte costituzionale, al reato di diffamazione comune sanzionato dall’art. 595 cod. pen., qualora commesso, anche da soggetti privi di una delle qualifiche soggettive indicate al comma 1 dell’art. 30, mediante trasmissioni e connotato dall’attribuzione di un fatto determinato. Tanto, in ragione, tra l’altro, dell’ampia portata dell’art. 595 cod. proc. pen., disposizione generale che, scrivono i giudici di legittimità, «sopperisce, d’ora innanzi, tramite le fattispecie aggravate, all’area di punibilità coperta precedentemente dalla norma speciale dichiarata incostituzionale», nonchØ dell’assenza di richiami testuali che colleghino la norma relativa al foro speciale, prevista dal citato comma 5, unicamente alla categoria di soggetti indicata al comma 1, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha eliminato dal mondo giuridico il comma 4 dell’art. 30 nella parte sanzionatoria, l’unica effettivamente ed esplicitamente contenente il rimando ai «soggetti di cui al comma 1».
Nella medesima direzione si pone, stando alla ricostruzione recentemente avallata dalla Corte di cassazione, la circostanza che la regola speciale di competenza territoriale prevista dalla legge del 1990 nasce anche per l’esigenza di offrire alla persona offesa maggior tutela rispetto a «poteri forti» quali sono, in proiezione, quelli che fanno capo a detentori (concessionari radiotelevisivi o loro delegati) di media ad elevata potenzialità diffusiva, a prescindere dal fatto che essi siano o meno direttamente imputati nel processo, ovvero di attenuare l’evidente squilibrio delle posizioni assegnando, in caso di reati di diffamazione commessi con l’attribuzione di un fatto determinato e mediante strumenti radiofonici o televisivi, operatività generale al criterio del foro della persona offesa, in coerenza, peraltro, con gli orientamenti della giurisprudenza civile di legittimità che, si legge nelle recenti pronunzie della Quinta Sezione, «da tempo, ha chiarito come la competenza per territorio, per tutte le domande di risarcimento dei danni derivanti da pregiudizi di diritti della personalità, recati da mezzi di comunicazione di massa, deve essere sempre del giudice del luogo in cui Ł domiciliato il danneggiato (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza», citando, in particolare, l’ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 21661 del 13/10/2009, Rv. 609467.
Per i motivi sin qui espressi e, come anticipato qui condivisi e ribaditi, va affermata la competenza delTribunale di Milano, cui vanno trasmessi gli atti, con le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così Ł deciso, 17/06/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME