Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7692 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7692 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 261/2026 UP – 10/02/2026 R.G.N. 40730/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME NOME a Formia il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata nei
confronti dei ricorrenti NOME il reato è estinto per prescrizione.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, per quanto qui interessa, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna alla pena di sei mesi di reclusione, di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di diffamazione, commesso ai danni di NOME COGNOME, all’epoca vicesindaco del comune di Mondragone.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, NOME COGNOME aveva rilasciato un’intervista televisiva nella quale aveva trattato della sua personale lotta alla camorra, cui non aveva ceduto, denunciando unÕestorsione subita, cosa che gli era costata una vita sotto scorta e due attentati.
Gli imputati avevano reagito alla notizia, pubblicando, attraverso i rispettivi profili del social network Facebook , i seguenti post :
NOME COGNOME: ” Sporco e pagliaccio, una bomba te la devono mettere buona, ti sei succhiato il sangue della gente e vuoi parlare anche di camorra “;
NOME COGNOMECOGNOME ” Stu drugato latrin avessn sapˆ a gent kell ke faciv over e i sold k t stai arrubˆ ngpp o comune”; “mo stamm a fa masc savian ro cazz e mo e fann pur o film”; “appenn sagliut ngopp a comun sa lottizzatt a terr “.
Avverso la sentenza ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite i rispettivi difensori.
3. NOME COGNOME propone tre motivi.
3.1. Il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., erronea applicazione e inosservanza degli artt. 595 cod. pen. e 546 lett. e), cod. proc. pen.
Si sostiene che la motivazione della Corte di appello sarebbe apparente in punto di ritenuta riconducibilitˆ della condotta diffamatoria all’imputato.
Nessuna verifica tecnica è stata eseguita al fine di stabilire se il profilo Facebook da cui provengono i messaggi diffamatori sia effettivamente riferibile all’imputato.
Giˆ in sede di appello, sul punto, si era obiettato che il nominativo del profilo non era probante, nŽ lo era la foto del profilo che ritraeva un gruppo di persone, tra cui l’imputato; neppure potevano trarsi elementi decisivi dalla mancata denuncia di un furto di identitˆ.
La Corte di appello non aveva fornito adeguata risposta sul punto, poichŽ calibrata su termini astratti, senza alcun vaglio calato sui caratteri della situazione concreta.
3.2. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 595, 133 cod. pen. e 10 CEDU, per l’applicazione di una pena detentiva a un reato di opinione, in assenza delle circostanze eccezionali suscettibili di giustificare l’irrogazione di una pena di tale natura (discorsi d’odio e istigazione alla violenza).
3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilitˆ ex art. 20-bis cod. pen.
La Corte di appello ha respinto la richiesta in quanto non corredata dalla dichiarazione di disponibilitˆ di un ente, cos’ pretendendo un presupposto non richiesto dalla legge.
NOME COGNOME articola due motivi.
4.1. Il primo motivo rivendica la sussistenza del diritto di critica, in quanto le espressioni dell’imputato erano dirette a criticare l’operato della persona offesa nella sua veste di vicesindaco e non costituivano “frasi offensive della personalitˆ umanaÓ.
4.2. Il secondo motivo (anch’esso contrassegNOME dal numero 1) denuncia vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il terzo motivo di appello si appuntava sul riconoscimento di dette attenuanti, ma il punto è stato del tutto ignorato dalla sentenza impugnata che non ha spiegato le ragioni del diniego.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dellÕart. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha trasmesso requisitoria scritta.
Il 2 febbraio 2026 la parte civile ha trasmesso memoria, conclusioni scritte e nota spese.
Il ricorso di NOME COGNOME non è inammissibile, pertanto deve essere rilevato lÕintervenuto decorso del termine prescrizionale, mentre va rigettato agli effetti civili.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
I motivi di ricorso di NOME COGNOME conducono a dichiarare il reato estinto per prescrizione, lasciando indenni, per˜, le statuizioni civili.
2.1. Il primo motivo, attinente al profilo della responsabilitˆ, è inammissibile. Il vizio di cui allÕart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dedotto in relazione allÕart. 595 cod. pen., riguarda lÕerronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero lÕerronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, lÕerronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio quando, come nella specie, si sia in presenza dellÕallegazione di unÕerronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta; ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto lÕaspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).
Il vizio di cui allÕart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è deducibile in relazione allÕart. 546 lett. e), cod. proc. pen., NOME non si tratta di norma stabilita a pena di nullitˆ (cfr. sul punto amplius Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 Ð 04).
Inoltre sono manifestamente infondate le censure volte a dolersi di una motivazione apparente sulla riconducibilitˆ della condotta allÕimputato.
LÕaffermazione di responsabilitˆ si basa su unÕadeguata e congrua motivazione che fa leva su plurimi elementi suscettibili di riferire allÕimputato i post diffamatori (cfr. pagg. 10 e 11 sentenza impugnata).
La decisione si pone in linea con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimitˆ attestato sulla riconducibilitˆ della diffamazione a un soggetto anche su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralitˆ e precisione di dati quali il movente, l’argomento del forum su cui avviene la pubblicazione, il rapporto tra le parti, la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell’imputato, anche in mancanza di accertamenti circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio dall’indirizzo IP dell’utenza telefonica intestata all’imputato medesimo. Si è, inoltre, attribuito rilievo, assieme agli elementi indiziari sopra sottolineati, anche all’assenza di denuncia di cd. furto di identitˆ da parte dell’intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati (cfr. Sez. 5, n. 24212, del 21/01/2021, Sahbun n.m.; Sez. 5, n. 45339 del 13/07/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, COGNOME, n.m.).
2.2. Il terzo motivo non è inammissibile.
2.2.1. La Corte di appello non ha fatto buon governo del principio secondo cui la richiesta di applicazione di pene sostitutive non pu˜ essere rigettata sol NOME non corredata dalla documentazione utile ai fini della sua valutazione, posto che la legge non prevede tale onere a carico dell’imputato (Sez. 4, n. 47333 del 24/10/2024, Viotti, Rv. 287321 Ð 01).
2.2.2. Deve rilevarsi, allora, lÕintervenuto decorso del termine prescrizionale massimo del reato commesso il 10 dicembre 2016.
Al termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei (cos’ da pervenire al 10 giugno 2024), si sommano i periodi di sospensione relativi al rinvio per astensione dei difensori dal 23 ottobre 2019 al 22 aprile 2020, nonchŽ il rinvio di questÕultima udienza per sospensione c.d. Covid.
Il secondo rinvio comporta una sospensione ÒfissaÓ di 64 giorni relativa al primo periodo emergenziale (dal 9 marzo 2020 allÕ11 maggio 2020, compresi),
come stabilito dalle Sezioni Unite Sanna (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 Ð 03).
Pertanto, per evitare duplicazioni conseguenti al sovrapporsi di due cause di sospensione, il primo periodo viene computato dal 23 ottobre 2019 allÕ8 marzo 2020 (137 giorni), poichŽ dal giorno successivo decorre la sospensione Covid.
Si ottiene un periodo di sospensione complessivo pari a 201 giorni, che aggiunti al 10 giugno 2024, comportano che il termine massimo di prescrizione è spirato il 28 dicembre 2024 (dopo la pronuncia della sentenza di appello, quasi un anno prima del pervenimento del ricorso presso la cancelleria centrale della Corte di cassazione, avvenuto il 3 dicembre 2025).
2.2.3. In difetto di elementi che consentano una assoluzione nel merito ai sensi dellÕart. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi, agli effetti penali, il reato estinto per prescrizione.
2.3. Il secondo motivo, attinente al regime sanzioNOMErio, rimane assorbito.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo, che invoca il diritto di critica, è manifestamente infondato.
Come ha giˆ osservato la Corte di appello le parole rivolte dallÕimputato alla persona offesa consistono in epiteti offensivi che si sostanziano in un attacco personale lesivo della dignitˆ morale ed intellettuale della persona (” Sporco e pagliaccio, una bomba te la devono mettere buona Ó).
3.2. Il secondo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico, poichŽ non indica quali elementi positivi, in concreto sussistenti, avrebbero dovuto condurre la Corte di appello al riconoscimento del beneficio richiesto.
3.3. LÕinammissibilitˆ del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilitˆ di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266).
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali nei confronti di COGNOME NOME NOME il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso di COGNOME va rigettato agli effetti civili.
Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso di COGNOME NOME, segue la condanna di questÕultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Non pu˜ essere accolta la richiesta della parte civile di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimitˆ, NOME
lÕattivitˆ della parte si è sostanziata nel deposito tardivo di una memoria (avvenuto soltanto il 2 febbraio 2026); mentre, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nella forma prevista dallÕart. 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 263641).
Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso di COGNOME agli effetti civili.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla per le spese di parte civile. Cos’ deciso il 10/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME