Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13866 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/05/1958
avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata;
Lette le conclusioni depositate dall’avvocato NOME COGNOME prima della nomina dell’avvocato NOME COGNOME nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, con sentenza del 25 settembre 2024, mandava assolto per insussistenza del fatto NOME COGNOME dal delitto di diffamazione, contestato ai sensi degli artt. 595, commi 1 e 3 cod. pen.
In particolare, la condotta contestata nell’imputazione era la seguente: «perché ledeva la reputazione professionale della persona offesa COGNOME NOME, giornalista, postando sul noto social network Facebook frasi del tipo: “Con tutto il rispetto per le prostitute questa non merita nemmeno di essere paragonata alle prostitute lavoratrici per disperazione, si (ci) sono troie e troie” e altre frasi di analogo contenuto. Con l’aggravante dell’essere l’offesa stata recata a mezzo internet. Fatto commesso a Trecase, il 19/03/2020».
Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata è articolato in un motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce vizio di motivazione, anche per travisamento, in quanto la sentenza impugnata avrebbe del tutto omesso di valutare che dalle testimonianze della persona offesa, del maresciallo dei Carabinieri COGNOME, dalla annotazione di polizia giudiziaria, emergeva che l’imputato e la persona offesa erano entrambi giornalisti nello stesso contesto territoriale. Inoltre, prima del post oggetto dell’imputazione lo stesso COGNOME aveva pubblicato un video in cui personalmente criticava un articolo della COGNOME, connessione che il Tribunale non aveva tenuto in conto, giungendo alla conclusione che la frase contestata non fosse con certezza riferibile alla persona offesa. Inoltre, del compendio probatorio, trascurato, risultavano fare parte altri commenti dell’imputato nei confronti degli articoli redatti da COGNOME, a riprova di un costante malanimo nei confronti di costei e, quindi, della individuazione della destinataria delle frasi d cui all’imputazione nella persona della giornalista.
Il ricorrente evidenzia anche come sia manifestamente illogica la sentenza allorché valuta la frase di un post del Castellano ‘COGNOME e una troia’ antecedente quello oggetto dell’attuale imputazione – senza considerare un errore l’assenza dell’accento e, comunque, la connessione fra le parole, alla quale segue il commento ritenuto diffamatorio di COGNOME.
Per altro, lo stesso imputato non avrebbe smentito la natura diffamatoria delle espressioni, pur difendendosi riferendo di aver subito un furto di identità,
versione inverosimile in quanto poco prima era stato inviato un video dallo stesso account riproducente proprio Sparavigna, dovendosi per altro anche evidenziare come la paternità del post ritenuto diffamatorio era anche attestato dalla cancellazione dello stesso, intervenuto dopo la querela della COGNOME il che dimostra che era l’imputato ad essere in possesso dell’account a suo nome.
Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che avverso la sentenza del 25 settembre 2024 non è proponibile appello ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. vertendosi in tema di sentenza di proscioglimento relativa a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Tale disposizione di nuovo conio, è stata introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 150/2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, di. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
Pertanto, il ricorso per cassazione viene proposto ai sensi dell’art. 608, comma 2, cod. proc. pen. e non vertendosi in caso di doppia conforme assolutoria, come prevista dal comma 1-bis cod. proc. pen., è consentito il ricorso anche per vizio di motivazione.
2. Tanto premesso il ricorso è fondato.
A ben vedere la sentenza esclude la sussistenza del fatto contestato in ordine alla individuazione della persona offesa in COGNOME rilevando come non sia decisiva la circostanza che il post dell’imputato seguiva quello di COGNOME che recava l’espressione «COGNOME e troia».
Per l’incertezza relativa alla sola spendita del cognome della persona offesa il Tribunale riteneva inidoneo al riconoscimento quanto affermato dalla stessa COGNOME.
Il ricorrente lamenta travisamento e allega, fra l’altro, una annotazione di polizia giudiziaria e le riproduzioni dei post anche precedenti riguardanti COGNOME, costituenti parte del materiale probatorio, risultando la giornalista in alcune
occasioni anche effigiata nelle pubblicazioni sul profilo di Sparavigna (cfr. allegato all’ordine di esibizione ed acquisizione del Pubblico ministero).
A ben vedere il Tribunale certamente cita il principio per cui, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’individuazione del soggetto passivo deve
avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti
personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così da potersi individuare,
con ragionevole certezza, l’offeso e desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l’articolo, dell’identità del
destinatario della diffamazione (Sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022, COGNOME Rv.
282899 – 01). Ma dopo aver correttamente fatto riferimento a tale principio, in concreto si limita solo a valutare una parte del materiale probatorio, con
motivazione manifestamente illogica che non tiene conto delle dichiarazioni della persona offesa, della documentazione acquisita, nonché della necessità di
effettuare una valutazione complessiva e comparativa rispetto all’intera piattaforma probatoria.
In tal senso, quindi, il ricorso è fondato e spetterà al giudice del rinvio provvedere all’esame del materiale probatorio nella prospettiva indicata dal citato principio di diritto, evitando una valutazione limitata solo a parte del materiale medesimo.
Pertanto, va annullata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica, ai sensi dell’art. 623, lett. d), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa persona fisica.
Così deciso il 27/02/2025