Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39714 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39714 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/07/2024 del TRIBUNALE di MODENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 8 maggio 2025, la Corte d’appello di Bologna ha disposto, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME avverso la decisione emessa dal Tribunale di Modena, con cui quest’ultimo era assolto dal reato di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen., per particolare tenuità del fatto, e condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile NOME COGNOME e alla refusione delle spese. Secondo il capo d’imputazione, il NOME, riferendosi ad NOME COGNOME, suo ex datore di lavoro, pubblicava sul proprio profilo Facebook messaggi del seguente tenore: “ho lavorato presso il titolare di questo ristorante senza essere pagato…nonostante abbia vinto la causa di lavoro, questa persona disonesta … aveva chiuso la ditta prima che finisse la causa di lavoro, sapendo come fare, perché lui era presidente di RAGIONE_SOCIALE“.
In sede d’appello avverso la sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Modena in data 16 luglio 2024, l’imputato lamentava, col primo motivo, la mancata assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”, posto che 1) le espressioni utilizzate dal medesimo non travalicavano il limite della continenza 2) non sussisteva il dolo di diffamare la reputazione altrui; infatti, l’imputato si era limitato a stigmatizzare la condotta antigiuridica della persona offesa, come riconosciuto dal giudice del lavoro di Modena.
Col secondo e terzo motivo, si doleva del mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di critica e dell’art. 599, secondo comma, cod. pen., atteso che la condotta dell’imputato era derivata dal fatto ingiusto altrui; col quarto motivo, eccepiva la revoca delle statuizioni civili per non avere l’imputato commesso il fatto.
Con requisitoria scritta, in atti, il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. Sono pervenute conclusioni nell’interesse del NOME, con cui si chiede l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Premessa la correttezza formale dell’ordinanza con cui la Corte distrettuale ha trasmesso gli atti a questa Corte – posto che, ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa – va rilevata l’inammissibilità, per aspecificità, di tutti i motivi dedotti, derivante dal mancato confronto, critico ed
effettivo, con le rationes decidendi chiaramente enunciate, in motivazione, dal Tribunale di Modena. Deve ribadirsi, a tal proposito, che la mancanza di specificità dei motivi va valutata e ritenuta non solo per la genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (ex plur., cfr. Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 25384901).
Nel dolersi – con i primi due motivi – della mancata assoluzione per insussistenza del fatto e della mancata applicazione della scriminante di cui art. 51 cod. pen., la difesa non considera, infatti, le puntuali repliche del Tribunale, là dove rimarca la natura non veritiera dell’affermazione concernente la carica, attribuita dall’imputato alla persona offesa, di “presidente di RAGIONE_SOCIALE“. A tal riguardo, gioverà ricordare che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, il diritto di critica postula, quale presupposto necessario, la verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatto sia posto – come preteso dal ricorrente – a fondamento della elaborazione critica (ex multis, soprattutto in tema di diffamazione a mezzo stampa, cfr. Sez. 5, n. 40930 del 27/9/2013, COGNOME, Rv. 257794; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272432; Sez. 5, n. 34129 del 10/5/2019, Melia, Rv. 277002).
Sul punto, il motivo si appalesa generico, limitandosi la difesa a osservare che la notizia circa la carica di “presidente di RAGIONE_SOCIALE” era stata riferita all’imputato dalla medesima persona offesa. Tale argomentazione è inadeguata a sorreggere efficacemente l’invocata applicazione dell’esimente di cui all’art. 51, primo comma, cod. pen.; invero, l’esercizio del diritto di critica postula, per avere efficacia scriminante, oltre il rispetto del limite della continenza, che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali ovvero, al limite, ritenuto tale per errore assolutamente scusabile. Non assume invece valenza esimente la verità putativa, cioè solo supposta del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, della certezza dell’effettiva sussistenza dei fatti denunciati. (Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998, COGNOME, Rv. 212131 – 01). Nel caso in esame, tale verifica non è stata effettuata.
Oltre ai superiori rilievi, deve considerarsi che, correttamente, il giudice ha considerato superato il limite della continenza, là dove il ricorrente ha definito il COGNOME “persona disonesta”. Le obiezioni difensive, tese a rimarcare il fondamento
legittimo delle rimostranze del ricorrente (legate alla controversia di lavoro che vedeva soccombente la persona offesa, per mancata corresponsione di somme a titolo di retribuzioni e contributi non versati), non tengono adeguatamente conto del principio secondo cui il rispetto del canone della continenza esige che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino nell’aggressione verbale del soggetto criticato. Mette conto ribadire, a tal proposito, che il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato (Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, NOME, Rv. 263460 -01). Con apprezzamento non illogico, il Tribunale ha appunto ritenuto che la forma comunicativa veicolante l’espressione diffamatoria (persona “disonesta”) superasse i limiti della continenza, atteso che l’imputato, lungi dal limitarsi a riportare la vicenda processuale (che, vedendolo contrapposto alla persona offesa, si concludeva positivamente per il NOME, con condanna del COGNOME), aveva bensì enfatizzato pubblicamente l’abuso di una carica mai ricoperta dalla persona offesa, nonché definito quest’ultima con termini (“disonesta”) gratuitamente denigratori.
2.3 Tanto premesso circa i primi due motivi, si osserva che il terzo motivo è, del pari, inammissibile, ponendosi l’assunto difensivo in netto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, sebbene sia sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio, non essendo necessaria una reazione istantanea, è richiesta tuttavia l’immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito. Sicché il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore (v., ex multis, Sez. 5, n. 7244 del 06/07/2015, dep. 2016, Presta, Rv. 267137 – 01).
Nel caso in scrutinio, fa difetto l’evidenziata necessità dell’immediatezza della reazione, così come poc’anzi definita, atteso che le pur legittime ragioni del risentimento dell’imputato per il credito inadempiuto avevano avuto il tempo di confluire in un giudizio civile pendente.
Dalla manifesta infondatezza dei primi tre motivi, consegue l’inammissibilità del quarto motivo, relativo alle statuizioni civili.
Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile Alla pronuncia d’inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.