Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41661 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41661 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CONVERSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udj.Kil Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 dicembre 2024, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, ha assolto NOME COGNOME dal reato ascrittogli con riferimento ai commenti postati il 25 giugno 2018, oggetto di screenshot, perché il fatto, qualificabile come ingiuria aggravata, non è previsto dalla legge come reato; in relazione alla condanna per diffamazione aggravata con riferimento ai due video postati sul soda! network Facebook ha confermato la sentenza di condanna di primo grado.
Avverso la sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolando due motivi entrambi proposti a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. e qui riportati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo, lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost. là dove ha ritenuto insussistente la scriminante del diritto di critica.
Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Deduce che il diniego non avrebbe potuto essere motivato sulla mera esistenza di precedenti penali, posto che non era mai stata contestata la recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto che il difensore di fiducia dell’imputato ha rinunziato al mandato con comunicazione del 14 luglio 2025 e, quindi, successivamente alla notifica dell’avviso di udienza. Tale rinunzia non ha comportato alcuna conseguenza in relazione alla celebrazione dell’udienza dinanzi a questa Corte di legittimità in quanto, nel giudizio di cassazione, «la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato tempestivamente notificato l’avviso di udienza, non ha effetto immediato già in riferimento a tale udienza, che può quindi essere ritualmente celebrata, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell’imputato fino all’eventuale sua sostituzione con un difensore di ufficio all’uopo nomiNOME» (Sez. 6 n. 8350 del 16/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249584-01; Sez. 3, n. 31952 del 20/09/2016, dep. 2017, P., Rv. 270633-01; Sez. 2, n. 29574 del 07/07/2022, COGNOME, Rv. 283682-01). Ed invero, a differenza dei gradi di merito dove è indispensabile che l’imputato sia assistito da un difensore, sia esso fiduciario o di ufficio, nel giudizio di legittimità l’obbligo il Presidente di nominare un difensore di ufficio, previsto dall’art. 613, comma 3,
cod. proc. pen, sussiste per l’ipotesi in cui l’imputato sia privo di difensore di fiducia, ma se l’imputato ne sia munito e ad esso sia stato tempestivamente notificato l’avviso di udienza (come è accaduto nel caso di che trattasi), la successiva revoca del mandato o la rinuncia allo stesso non comportano l’obbligo di nomina di un difensore di ufficio e della notifica di una nuova udienza, con conseguente rinvio di quella già fissata. Siffatto obbligo sorge, infatti, solo quando, rinviata l’udienza già fissata per un qualsiasi motivo, occorra notificare un nuovo avviso, che non potrà essere notificato al difensore revocato o rinunciante. (così, Sez. 6, COGNOME, cit.).
2. Il ricorso è infondato.
3. Va, innanzitutto, ricordato, che, secondo incontrastato orientamento di legittimità, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva dell’ altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione dì questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (ex plurimis, Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Rv. 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014 Rv. 261284; Sez. 5 n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Rv. 278145).
Orbene, è pacifico che l’imputato, nell’ambito delle elezioni amministrative del Comune di RAGIONE_SOCIALE, abbia veicolato attraverso il soda! network “Facebook” e sul blog “RAGIONE_SOCIALE senza censura”, il 21 giugno 2018, due video in cui profferiva, nei confronti della persona offesa, le frasi di cui al capo di imputazione. Le espressioni utilizzate («Uno che viene ancora aiutato la mattina dalla mamma a vestirsi, che non ha mai lavorato, che non ha né arte né parte… uno non può passare dal divano alla poltrona») sono sicuramente irridenti e canzoNOMErie e in sé indubbiamente diffamatorie in quanto dirette a screditare la persona offesa.
L’imputato, sottolineando che i video erano stati postati nell’ambito di un’accesa competizione elettorale, rivendica il proprio diritto di critica politica e censura, con il primo motivo di ricorso, il riscontrato superamento del limite della continenza espositiva.
Orbene, i Giudici di merito – con sentenze conformi, per quanto qui di interesse, che si cementano l’una con l’altra sì da fornire un unico percorso motivazionale a cui poter fare riferimento – hanno valorizzato i criteri interpretativi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in argomento, illustrando, in particolare, come il giudizio di responsabilità per il reat addebitato sia stato basato non già sulla mera percezione soggettiva della
persona offesa, bensì su un criterio oggettivo, che si è sostanziato nella ricostruzione – operata dai predetti Giudici – del contesto sociale e politico nell’ambito del quale sono stati postati i video incriminati. Con motivazione lineare, approfondita e priva di manifeste illogicità, hanno quindi evidenziato la forza gratuitamente denigratoria delle frasi profferite, del tutto sproporzionate per esprimere il concetto di inidoneità del COGNOME a ricoprire la carica di consigliere comunale e prive di una pur minima connotazione di dialettica politica. Tale valutazione è immune da censure ove si consideri che il diritto di critica può ritenersi legittimamente esercitato quando i toni, per quanto aspri e di disapprovazione, non trasmodino in attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell’offeso e non sconfinino nella contumelia e nella lesione della reputazione dell’avversario (così, Sez. 5, n. 4031 del 30/10/2013, dep. 2014, De Marzo, Rv. 258674 – 01; Sez. 5, n. 4991 del 19/12/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 236321; Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv. 244811; Sez. 5, n. 37220 del 23/06/2010, COGNOME, Rv. 248645). Come reiteratamente affermato dalla Corte cost. (ord. 132 del 2020; sent. n. 150 del 2021), la libertà di espressione costituisce «pietra angolare di ogni ordinamento democratico al pari, però della reputazione individuale che è diritto inviolabile, strettamente legato alla stessa dignità della persona». Ne deriva che le aggressioni illegittime a siffatto diritto compiute con il mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità quali, ad esempio, radio, televisione, testate giornalistiche online, sodal media, possono segnare pesantemente e, a volte, anche a distanza di anni, la vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. (Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, P.M. in proc. COGNOME e altri, Rv. 249239; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 219998). Ciò è senza meno riscontrabile nelle espressioni utilizzate dal COGNOME in quanto il giudizio critico esterNOME si sostanzia in un’invettiva gratuita, del tutto sovrabbondante ai fini del giudizio critico che si intendeva formulare traducendosi, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, in un’invettiva personale al COGNOME, volta ad aggredirlo personalmente con espressioni inutilmente umilianti che si colorano di particolare gravità ove vengano calate nel ristretto ambiente sociale e politico dove la persona offesa vive ed opera. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e deduce l’erronea applicazione delle disposizioni di cui all’art. 62-bis cod. pen. nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione offerta, basata, essenzialmente, sulla sussistenza dei precedenti penali a carico dell’imputato. Rappresenta, al tal proposito, che non è stata mai contestata la recidiva e che, pertanto, i giudici di appello sarebbero incorsi in un evidente errore.
Tale censura non coglie nel segno posto che, come affermato in un lontano, ma sempre condivisibile principio affermato da questa Corte «mentre l’aumento di pena di cui all’ad 99 cod. pen. non può essere applicato se non è stata ritualmente contestata la recidiva, perché questa costituisce una circostanza aggravante, dei precedenti penali dell’imputato può tenersi conto – senza contestazione – sia ai fini della determinazione della misura della pena base da infliggere, sia ad ogni altro effetto e particolarmente ai fini della valutazione GLYPH da GLYPH operarsi GLYPH con GLYPH la GLYPH concessione GLYPH o GLYPH il GLYPH diniego delle attenuanti generiche» (Sez. 5, n. 45 del 15/01/1971,Bolognini, Rv. 117913 – 01). Ed invero, le valutazioni in ordine alla recidiva ed alle generiche sono tra di loro autonome e indipendenti e non si sovrappongono, pur potendo interferire, per cui ben può il giudice negare le generiche in considerazione dei precedenti nonostante non sia mai stata contestata la recidiva,
La Corte di appello, nel denegare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali dell’imputato, non è incorsa dunque in alcun errore o contraddizione, ma ha applicato il costante orientamento della giurisprudenza secondo cui l’esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, COGNOME, Rv. 26046001; nello stesso senso, in motivazione, Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 27531901).
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.