Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46908 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46908 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Argentina il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/05/2022 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte nota spese;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Trieste ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Trieste del 18 dicembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di diffamazione a danni di NOME COGNOME e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
In particolare, il ricorrente evidenzia che il Giudice di pace, all’udienza del 1 luglio 2018, avrebbe illegittimamente dichiarato l’abbandono della difesa da parte del difensore di fiducia per non essersi quest’ultimo presentato a detta udienza, sebbene lo stesso avesse già avanzato istanze di rinvio per legittimo impedimento debitamente documentate. Alla successiva udienza del 11 settembre 2018 il Giudice di pace, al quale era pervenuta altra istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, aveva osservato che la nomina fiduciaria era ormai venuta meno e l’istanza di rinvio non poteva essere presa in considerazione e quindi alla stessa udienza, con l’assistenza di un difensore d’ufficio, si er proceduto all’esame dei testimoni indotti dal Pubblico ministero, che erano stati indicati anche nella lista testi della difesa.
Sostiene, allora, il ricorrente che poiché non ricorrevano i presupposti per ritenere sussistente un abbandono della difesa, illegittimamente il Giudice di pace avrebbe omesso di prendere in considerazione l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia ed avrebbe proceduto all’esame dei testi.
L’omessa valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore avrebbe determinato la nullità assoluta della sentenza impugnata.
Era altresì illegittima la pretesa di una nuova nomina fiduciaria da parte dell’imputato, in quanto la nomina del difensore di ufficio ai sensi dell’art. 9 comma 4, cod. proc. pen. ha efficacia limitata all’udienza in cui avviene la sostituzione e non fa venir meno la qualità di difensore di fiducia del legale nominato dall’imputato.
Il ricorrente segnala anche che la relativa eccezione è stata rigettata dal Tribunale, che ha ritenuto che la violazione lamentata con l’atto di appello non desse luogo ad una nullità assoluta, che la nullità, in quanto non eccepita all’udienza del 11 settembre 2018 ed all’udienza del 5 ottobre 2018, alla quale aveva partecipato il difensore di fiducia al quale era stata rilasciata una nuova procura, si era ormai sanata e che, in ogni caso, la nullità avrebbe potuto investire solo l’assunzione delle prove testimoniali all’udienza del 11 settembre 2018 e non l’intero giudizio.
Sostiene, quindi, il difensore di avere immediatamente segnalato la lesione del diritto di difesa al Giudice di pace ed al Presidente del Tribunale di Trieste che comunque ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 179 cod. proc. pen. e pertanto
trattasi di un’ipotesi di nullità assoluta.
Né la nullità poteva ritenersi sanata sol perché il difensore d’ufficio non l’aveva eccepita, dovendo essere comunque salvaguardato il diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, CEDU, come riconosciuto dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).
Neppure poteva ritenersi nulla solo l’attività processuale relativa all’udienza del 11 settembre 2018, in quanto la nullità si trasmetteva alla sentenza di primo grado ed a quella di secondo grado, con conseguente necessità di far regredire il processo al momento in cui essa si era verificata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, per n avere il Giudice di pace proceduto all’esame dell’imputato, sebbene questo fosse stato ammesso e mai revocato.
Sostiene che la mancata assunzione dell’esame avrebbe leso il diritto di difesa dell’imputato, con conseguente nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Laddove l’imputato non sia presente, il giudice deve dare lettura delle sue dichiarazioni predibattimentali in applicazione dell’art. 51 comma 1, cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza per n avere il giudice di pace accolto l’eccezione sollevata dal difensore dell’imputato all’udienza del 14 febbraio 2017 in cui il Pubblico ministero aveva mosso una nuova contestazione al COGNOME.
La difesa aveva eccepito che trattavasi di un fatto nuovo e che non vi era il consenso dell’imputato alla nuova contestazione. La difesa aveva rilevato che anche laddove il fatto oggetto di contestazione fosse stato ritenuto come un fatto diverso, si sarebbe dovuto concedere un termine a difesa e avrebbe dovuto essere consentito alla difesa il deposito di una nuova lista testimoniale.
Il Giudice di pace non aveva deciso sulla eccezione, ma aveva autorizzato la presentazione di una nuova lista testimoniale, senza tuttavia ammettere i testi.
Nessun teste della difesa era stato esaminato nel corso del processo.
Il Tribunale aveva asserito che non vi era stata alcuna nullità poiché l’imputato era presente all’atto della nuova contestazione e con il rinvio del processo si era di fatto concesso un termine a difesa e detto termine era volto anche a consentire nuove richieste di prova, rispetto alle quali la difesa era incorsa in una decadenza per non avere provveduto alla citazione dei testimoni.
In realtà, deduce il ricorrente, non poteva ritenersi maturata alcuna
decadenza, atteso che i testi non erano stati citati in quanto non ancora ammessi dal Giudice di pace. Era in tal modo stato leso il diritto dell’imputato di difender provando la sua innocenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Il Tribunale ha motivato il rigetto dell’eccezione affermando che, pur laddove si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale la mancata valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore e la assenza di quest’ultimo all’udienza del 11 settembre 2018 avrebbe dato luogo ad una nullità assoluta, questa sarebbe in grado di inficiare solo le attività processuali espletate a detta udienza, in cui erano stati esaminati alcuni testimoni, ma non la sentenza di primo grado; il Tribunale ha giustificato detto assunto osservando che le prove assunte a detta udienza non sarebbero decisive, in quanto la responsabilità dell’imputato emergerebbe dal residuo materiale istruttorio ed in particolare dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni testimoniali della persona offesa.
Detto argomento appare conforme ai principi affermati in più occasioni da questa Corte di cassazione. Già in passato questa Corte di legittimità ha precisato che quando una violazione processuale non determina, in concreto, alcun pregiudizio ai diritti di difesa, deve escludersi che la eventuale nullità poss estendersi anche agli atti successivi, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., i quanto tale effetto si produce solo quando sia stato effettivamente condizionato il compimento degli atti che sono conseguenza necessaria ed imprescindibile di quello nullo e non degli atti che si pongono semplicemente in obbligata sequenza temporale con quest’ultimo (Sez. 6, n. 33261 del 03/06/2016, COGNOME, Rv. 267670, che ha ritenuto che l’omessa pronuncia su una istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore di fiducia non avesse determinato alcuna nullità della udienza non rinviata e di una seguente, atteso che nelle udienze svoltesi senza la presenza del difensore di fiducia non si era svolta alcuna attività processuale, mentre egli aveva, poi, regolarmente preso parte alle successive udienze esercitando appieno il suo ruolo difensivo).
Più recentemente ha affermato, in relazione all’omessa traduzione dell’imputato detenuto, che essa determina la nullità assoluta e insanabile dell’udienza dibattimentale irritualmente celebrata e la conseguente inutilizzabilità delle prove in essa assunte, sicché, ove il procedimento sia definito all’esito di successive udienze alle quali l’imputato abbia regolarmente partecipato, la
sentenza è affetta da invalidità derivata solo nel caso in cui il giudice abbia fondat la propria decisione anche su quelle prove (Sez. 5, n. 22115 del 22/03/2022, Graziano, Rv. 283438).
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato i suddetti principi escludendo che la nullità assoluta delle prove assunte all’udienza del 11 settembre potesse trasmettersi alle udienze successive, alle quali il difensore di fiducia aveva regolarmente partecipato, o alla sentenza di primo grado, atteso che la condanna non si fondava su dette prove.
Il ricorrente non ha attaccato tale argomento limitandosi ad affermare apoditticamente che la nullità assoluta si trasmette necessariamente alla sentenza di primo grado.
2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.
La mancata assunzione dell’esame dell’imputato che ne ha fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata se non eccepita immediatamente dopo l’acquisizione delle prove a carico, nel momento in cui l’esame deve essere eseguito (Sez. 3, n. 48746 del 14/11/2013, COGNOME, Rv. 258001; Sez. 6, n. 40811 del 08/06/2004, NOME, Rv. 230324) e il ricorrente neppure deduce di avere tempestivamente eccepito la nullità innanzi al Giudice di pace.
3. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.
Il Pubblico ministero all’udienza del 14 febbraio 2017 si è limitato ad aggiungere nel capo di imputazione NOME COGNOME tra le persone alle quali il COGNOME avrebbe comunicato le frasi offensive della reputazione di NOME COGNOME.
Non si tratta, quindi, di un fatto nuovo o diverso, come sostenuto dall’odierno ricorrente, ma di una specificazione del fatto già precedentemente contestato, per la quale non era necessario il consenso dell’imputato e che nemmeno imponeva la concessione di un termine a difesa, secondo quanto previsto dagli artt. 516 e ss. cod. proc. pen.
In ogni caso, come correttamente osservato dal Tribunale, il Giudice di pace ha rinviato il processo ad altra udienza, cosicché il termine di fatto risulta esser stato concesso, e ha consentito alla difesa dell’imputato di richiedere l’ammissione di nuove prove; ne deriva che il diritto di difesa non risulta in alcun modo violato
La eventualità che le prove testimoniali indicate nella nuova lista non siano state ammesse non determina alcuna nullità, poiché anche per le nuove prove operano i limiti di ammissibilità di cui all’art. 190 cod. proc. pen.
Deve peraltro osservarsi che, diversamente da quanto affermato dalla parte ricorrente, dal verbale dell’udienza del 7 febbraio 2020 risulta che il processo era
stato rinviato all’udienza del 11 settembre 2020 per sentire i testimoni della difesa, che pertanto erano stati implicitamente ammessi, e che a questa udienza, non essendo stati citati i testi, il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla prova.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
La domanda della parte civile di condanna alla rifusione delle spese processuali non può essere accolta.
La liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favor della parte civile non è dovuta, perché questa non ha fornito alcun serio contributo, essendosi limitata a rassegnare le proprie conclusioni, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (vedi in motivazione Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 27/10/2023.