Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17296 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17296 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ATRI il 27/10/1980
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.NOME COGNOME che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
il difensore delle parti civili avv. COGNOME del foro di CHIETI si riporta alle conclusioni in atti e insiste per il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato avv. NOME COGNOME del foro di FOGGIA, in qualità di sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME del foro di FOGGIA, si riporta ai motivi del ricorso per cassazione e insiste per il suo accoglimento.
Ritenuto in fatto
1.0cchiocupo NOME, tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila, che, sia pure con l’esclusione dell’aggravante di cu al comma 2 dell’art. 612 cod. pen. e la riduzione della pena, ne ha confermato l’affermazione di reità, stabilita in primo grado, in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 comma 2, 595 com e 612 cod. pen., commessi in pregiudizio di COGNOME NOME e COGNOME NOME, parti civili costituite a loro volta beneficiate della condanna dell’imputato ai fini civili.
2.L’atto d’impugnazione si è affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di cui agli artt. 606 comma 1 lett. c) proc. pen. e 178 lett. c) cod. proc. pen., perché la Corte territoriale avrebbe reiterato l’e commesso in primo grado a riguardo dell’avvenuta acquisizione del verbale di ratifica della querela sporta dalle parti civili, impropriamente effettuata al termine della discussione fin del dibattimento in prime cure, senza che alla difesa dell’imputato fosse consentito, come da richiesta, il rinnovo della intera discussione anche allo scopo di affrontare legittimi rilevanza dell’acquisizione medesima.
2.2.Con il secondo motivo si sono dedotti i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c proc. pen. con riferimento alle lagnanze, rimaste senza risposta soddisfacente, che si sono appuntate sull’indeterminatezza del contenuto dei messaggi offensivi, privi di indicazione nominativa e di incerta destinazione e, peraltro, confezionati al “singolare”, in presenza però due persone offese.
3.11 Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.NOME COGNOME ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.La difesa di parte civile, in data 31 marzo 2025, ha inoltrato le proprie conclusioni, con cui chiesto respingersi il ricorso dell’imputato, corredate da nota spese.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel complesso infondato.
1.11 primo motivo, dedotto in rito, non coglie nel segno, per diversi ordini di ragioni.
1.1. È legittima l’acquisizione della querela dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimental momento della discussione finale, in quanto i documenti necessari alla verifica sulla procedibilità dell’azione penale possono essere acquisiti in qualunque momento nel giudizio di primo grado e di appello, trattandosi di allegazione non sottoposta a forme e termini presidiat da sanzioni processuali (sez.5, n. 14629 del 16/01/2018, Cinquia, Rv. 272849; sez.3, n. 16470 del 28/02/2020, P., Rv. 279006); e spetta al giudice, nel caso in cui, nel fascicolo del dibattimento, sia presente la querela ma non la documentazione attestante la data della sua presentazione, disporne, anche d’ufficio ed in qualsiasi momento, l’acquisizione, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, l’esistenza ed effettiva presentazione dell querela non sono profili che possono essere rimessi alla disponibilità delle parti (sez.5, 14242 del 23/03/2013, Subashi, Rv. 264081). Tale ultimo principio deve ritenersi estensibile, per identità di presupposti, a tutti i casi di apprensione di atti o documenti strettam funzionali alla verifica della legittimità della presentazione della condizione di procedibilità.
1.2. Per altro verso, al deposito, da parte del pubblico ministero, della documentazione relativa all’avvenuta, personale e tempestiva ratifica della querela precedentemente depositata da un legale (che ne ha eliminato, dunque, il vizio originario, cfr. sez. 2, n. 35023 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280303; sez. 4, n. 4937 del 12/01/2010, COGNOME e altri, Rv. 246646), la difesa dell’imputato avrebbe potuto esercitare il diritto di replica – previsto dal 523 comma 4 cod. proc. pen. (arg. da sez. 6, n. 18489 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 2469139); invero, all’udienza del 19 maggio 2024, data la parola da parte del giudice, il difensore dell’imputato avrebbe potuto formulare le proprie osservazioni sulla legittimità e sug effetti della ratifica – allegata agli atti all’udienza di una settimana prima, quella maggio, occasione in cui è stato concesso termine per esame – e non limitarsi, come avvenuto, a chiedere il rinnovo ab initio dell’intera discussione; quest’ultima può essere interrotta, ai sensi dell’art. 523 comma 6 cod. proc. pen., solo nel caso in cui il giudice ritenga di assumer nuove prove con lo strumento di cui all’art. 507 cod. proc. pen., con la conseguenza che solo in tale ipotesi – all’esito dell’integrazione – si profila la necessità di procedere all’aggiorna dell’intera discussione, per consentire il confronto tra le parti sul novum probatorio così acquisito (v. per il principio espresso, sez.6, n. 7937 del 10/03/1995, Monaco ed altri, R 202576).
1.3.E parimenti, presente in assistenza il legale di fiducia al compimento dell’atto che si assunto invalido perché adottato in violazione dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., la nu della sentenza – di ordine generale a regime intermedio – avrebbe potuto e dovuto essere eccepita immediatamente prima che il decidente si ritirasse per emettere il verdetto, a norma degli artt. 182 comma 2 e 180 comma 1 cod. proc. pen. (sez. U n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263024), mentre nulla risulta dal verbale redatto in forma riassuntiva, sull’accord delle parti, in data 19 maggio 2024, con l’effetto dell’indeducibilità della nullità con l’a successivo.
2.Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
2.1.La decisione impugnata, con argomenti sintetici ma non illogici, ha convenientemente illustrato che gli scritti “incriminati” non rappresentano comunicazioni “in incertam personam”, ma sono univocamente riferibili alle parti civili COGNOME, vuoi per quanto riferito da NOME, delle persone offese, a riguardo dei dissidi sorti con il ricorrente per l’affidamento in gestio uno stabilimento balneare a Pescara a lui e al fratello NOME, vuoi perché le articola esternazioni di risentimento e di contenuto minatorio sono l’epilogo di una serie d “pubblicazioni su piattaforme sodal dello stesso Occhiocupo”, attraverso le quali l’imputato ha divulgato e reso fruibili da un numero indeterminato di persone evidenti attacchi “ad hominem” sempre con riferimento “all’aggiudicazione della gestione dell’esercizio commerciale a persone incompetenti ed agevolate da presunti favoritismi in ambito giudiziario, che vengono citati per nome” – appunto “NOME COGNOME con i fratelli NOME e NOME figli del noto avvocato di Chieti”. La pubblicazione della piattaforma Facebook, riferibile all’imputato, testualmente riportata nell’editto accusatorio, menziona nell’incipit, prima di abbandonarsi ad espressioni di discredito, di epiteti ingiuriosi e minacce, proprio “le conoscenze del Papi in Procura”; evoca contesto commerciale di coloro che “hanno fatto la Storia di Pescara” per denigrare il destinatario come persona di “paese”, che vive in “collina”, a “Chieti”; come individuo incapace di “affrontare la vita a volto scoperto, di affrontare i problemi con soluzioni e non chiaccher mentre le persone oneste “cercano sempre di migliorarsi e confrontarsi, con l’unico scopo di arrivare giorno dopo giorno ad un prodotto di qualità e non certo ad una conquista dettata solo dal vizio di voler apparire”, perché vale “ciò che sei e non ciò che hai”; descrive la vit come persona che pensava “di avere il mondo intero in mano grazie solo a conoscenze e di certo non per merito”. Si tratta insomma di un complesso di offese alla reputazione ragionevolmente ed unitariamente collegabili all’acredine nutrita e palesata senza infingi menti anche nei tempi precedenti nei confronti dei COGNOME, figli dell’avvocato che frequenta la Procura della Repubblica, abitanti a Chieti e non a Pescara, nel cui ambito commerciale, con protervia, avidità di denaro e desiderio di potere essi si sarebbero abusivamente e surrettiziamente introdotti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2.11 tessuto espositivo della pronunzia si è dunque conformato al canone interpretativo radicato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nell’accertamento del reato diffamazione, l’individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggetti soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così da potersi individuare, con ragionevole certezza, l’offeso e desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l’articolo, dell’identità del destinatario della diffamazione (sez. 8208 del 10/01/2022, COGNOME, Rv. 282899; Sez. 5, n. 33442 del 08/07/2008, COGNOME ed altri, Rv. 241548; sez. 5, n. 2135 del 07/12/1999, COGNOME, Rv. 215476).
Non contrasta con le conclusioni così rassegnate l’utilizzo del “singolare”, perché gl
apprezzamenti diffamatori sono dilatati all’attività economica svolta dal destinatario, co
locuzioni allusive ed insinuanti che ben possono essere accostate alla gestione dello
stabilimento balneare – che si assume ottenuta grazie alle “conoscenze di Papi in Procura” – e
la relativa portata lesiva, logicamente, può essere percepita e dunque estesa con riferimento ai
due fratelli che ne erano divenuti titolari.
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
4. L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e
difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, il cui difensore ha partecipato
discussione e ha depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la
pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/20
COGNOME, Rv. 226716 e in motivazione Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME);
spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata, possono liquidarsi in
complessivi euro 7281,80, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 2281,80, oltre accessor legge.
Così deciso in Roma, 09/04/2025
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