Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8840 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VARALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i fatti commessi tra il 2017 e il 2018 per tardività della querela, conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, e ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di diffamazione;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si adduce la violazione degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. per non essere stata individuata la competenza territoriale sulla base del luogo di domicilio dell’imputata – si affida irritualment ad asserti ipotetici ed è manifestamente infondato in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la competenza per territorio per il reato di cui all’art 595 cod. pen., commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell’altrui reputazione allocate in un sito della rete internet, va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, Pulina, Rv. 249974);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all’esclusione della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto, a fronte della congrua esposizione, da parte della Corte di appello, delle le ragioni della non rispondenza delle dichiarazioni – eminentemente dispregiative – al criterio della continenza, non fa che sollecitare una rivalutazione di tal argomentazioni, non consentita in questa sede;
ritenuto che il terzo motivo – con il quale si prospettano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione circa l’integrazione della fattispecie in contestazione – è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto: come correttamente osservato dalla Corte territoriale, «non osta all’integrazione dei reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, e i riferimenti personali e temporali» (Sez. 6, n. 2598 del 06/12/2021 – dep. 2022, F., Rv. 282679 – 01); e, sotto tale profilo, il ricorso prospetta pure irritualmente un alternativo apprezzamento di merito;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso – che censura, sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., anche alla luce della novella ex decreto legislativo n. 150/2022 – è privo della necessaria specificità in quanto la Corte di merito, nel dare conto del fatto (in relazione al quale è stata presentata tempestivamente la querela e per cui è stata resa condanna) e pur
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irrogando una pena pecuniaria non elevata alla luce dell’entità dell’offesa, ha indicato gli elementi, contemplati dall’art. 133, comma 1, cod. pen. che ne escludono la tenuità (evidenziando il tenore spregiativo delle espressioni in discorso e le «modalità del tutto gratuite» che le hanno caratterizzate), rimarcando pure – per quel che attiene alla condotta susseguente al reato – la mancanza di alcun segno di rivisitazione critica da parte della ricorrente; in tal modo il Giudice di appello ha reso un apprezzamento che non può essere in questa sede sindacato e che non può dirsi compiutamente criticato dal ricorso (che ha avuto riguardo all’abitualità della condotta, pure ritenuta dalla Corte di merito), neppure nella parte in cui ha prospettato genericamente «la rimozione dei post»)
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
ritenuto, infine, che l’imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla parte civile (cfr. memoria e nota spese in data 2 novembre 2023) che liquida in complessivi euro 1.500, oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 22/11/2023.