Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14204 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FERRARA il 08/05/1952
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La difesa di parte civile, in data 18 febbraio 2025, ha inoltrato memoria difensiva, con allega nota spese, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOMECOGNOME tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, che – previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate e con la rideterminazione della pena – ne ha confermato l’affermazione di reìtà e sancito la
condanna alla rifusione delle spese di parte civile in relazione al delitto di cui agli artt. 8 comma 3 cod. pen., per aver offeso la reputazione del Sindaco di Due Carrare (PD) NOME DavideCOGNOME con l’aggravante dell’utilizzo di un mezzo di pubblicità e con la recidiva specifica infraquinquennale; in Calascibetta, tra il mese di luglio e il mese di ottobre 2017.
2.Sono stati articolati due motivi, qui sintetizzati nei limiti di stretta necessità di cui all comma 1 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Il primo motivo, rubricato ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., reiterato l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Enna. Ha osservato, ricorrente, che in adesione ai criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità in te individuazione della competenza per territorio per i reati commessi tramite la rete Internet, il delitto di diffamazione deve reputarsi consumato “non nel luogo dove si trova il server che contiene i dati per l’accesso degli utenti, ma nel luogo in cui viene effettivamente effettuat caricamento del dato informatico”. Poiché il più grave tra i reati di diffamazione contest sarebbe quello del 22 luglio 2017, realizzato con la pubblicazione “sulla piattaforma “Il Mattino di Padova online”, il luogo in cui sarebbe avvenuta “l’ultima parte dell’azione” avrebbe potuto essere “facilmente” individuato “posto che si trattava, comunque, di caricamento del dato informativo (comunicato di COGNOME sul server) ad opera di testate giornalistiche telematiche locali (una fra tutte “Il Mattino di Padova on line”), da ritenersi successivo al caricament tale comunicato”. Da qui, secondo il motivo di ricorso, la competenza territoriale del Tribunale di Padova, oppure “in subordine” del “Tribunale di Milano”.
2.2. Il secondo motivo ha denunciato i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, che, tenuto conto della riconosci meritevolezza all’accesso delle attenuanti generiche, avrebbe dovuto essere esclusa “alla luce degli interessi in gioco e della rilevanza degli interessi naturalistici e culturali riguardan costituzionalmente protetti”.
Considerato in diritto
Il ricorso, in parte inammissibile, è nel complesso infondato.
1.11 primo motivo è in parte generico e, comunque, privo di pregio, per diversi ordini di ragioni
1.1.La giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di /ocus commissi delicti del delitto di diffamazione, afferma da tempo che si tratti di reato di evento, che si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi – almeno due – percepiscono la espressione ingiuriosa (sez. 27/12/2000 n° 4741, P.M. contro ignoti, Rv. 217745; sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008,
COGNOME, Rv. 242085; cfr. anche sez. 1, ord. n. 1524 del 15/05/1979, COGNOME, Rv. 142489; sez. 5, n. 495 del 17/03/1969, Fiore, Rv. 111696) e, più precisamente, che si perfeziona al momento e nel luogo in cui un secondo soggetto – diverso, naturalmente, dal soggetto passivo del reato – ne apprenda i contenuti. Perché sussista diffamazione la persona offesa non deve essere contestualmente presente, fisicamente o “virtualmente” in base alle moderne tecnologie, al momento della condotta dell’offensore e della ricezione della notizia da parte almeno due altre persone; non rileva, dunque – e rimane integrato il reato di diffamazione che il destinatario della propalazione lesiva della reputazione sia aliunde ed altrimenti giunto a conoscenza diretta della comunicazione in suo danno (sez. 3, n. 17563 del 23/03/2023, Amurri, Rv. 284592).
1.2.Nel caso di reato commesso a mezzo stampa telematica, come nella specie, non può poi essere utilizzato il tradizionale criterio interpretativo in tema di stampa cartacea, a sua vol formazione giurisprudenziale, secondo il quale il focus commissi delicti corrisponde al luogo nel quale si verifica la prima divulgazione del giornale, che normalmente, corrisponde a quello d stampa ovvero al luogo in cui è situata la tipografia; e secondo il quale, di conseguenza, competenza viene individuata “nel luogo di prima diffusione dello stampato”, il quale di regol coincide appunto con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta fuoriuscito lo stampato dalla tipografia, si realizzi l’immediata possibilità della sua lett parte di altre persone e, quindi, si perfezioni la diffusione potenziale dello stesso.
1.3. Trattandosi invero della immissione della notizia in uno spazio Web, la comunicazione deve ritenersi indirizzata a tutti i possibili visitatori del sito, ma l’introduzione nella messaggio non consolida l’evento di offesa alla reputazione, che si concretizza quando i visitatori entrano nel sito e prendono visione del contenuto della comunicazione. Nel caso di offesa arrecata tramite Internet, la condotta, cioè l’introduzione nello spazio Web del messaggio dal contenuto illecito, è in altre parole distinta dall’evento, integrato apprensione del messaggio da parte di terzi. E in certa misura anche la giurisprudenza civile (Cass., sez. Un., 13 ottobre 2009, n. 21661), in tema di responsabilità extracontrattuale e artt. 2043 e 2059 cod. civ., si è collocata sulla medesima direttrice ermeneutica, precisando, i primo luogo, come non rilevi tanto «la semplice allocazione della notizia o del giudizio s server», quanto piuttosto che la notizia divenga patrimonio dei destinatari; e, in second luogo, «ravvisando la necessità di identificare un unico luogo certo nel quale si verifich pregiudizio effettivo». Tale obbiettivo può essere raggiunto, secondo tale impostazione, con l’individuazione del luogo di interesse nel domicilio del danneggiato «al momento della diffusione della notizia o del giudizio lesivi, perché la lesione della reputazione e degli altr della persona è correlata all’ambiente economico e sociale nel quale la persona vive e opera e costruisce la sua immagine, e quindi “svolge la sua personalità”».
1.4. Detto ciò, al lume della corrente di pensiero, consegue che il luogo nel quale si verificato l’evento del reato in scrutinio andrebbe identificato con quello nel quale almeno d visitatori abbiano letto la notizia offensiva (e non si siano, cioè, meramente collegati al s
riferimento, perché il reato si realizza con l’effettività dell’apprensione della notizia), e t è intuitivo che ciò, nel mondo virtuale di ampiezza planetaria, sia nella stragrand maggioranza dei casi di complicato, se non impossibile accertamento.
In un contesto, insomma, di problematica utilizzabilità di indicatori oggettivi certi che guid l’accertamento del luogo di consumazione, nella tematica dei reati di diffamazione commessi tramite rete telematica, si è dunque formata la giurisprudenza di legittimità che ha stabil come, al fine di radicare la competenza per territorio, debba aversi riguardo al luogo in cui avvenuto il caricamento del dato informatico che contiene l’espressione diffamatoria – ove ciò sia stato accertato – perché tale segmento comportamentale individua l’ultimo luogo conoscibile in cui è avvenuta una parte dell’azione che incorpora uno degli elementi costitutivi della fattispecie; ove impraticabile tale accertamento processuale, si deve ricorrere, in v gradata, al luogo di residenza, domicilio o dimora dell’imputato, in attuazione della rego suppletiva di cui all’art. 9 comma 2 cod. proc. pen. (sez.5, n. 31677 del 19/05/2015, COGNOME, Rv. 264521; sez. 1, n. 16307 del 15/03/2011, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 249974; sez.1, n. 2739 del 21/12/2010, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 249179).
1.5. La selezione dell’atto di upload è stata ritenuta preferibile al parametro dell’ubicazione del server, ovvero dell’elaboratore elettronico di conservazione dei dati informatici, in armonia con il principio esegetico stabilito, sia pure in tema di momento e luogo di consumazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 17325 del 26/03/2015, Rocco, Rv. 263020, secondo cui, ai fini della individuazione della competenza per territorio in caso di realizzazione di tale delitto, deve aversi riguard ove verificabile – al luogo in cui il soggetto usurpatore si introduca o si mantenga nel siste informatico con l’utilizzazione della relativa chiave di accesso; ove il luogo della connessio non sia puntualmente collocabile, e di conseguenza non possa trovare applicazione la norma cardine sulla competenza di cui all’art. 8 cod. proc. pen., si deve avere riguardo ai crit suppletivi sanciti dall’art. 9. Ad analoghi principi interpretativi si è sostanzialmente ispi recente pronuncia di sez. 5. n. 43638 del 06/09/2023, COGNOME e altri, Rv. 285306, che ha affrontato ex art. 24 bis cod. proc. pen. una questione di rinvio pregiudiziale per la decisi sulla competenza per territorio in tema di delitto di aggiotaggio che, a differenza de diffamazione, è fattispecie di pericolo concreto che si perfeziona al momento e nel luogo della messa a disposizione al pubblico dell’informazione alterata; è stata in linea generale ribadita centralità, ai fini del radicamento della competenza per territorio per la tipologia di reato criterio dell’individuazione del luogo del caricamento del dato informatico, perché caricamento segna la potenziale diffusione al pubblico dell’informazione di mercato; esso, tuttavia, è stato ritenuto, nel caso specifico, recessivo in quanto la decriptazione del dat avvenuta solo all’atto della successiva veicolazione nel server di sistema, frammento del processo informatico a cui è stata ancorata la concreta fruibilità dell’informazione da part della generalità dei destinatari e, dunque, identificativo dell’ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell’azione, ai sensi dell’art. 9 comma 1 cod. proc. pen..
Orbene, ripercorso in sintesi il panorama degli approdi giurisprudenziali pertinenti argomenti oggetto d’interesse, la ragione di ricorso si rivela, per un verso, formulata scorta di rilievi inconferenti, perché i reati contestati in continuazione – in presenza del circostanza aggravante di cui al comma 3 dell’art. 595 cod. pen. – debbono ritenersi di pa gravità, a norma dell’art. 16 del codice di rito e, in presenza di reati di pari gra competenza per territorio appartiene al giudice competente per il primo reato, che non si consumato il 22 luglio 2017 come pure sostenuto, in modo poco perspicuo, dal ricorrente; per altro verso, puramente esplorativa e comunque infondata, perché la sentenza impugnata (pag.8), in sintonia con quanto apprezzato dal primo giudice, ha rilevato che il sito dell’upload del “file” contenente le dichiarazioni offensive dell’altrui reputazione è rimasto ignoto, pedissequa e rituale applicazione del criterio suppletivo di individuazione della competenza p territorio, di cui all’art. 9 comma 2 cod. proc. pen.; le obiezioni dell’atto di impugnazio oppongono puntuale confutazione all’enunciato e si limitano a lamentare che il luogo de “caricamento del dato informativo” sarebbe stato “facilmente individuabile”, senza tuttav fornire alcuna allegazione del luogo fisico in cui si sarebbe allocato il trasferimento del informatico la cui diffusione, tramite le “testate giornalistiche telematiche” tra cui qu “Mattino di Padova on line”, ha successivamente prodotto e mantenuto l’effetto dell’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. E ciò tanto più che la sentenza di pr grado (pag. 3) ha sottolineato che il video, di contenuto diffamatorio, diramato il 19 2017, è stato nella medesima data veicolato su diverse piattaforme telematiche, come Facebook, You Tube e il sito web del quotidiano “Il Mattino di Padova”. Correttamente, pertanto, nell’impossibilità di stabilire il luogo di perfezionamento del reato e di applic della prima regola suppletiva, attributiva della competenza con riferimento all’ultimo luog cui è avvenuta una parte dell’azione (art. 9 comma 1 cod. proc. pen.), è stata cristallizzat competenza per territorio nel circondario del Tribunale di Enna, nel cui ambito è inclus Comune di Calascibetta, ove il ricorrente, che non lo ha contestato, era residente all’epoca d fatti, in attuazione del parametro suppletivo immediatamente successivo, di cui all’art comma 2 cod. proc. pen.. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.11 secondo motivo è infondato.
2.1. La sentenza impugnata ha esaminato nello specifico, in base ai criteri di cui all’art cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di un perdurante inclinazione al delitto,che abbia influito quale fattore criminogeno pe commissione del reato “sub iudice” (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in motivazione, sez. U n. 32318 del 30/0/2023, COGNOME; in motivazione, sez. U n. 20808 del 25/10/2018, COGNOME; sez. U n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME, Rv. 251690); nel caso di specie, la Corte di merito ha rimarcato, sia pure con motivazione sintetica, la pluralit precedenti penali specifici e, soprattutto, la loro contiguità temporale, continuità ed asson
rispetto alla vicenda oggetto di scrutinio, razionalmente giudicata come “manifestazione di maggiore pericolosità sociale”.
2.2. D’altro canto, è
ius receptum che la valorizzazione, da parte del giudice, dei precedenti
penali dell’imputato ai fini del riconoscimento della recidiva, è compatibile con il riconoscimen delle circostanze attenuanti generiche, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi
riguardanti i due istituti (sez. 4, n. 14647 del 07/04/2021, Gallo, Rv. 281018), ed in partic modo così deve ritenersi quando la concessione delle attenuanti innominate non investa il
profilo personologico dell’imputato, che pertiene all’istituto della recidiva, ma intere connotati della condotta oggettivamente tenuta nel caso concreto, ritenuti meritevoli di
considerazione ai fini di un affievolimento del singolo rimprovero e del relativo trattament sanzionatorio.
3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
4. L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, il cui difensore ha deposit conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell’imputato per l tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata, si liquidano in euro 3600, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 07/03/2025
Il con SI fi e· re estensore
Il Presidente