Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 879 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 879 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME – parte civile
avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore di parte civile ha trasmesso tempestiva memoria, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell’imputato .
Ritenuto in fatto
1.La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 595, terzo comma, cod. pen. perché, comunicando
con più persone attraverso il profilo Facebook a lui riconducibile, nonché mediante la pubblicazione sulla testata giornalistica online Strill.it, offendeva la reputazione della dr.ssa NOME COGNOME e dell’infermiera NOME COGNOME, in servizio presso il centro prelievi dell’RAGIONE_SOCIALE, utilizzando in post pubblici espressioni denigratorie chiaramente riconducibili alle persone offese essendo le uniche unità in servizio presso il centro prelievi, tali da poter essere facilmente riconosciute ed individuate da una determinata e nutrita cerchia di utenti del social network.
2.Il ricorso è articolato in quattro motivi.
2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 595, terzo comma, cod. pen.. Sarebbe stato ritenuto erroneamente sufficiente, ai fini delle identificabilità delle persone offese, il fatto che alcuni utenti avessero riconosciuto nei soggetti evocati le professioniste in servizio presso il centro prelievi, operando una ricostruzione ex post e non un’analisi oggettiva del contenuto alla luce del criterio del ‘lettore medio’. Avrebbe altresì omesso di considerare che le espressioni pubblicate si sarebbero inserite in un contesto di critica generale al funzionamento del servizio sanitario locale, mantenendosi nel perimetro del diritto di critica. In ogni caso, difetterebbe nel caso di specie il dolo generico richiesto dal reato, attesa la formulazione in termini generali e impersonali delle espressioni, volte ad esprimere un disappunto generalizzato a seguito di una esperienza personale negativa. Il ricorrente inoltre non avrebbe potuto ipotizzare che le persone in servizio nel polo in quel momento fossero solo due.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La motivazione del giudice non si sarebbe infatti confrontata in maniera adeguata con i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., tra tutti le modalità della condotta, che apparirebbe legata più dall’impeto emotivo legato a un contesto di disagio che ad un intento diffamatorio sistematico, oltre che l’esiguità del danno. L’offesa oggetto di imputazione apparirebbe modesta e indirizzata ad una platea di destinatari non particolarmente ampia o qualificata, e l’effettivo impatto sulla persona offesa non sarebbe stato in alcun modo dimostrato.
2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul punto della mancata concessione delle attenuanti generiche, motivata sulla base della mancata richiesta delle stesse al primo Giudice. Gli elementi emersi dagli atti avrebbero tuttavia imposto al Giudice di appello una valutazione autonoma, anche se non sollecitata, anche alla luce del fatto che lo stesso P.M. in primo grado avrebbe chiesto l’assoluzione dell’imputato.
2.4.Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte di appello ha confermato le statuizioni civili disposte in primo grado nonostante la parte civile non abbia svolto alcuna attività processuale in tale fase di giudizio, non depositando conclusioni scritte. Tale inattività avrebbe dovuto essere interpretata come tacita rinuncia alla costituzione con conseguente necessaria revoca ex officio della stessa.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.Il primo motivo, che tradisce profili di genericità, non coglie nel segno.
1.1.Il reato di diffamazione, come noto, tutela l’interesse oggettivo alla reputazione, intesa come rispetto della dignità personale in ambito collettivo e diritto a godere della stima tra i consociati; esige, tra i requisiti distintivi, quello dell’assenza dell’offeso al momento della realizzazione della lesione della reputazione, nel senso che ciò che costituirebbe ‘ingiuria’ al cospetto del suo destinatario integra diffamazione quando della comunicazione illecita prendano cognizione più persone, tra le quali non deve essere presente il soggetto diffamato.
La decisione del duplice elaborato di merito, in doppia conforme, si è espressa con proposizioni circostanziate, logiche, appropriate e dunque sottratte al sindacato di legittimità, sulla portata contumeliosa delle parole usate all’indirizzo della parte civile e dell’altra persona offesa nel post del socialnetwork denominato Facebook e nella pubblicazione della testata giornalistica on line EMAILRAGIONE_SOCIALE . Le espressioni utilizzate dall’imputato restituiscono un quadro di contesto evidentemente riconducibile ad attacchi personali (sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, COGNOME, Rv. 280571), in quanto accostano la figura del medico e dell’infermiera che l’assisteva al Centro prelievi di Reggio Calabria ad operatori sanitari neghittosi, impreparati e maleducati, inclini agli abusi, all’arrogante selezione e discriminazione dei pazienti ed ai favori ad amici e conoscenti, beneficiati di indebite corsie preferenziali.
1.2. Fuor di luogo, pertanto, invocare l’esimente del diritto di critica, perché una volta accertata la portata lesiva delle esternazioni in pregiudizio della reputazione altrui -l’operatività della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. esige la verifica della sussistenza dei noti requisiti di verità, interesse pubblico alla propagazione della notizia e rispetto della continenza espositiva (cfr. ex multis , sez. 5, n. 41661 del 17/09/2012, n.m.); i quali certamente difettano, nel caso concreto, quantomeno in relazione ai profili della veridicità della notizia -del tutto indimostrata ed anzi smentita dalle emergenze probatorie evidenziate in sentenza -e della temperanza dialettica, marcatamente disattesa dagli argumenta ad hominem .
1.3. Quanto all’identificabilità delle persone offese, il corredo espositivo delle sentenze si è conformato al canone interpretativo radicato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nell’accertamento del reato di diffamazione, l’individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così da potersi individuare, con ragionevole certezza, l’offeso e desumere la piena e immediata
consapevolezza, da parte di chiunque abbia letto l’articolo, dell’identità del destinatario della diffamazione (sez. 5, n. 8208 del 10/01/2022, COGNOME, Rv. 282899; Sez. 5, n. 33442 del 08/07/2008, COGNOME ed altri, Rv. 241548; sez. 5, n. 2135 del 07/12/1999, COGNOME, Rv. 215476). Tanto si è verificato nel caso di specie, poiché sono stati citati alcuni commenti, in calce alle inequivoche pubblicazioni, che hanno immediatamente riconosciuto le destinatarie delle deplorazioni diffuse dal ricorrente il 3 novembre 2020 (pag.5 sentenza di secondo grado); la parte civile ha confermato l’immediata individuabilità della sua persona e di quella dell’infermiera COGNOME NOME, in ragione delle diverse chiamate telefoniche ricevute il giorno dopo da colleghi ed amici; lo stesso COGNOME non ha disdegnato di attribuirsi la paternità delle divulgazioni, in danno delle parti lese, il 25 maggio 2023, sulla piattaforma social Sanibook , liberamente accessibile ai terzi, al pari della testata giornalistica Strill.it .
Il motivo di ricorso si riduce a vaghe notazioni di dissenso, che omettono di confrontarsi con le argomentazioni contenute nei provvedimenti decisori.
1.4. A nche le doglianze che afferiscono all’elemento psicologico del reato sono a -specifiche e manifestamente infondate.
E’ ius receptum che ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato, come puntualmente ricordato dalle sentenze in rassegna, non è indispensabile la prova dell’ animus diffamandi , inteso come specifica finalità di ledere la reputazione altrui, ma è sufficiente il dolo generico anche nella forma indiretta, la consapevolezza della portata di discredito del destinatario che le parole usate, nella loro oggettività, potrebbero assumere con la divulgazione a più persone ( ex multis , sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, Arcadi, Rv. 254390; sez. 5, n. 7597 del 11/05/1999, COGNOME, Rv. 213631).
A tal proposito, semplicemente assertive si rivelano le proteste difensive, volte a lamentare la mancata valorizzazione di condizioni personali di stress emotivo, prive di qualsiasi riscontro ed intrinsecamente non conducenti.
2.Il secondo motivo, con cui si lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è generic o -perché, nel riproporre le censure già respinte dalla Corte territoriale con motivazione certo non illogica, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata a riguardo delle modalità della condotta illecita, perpetrata con un certo grado di offensività e diffusività e con intensità di dolo, tenuto conto della riproposizione del comportamento denigratorio, il 25 maggio 2023, una volta appresa la notizia della presentazione della querela per diffamazione -ed è anche manifestamente infondato, dal momento che è giurisprudenza costante di questa Corte che i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della suddetta causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (sez. U n.
13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590; sez. 5, n. 16537 del 2023, dep. il 18 aprile 2023, Leveque n. m.; conf. sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; sez.6, n. 55017 del 08/11/2018, Rv.274647; sez.3, n. 34151 del 18/06/2018); e la modestia del fatto, ove mai valutabile come tale, non implica, necessariamente, la sua ‘particolare tenuità’, come esplicitato dalla sentenza impugnata.
3.Il terzo motivo, che afferisce all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si palesa ab origine inammissibile, perché segue alla predisposizione di un motivo di gravame generico, senza alcuna deduzione modul ata sul tema di cui si lamenta, con l’impugnazione di legittimità, inappagante analisi da parte della Corte di merito. L’atto di appello si era invero limitato a dolersi di una carenza di motivazione in relazione alla ‘ mancanza di riferimento nominativo nelle pubblicazioni’, senza argomentarne il rilievo ai fini del riconoscimento della mitigazione di pena correlata all’applicazione degli elementi circostanziali.
L’indicazione specifica ‘delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che devono sorreggere ogni atto d’impugnazione -è invero funzionale alla delimitazione dell’oggetto della decisione impugnata ed alla devoluzione delle relative questioni. Sicchè, il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, COGNOME, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700). D’altro canto, la Corte territoriale si è peritata di rimarcare la ricorrenza di indicatori ostativi, come l’entità dei toni usati, la pluralità degli strumenti di diffusione, l ‘ostinazione manifestata con la riproposizione degli accenti offensivi anche dopo il deposito della querela. E tale approccio è corretto ed esauriente, perchè ispirato alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetti la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
4.Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.
La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen. (sez.5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338, richiamata con adesione da sez.6, n. 10060 del
09/01/2025, COGNOME, Rv. 287704; cfr. anche sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, COGNOME, Rv. 257032) . E’ privo di pregio, dunque, il motivo d’impugnazione, che ha devoluto alla Corte di legittimità esclusivamente la questione dell’addott o intervento di una revoca tacita della costituzione di parte civile, a norma dell’art. 82 comma 3 cod. proc. pen., a causa del mancato svolgimento di attività processuale e del mancato deposito di conclusioni scritte da parte della difesa del contraddittore privato.
5.Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 26/11/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME