Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43634 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43634 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché, per il ricorrente, le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/06/2021 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarava NOME COGNOME responsabile – in concorso con NOME COGNOME – di diffamazione ai danni di NOME COGNOME, attraverso la pubblicazione di due articoli sul quotidiano la Gazzetta di RAGIONE_SOCIALE e Carrara e la pubblicazione sul sito on line di RAGIONE_SOCIALE del testo di un esposto presentato dall’imputato (fatti commessi il 3, il 4 e il 5 febbraio 2016) e lo condannava alla pena pecuniaria di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dall’impugnazione dell’imputato, la Corte di appello di Genova, con sentenza deliberata il 22/12/2022, lo ha assolto dai reati commessi il 3 e 5 febbraio 2016, ha confermato la pronuncia di condanna per il fatto del 4 febbraio 2016 (pubblicazione sul sito web di RAGIONE_SOCIALE di un esposto diffamatorio a firma dell’imputato), rideterminando in melius la pena irrogata nella misura di euro mille di multa.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla riconducibilità all’imputato del fatto per il quale è stata confermata la sentenza di condanna, riconducibilità affermata sulla base sia della ristretta tempistica tra la data dell’esposto presentato da COGNOME e quella della sua pubblicazione, sia dell’interesse politico alla diffusione dell’esposto, non motivando la Corte sul rilievo difensivo circa la mancanza di prova della consapevolezza di COGNOME, ammesso che sia stato lui a consegnare l’esposto, che il giornalista e il direttore lo avrebbero pubblicato.
2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine all’invocata sussistenza della scrinninante putativa.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile. Premesso che il contenuto dell’esposto è risultato non veritiero, la riconducibilità della sua pubblicazione sul sito web della televisione è stata ascritta all’imputato sulla base di un duplice rilievo: il brevissimo intervallo di tempo intercorso tra la data dell’esposto (il 02/02/2016) e la sua pubblicazione (il 04/02/2016), intervallo – osserva il giudice di appello che conduce a ritenere l’impossibilità che l’esposto sia stato recepito e diffuso da altri oltre che dallo stesso imputato, il quale, spendendo la propria qualifica di amministratore pubblico in quanto consigliere comunale, ha fatto in modo che quanto esposto all’autorità giudiziaria venisse veicolato on line, con potenziale diffusione a un numero elevatissimo di persone, così gettando discredito sull’attività e sulla persona di COGNOME, esercente un servizio affidatogli da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, descritto come dedito a condotte illecite e truffaldine.
Nei termini indicati, la Corte distrettuale ha valorizzato due dati fattuali (quello temporale e quello relativo alla carica amministrativa) convergenti verso l’attribuzione del fatto a COGNOME. Il motivo, dunque, motivo è inammissibile perché sostanzialmente deduce questioni di merito, sollecitando una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici, sicché, al riguardo, è sufficiente ribadire che ribadire, sulla scorta dell’insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME).
Anche il secondo motivo è inammissibile. Premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di critica o di cronaca presuppone che assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto del racconto diffamatorio (ex plurimis, Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, COGNOME Rosa, Rv. 277958- 01), l’atto di appello sosteneva la prospettazione della scriminante putativa deducendo che COGNOME era solito parcheggiare il carroattrezzi e le auto rimosse su una strada, il che poteva ingenerare la convinzione di un comportamento dovuto alla mancanza di una sede idonea. In tal modo, però, l’atto di appello era del tutto privo di correlazione con il dato probatorio valorizzato dalla sentenza di primo
grado, lì dove riportava la testimonianza della persona offesa secondo cui talora aveva parcheggiato i propri camion (non le auto rimosse) sulla pubblica via, ma solo quando l’accesso alla propria area di rimessaggio era interclusa. Ora, poiché, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), il motivo di appello era aspecifico, sicché quello ora in esame è manifestamente infondato.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/10/2023.