Diffamazione Online Direttore Responsabile: Quando Scatta la Responsabilità Penale?
La gestione di un sito web, blog o forum comporta grandi opportunità, ma anche significative responsabilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: la diffamazione online e la responsabilità del direttore responsabile o amministratore di una piattaforma digitale. La decisione chiarisce quando la responsabilità penale si estende anche a chi gestisce siti non registrati come testate giornalistiche.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna per diffamazione, confermata in appello, nei confronti dell’amministratore di un sito internet. Sul portale era stato pubblicato un articolo ritenuto lesivo della reputazione di un agente di polizia. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un’errata applicazione della legge penale. In particolare, la sua difesa si basava sull’idea che l’art. 57 del codice penale, che regola la responsabilità del direttore per i reati commessi a mezzo stampa, non fosse applicabile al suo caso, trattandosi di un sito web e non di una testata giornalistica telematica registrata.
La Decisione della Corte: Il Ruolo Attivo è Determinante
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno chiarito un principio fondamentale nel campo della diffamazione online per il direttore responsabile. Se è vero che l’articolo 57 c.p. si applica esclusivamente alle testate giornalistiche, anche telematiche, ciò non significa che l’amministratore di altre piattaforme (come blog, forum, newsletter o pagine social) sia esente da responsabilità.
La sua responsabilità, tuttavia, non deriva da una posizione di garanzia automatica per omesso controllo, ma da una sua diretta e attiva partecipazione al fatto illecito.
Le Motivazioni
I giudici di merito avevano già stabilito che la responsabilità penale dell’imputato non derivava dalla sua mera qualifica formale, ma dalla sua “totale adesione” al contenuto diffamatorio. L’istruttoria aveva dimostrato che l’amministratore non era stato un soggetto passivo. Al contrario, aveva:
1. Condiviso la pubblicazione dell’articolo offensivo.
2. Collaborato attivamente alla raccolta delle informazioni necessarie per la sua stesura.
3. Partecipato al collettivo politico che aveva elaborato l’idea dell’articolo.
4. Rivendicato il contenuto dell’articolo durante il dibattimento processuale.
Questo comportamento, secondo la Corte, dimostra una chiara compartecipazione all’attività diffamatoria. La sua responsabilità penale discende quindi direttamente dal reato di diffamazione (art. 595 c.p.), in quanto ha concorso attivamente alla sua realizzazione. La questione dell’applicabilità o meno dell’art. 57 c.p. diventa, in questo contesto, irrilevante, poiché la sua colpevolezza si fonda su un coinvolgimento diretto e non su un omesso controllo.
Le Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione ribadisce un principio di estrema importanza pratica per chiunque gestisca una piattaforma online. L’amministratore di un sito web, blog o forum non può essere considerato automaticamente responsabile per tutto ciò che viene pubblicato da terzi. Tuttavia, non può nemmeno nascondersi dietro la natura non giornalistica del suo sito per eludere ogni responsabilità. La linea di demarcazione è il suo comportamento concreto: se l’amministratore si limita a un ruolo tecnico e passivo, la sua responsabilità è più difficile da affermare. Se, invece, condivide, promuove, collabora alla creazione o approva consapevolmente contenuti diffamatori, la sua condotta integra una partecipazione diretta al reato, con tutte le conseguenze penali che ne derivano.
La legge sulla responsabilità del direttore di un giornale si applica anche all’amministratore di un blog o un forum?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che l’articolo 57 del codice penale, che disciplina la responsabilità per i reati a mezzo stampa, si applica esclusivamente alle testate giornalistiche telematiche registrate e non ad altri mezzi informatici come blog, forum o social network.
Quando l’amministratore di un sito web risponde penalmente per un articolo diffamatorio?
L’amministratore risponde penalmente non per la sua qualifica, ma quando partecipa attivamente alla condotta diffamatoria. Questo può includere la collaborazione alla stesura dell’articolo, la raccolta di informazioni, la condivisione consapevole del contenuto o la sua difesa pubblica, dimostrando una totale adesione a quanto pubblicato.
In questo caso, perché il ricorso dell’amministratore è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i giudici hanno ritenuto che la sua responsabilità penale non derivasse dall’omesso controllo (come previsto per i direttori di giornali), ma dalla sua piena e attiva partecipazione alla creazione e diffusione del contenuto diffamatorio, configurando un concorso diretto nel reato di diffamazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 595 co. 1 e 3 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo, con il quale il ricorrente censura l’erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 57 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, in tema di diffamazione, l’amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell’art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook), salvo che sussistano elementi che denotino la compartecipazione dell’amministratore alla attività diffamatoria (Fattispecie in cui il titolare di un si internet aveva condiviso la pubblicazione di un articolo offensivo della reputazione di un agente di polizia, collaborando alla raccolta delle informazioni necessarie per la sua redazione, partecipando al collettivo politico che ne aveva elaborato l’idea e rivendicandone in dibattimento il contenuto) (Sez. 5, n. 7220 del 12/01/2021, Romano, Rv. 280473). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno affermato che la penale responsabilità dell’imputato discende dalla sua totale adesione, in qualità di direttore responsabile, a quanto pubblicato sul sito internet in oggetto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024