Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4866 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4866 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Potenza che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il delitto aggrava diffamazione;
considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione dell’art. 595 pen. e il vizio di motivazione, segnatamente in relazione alla portata offensiva dell’espress in imputazione e alla continenza di essa – e il secondo motivo – che deduce la violazione dell’ 51 cod. pen. in relazione all’art. 21 Cost., assumendo che nella specie sarebbero st erroneamente esclusi i presupposti del diritto di critica – sono manifestamente infondat quanto la sentenza impugnata e quella di primo grado hanno chiarito in maniera congrua e logica la ragione per cui è stato ritenuto che il post collocasse il COGNOME, senza alcun elemento che deponesse in tal senso, tra i soggetti contigui alla mafia, accostamento di indubbiamente les della reputazione; e, «in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell’esi dell’esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del f ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica» (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272432 – 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257794 – 01); difatti, «la critica postula fatti che la giustifichino e cioé, normalmente, un di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni valutazioni espresse» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019 , Valente, Rv. 276033 – 01);
considerato che il terzo motivo – che assume il vizio di motivazione in ordine sussistenza dell’elemento soggettivo del reato – è manifestamente infondato e versato in fat in quanto perché ricorra il delitto di diffamazione «non si richiede l’animus iníurandi vel diffamandi, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente» (Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012 – dep. 2013, COGNOME, Rv. 254390 – 01; cfr. p Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 258943 – 01); il ricorso ha pero al riguardo, in questa sede di legittimità, un’alternativa ricostruzione del fatto e una valutazione del compendio probatorio (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01); non occorre dilungarsi pe osservare che l’atto di appello non avesse ritualmente devoluto il tema dell’elemento soggetti essendosi affidato al riguardo a una prospettazione assertiva e, dunque, inammissibile per difet di specificità (cfr. artt. 581 e 591 cod. proc. pen.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui cons ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugna (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare
equo determinare in euro tremila; e il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifu delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità (cfr. memoria dif e nota spese), che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e dife sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.800, accessori di legge.
Così deciso il 05/11/2025.