Diffamazione e ricorso in Cassazione: i limiti procedurali
Il reato di diffamazione rappresenta una delle fattispecie più frequenti nelle aule giudiziarie, ma la sua gestione in sede di legittimità segue regole molto rigide. Spesso, chi viene condannato tenta di ribaltare la sentenza in Cassazione contestando il modo in cui il giudice ha valutato le prove. Tuttavia, quando il reato rientra nella competenza del Giudice di Pace, i margini di manovra per la difesa si restringono drasticamente.
I fatti di causa
Nel caso in esame, un cittadino era stato condannato per diffamazione ai sensi dell’art. 595 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte del Tribunale, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano sulla presunta mancanza di prove circa l’elemento essenziale del reato: la comunicazione dell’offesa a più persone. Inoltre, veniva contestata l’entità della pena e del risarcimento del danno, ritenuti eccessivi e non adeguatamente motivati.
Il reato di diffamazione e il giudizio di merito
La decisione impugnata aveva confermato la responsabilità penale basandosi sulla ricostruzione dei fatti avvenuta nei gradi precedenti. In particolare, era stato accertato che l’offesa alla reputazione era stata percepita da una pluralità di soggetti, integrando così la condotta tipica prevista dal codice. Il ricorrente, tuttavia, sosteneva che la motivazione del giudice fosse illogica e carente, chiedendo alla Suprema Corte un nuovo esame della questione.
Limiti del ricorso per diffamazione in Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito un punto fondamentale di procedura penale. Quando si procede per reati di competenza del Giudice di Pace, come in questo caso, l’articolo 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce un limite invalicabile: il ricorso per Cassazione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge. Questo significa che non è possibile lamentare vizi di motivazione, ovvero non si può criticare il ragionamento logico seguito dal giudice per arrivare alla condanna, a meno che non si tratti di una violazione diretta di una norma giuridica.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili proprio perché non deducevano una reale violazione di legge, ma si limitavano a esporre meri vizi di motivazione. Poiché la sentenza impugnata era stata emessa in grado di appello per un reato di competenza del Giudice di Pace, la legge impedisce alla Cassazione di entrare nel merito della logicità della decisione. Il ricorrente ha tentato di mascherare critiche alla valutazione dei fatti come violazioni di legge, ma i giudici hanno rilevato che la sostanza delle lamentele riguardava esclusivamente la ricostruzione probatoria, preclusa in questa sede.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato un profilo di colpa nella presentazione di un ricorso palesemente contrario ai dettami normativi, condannando il soggetto al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sentenza ribadisce l’importanza di una corretta qualificazione dei motivi di ricorso, specialmente quando si tratta di reati minori dove il filtro di accesso alla Suprema Corte è particolarmente severo.
Si può contestare la motivazione della sentenza in Cassazione per diffamazione?
No, se il reato è di competenza del Giudice di Pace, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e non per vizi di motivazione.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma fino a tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Qual è l’elemento centrale della diffamazione analizzato dalla Corte?
La Corte ha esaminato la contestazione sulla comunicazione con più persone, elemento necessario per configurare il reato di diffamazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43447 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43447 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 del TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 13 febbraio 2023 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all’art. 595 cod. pen.;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento essenziale del contestato delitto, la comunicazione con più persone, alla misura del trattamento sanzioNOMErio, alla misura del risarcimento.
Ritenuto che i dedotti motivi di ricorso sono inammissibili perché non deducono violazione di legge ma meri vizi di motivazione, non consentiti avverso la sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pece ai sensi dell’art. 606 comma 2 bis cod. proc. pen..
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.