Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43396 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43396 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha confermato la condanna inflittagli dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere per il delitto di cui all’art. 595 pen. (fatto commesso in Santa Maria Capua Vetere in data 15 novembre 2012);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i proposti motivi, che denunciano vizio di motivazione e violazione dell’art. 51 cod pen., dissimulano, anche sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la censura d mero vizio di motivazione, sotto il profilo del ‘travisamento della prova’, che non è consentit questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc:. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Aresicente