Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 628 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 628 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCE il 06/11/1948
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che si riporta alla memoria in atti e ha concluso per l’inammissibilità del ricors udito il difensore della parte civile, avv. NOME COGNOME si riporta alla memoria in atti; deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la pronunzia del Tribunale di Milano del 14.04.2023, di condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 595 cod. pen., consistito nell’avere rilas dichiarazioni nella riunione del consiglio di amministrazione della società RAGIONE_SOCIALE ponendo in essere, alla presenza di più persone, una condotta diffamatoria nei confronti dei sigg. COGNOME NOME NOME e COGNOME Maurizio, in
particolare, facendo scrivere nel verbale di assemblea: “non accetto i sol provenienti dal sig. COGNOME NOME e dal sig. COGNOME NOMECOGNOME in quanto trattas soldi riciclati e frutto di evasione fiscale”, offendendo la reputazione dei querela soci della RAGIONE_SOCIALE
Avverso l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidato a tre motivi qui di seguit sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta travisamento dei fatti ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 120 cod. pen. quanto al circostanza della presentazione della querela da parte di soggetto non legittimat (NOME COGNOME diverso dalla persona offesa dal reato (NOME COGNOME, privo d interesse perché non menzionato in nessuno scritto offensivo, deducendo che nella querela sarebbe stata modificata anche la frase incriminata.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta erronea qualificazione del reato ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art.595 cod. pen. pe effetto della manipolazione del fatto descritto in querela. Deduce la difesa che differenza di quanto riportato in querela, il verbale d’assemblea non farebb genericamente riferimento ai NOME COGNOME, ma parlerebbe esclusivamente di NOME COGNOME Le differenze esistenti tra la frase indicata nella querela e que presente nel verbale sarebbero riconducibili a false dichiarazioni dello stes querelante, volte a rendere possibile l’esercizio dell’azione penale. Ques manipolazione, di cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto, avrebbe portato ad un’errata qualificazione dei fatti da ritenere improcedibili per care di valida querela.
2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio ed illogicità della motivazione relazione alla omessa valutazione della falsità inserita nella querela e alla car di interesse del querelante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
I motivi proposti sono meramente reiterativi di doglianze già sollevate in sede d’appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. I motivi, ch possono essere esaminati congiuntamente, essendo volti a sindacare l’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale in ordine alla legittimazione de soggetto che ha presentato la querela, alla manipolazione del fatto descritto querela, alla omessa valutazione della falsità inserita nella querela, alla carenz
interesse del querelante, e tendono, attraverso la deduzione di violazioni di leg e di vizi della motivazione, a censurare quanto accertato dal Tribunale, e non sono pertanto, consentiti nel giudizio di legittimità.
Il primo motivo di ricorso che lamenta travisamento dei fatti ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 120 cod. pen. quanto al circostanza della presentazione della querela da parte di soggetto non legittimat (NOME COGNOME diverso dalla persona offesa dal reato (NOME COGNOME, privo interesse perché non menzionatO in nessuno scritto offensivo e che nella querela sarebbe stata modificata anche la frase incriminata, è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte di merito con motivazione, corretta ed immune da vizi logico giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazio precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo d compendio probatorio valutando in sinergia gli elementi di prova in atti.
Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portat alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argonnentativo che l sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 d& 5/05/2011, COGNOME, Rv. 250362).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diver lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzi storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità de fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018 Ud. (dep. 02/05/2018 ) Rv. 273217 – 01; per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944).
Nella specie non sussiste alcun travisamento del fatto in quanto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, lo stesso provvedimento impugnato rileva come il verbale d’assemblea societaria del 18.09.2019 faccia riferimento al solo NOME COGNOME presumibilmente per via di un errore materiale nella redazione (la frase riportata recita testualmente “Non accetto sol
provenienti dal Sig. COGNOME Maurizio e dal Sig. COGNOME Maurizio, in quanto tratta di soldi riciclati e frutto di evasioni fiscali”), ritenendo la Corte che l’inte fosse quella di riportare i nominativi dei due fratelli COGNOME, tra cui anc querelante e per questo è stata esclusa l’aggravante di cui al comma 3 dell’a 595 cod. pen.
Tuttavia, a prescindere da quanto trascritto nel verbale, la Corte territori ha ritenuto provato che l’imputato abbia citato nel corso della riunione entrambi fratelli, offendendone la reputazione, con motivazione adeguata e logica, non contraddetta da alcun elemento: si fa infatti riferimento alle dichiarazioni testimoni COGNOME e COGNOME che hanno confermato la presenza di NOME NOME COGNOME presso lo studio del commercialista il giorno 18.09.2019 ed hanno altrettanto confermato che la frase proferita da COGNOME e trascritta nel verbale assemblea fosse indirizzata a NOME COGNOME e ad NOME COGNOME.
Inoltre, lo stesso imputato sia nel corso dell’esame che nella missiva datat 01.10.2019, indirizzata ad NOME COGNOME (agli atti), ha confermato esplicitamente di aver pronunciato la frase rivolta ad entrambi i fratelli NOME e NOME COGNOME. Le sentenze di primo e secondo grado sono state correttamente motivate e circostanziate, sono conformi al dettato normativo non sussistendo motivi di violazione di legge e/o errata qualificazione del reato. La motivazion della sentenza della Corte d’appello è conforme e lineare rispetto alle risultan istruttorie e non meritevole di censura.
Di fatto, il ricorrente tenta in questa sede di contestare la valutazione d prove compiuta dalla Corte d’appello e di introdurre una ricostruzione dei fat alternativa e più favorevole alle proprie prospettazioni difensive, operazio notoriamente non percorribili in sede di legittimità (si veda, ex multis, Sez. sentenza n. 5465 del 4/11/2020, dep. 11/2/2021, Rv. 280601). Va infatti rammentato che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica s completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza, e non può esondare dai limiti cognitivi sanciti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. media una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quell fornita dal giudice di merito; le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probato acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato ch processo formativo del libero convincimento dei giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettan negativi di un’imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767). In conclusione, essendo dimostrato che il prevenuto ha indirizzato le frasi oggetto dell’imputazione anche a NOME
a
quest’ultimo era pienamente legittimato a sporgere querela, con conseguente piena procedibilità dell’azione penale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., essendo il ricorrente rimas soccombente nei confronti della persona offesa, costituitasi parte civile, condannato alla rifusione in favore di quest’ultima delle spese di rappresentanz e difesa, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 30/10/2024.