Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7469 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5   Num. 7469  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
lette: le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; le conclusioni scritte nell’interesse RAGIONE_SOCIALEa parte civile che ha chiesto la declaratoria di inammissibilit del ricorso o il suo rigetto; le conclusioni scritte nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘imputato che visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 29 giugno 2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di 200,00 euro di multa e al risarcimento del danno nei confronti RAGIONE_SOCIALEa costituita parte civile, in relazione al RAGIONE_SOCIALEtto di diffamazione commesso in danno RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, accusato, per quanto qui rileva, in un esposto indirizzato al RAGIONE_SOCIALE di “… stalking giudiziario, estorsione, calunnia ripetuta e manipolazione di clienti ultraottantenni che firmano mandati senza essere appieno consapevoli RAGIONE_SOCIALEe accuse che vengono veicolate…”.
Nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 599 cod. pen., per avere il Tribunale omesso di esaminare la questione RAGIONE_SOCIALEa putatività RAGIONE_SOCIALEa scriminante RAGIONE_SOCIALEa provocazione, alla luce di una serie di circostanze, costituenti l’antefatto RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘esposto al RAGIONE_SOCIALE, che avevano condotto l’imputata ad un vero e proprio stato di esasperazione, con il conseguente convincimento di essere vittima di una persecuzione giudiziaria.
Sono state trasmesse, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; b) conclusioni RAGIONE_SOCIALEa parte civile, con le quali si chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese; c) memoria RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per il carattere aspecifico RAGIONE_SOCIALEa doglianza che reitera una questione logicamente disattesa dalla Corte territoriale.
Diversamente da quanto afferma il ricorrente nell’incipit del ricorso, la Corte territoriale ha affrontato il tema RAGIONE_SOCIALEa putatività RAGIONE_SOCIALEa scriminante RAGIONE_SOCIALEa provocazione, muovendosi all’interno RAGIONE_SOCIALEa cornice giurisprudenziale consolidata, a mente RAGIONE_SOCIALEa quale l’art. 59, quarto comma, cod. pen., richiede la ragionevolezza del convincimento RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALEa condotta di trovarsi in
presenza di una situazione idonea ad escludere l’antigiuridicità RAGIONE_SOCIALEa condotta (per alcune applicazioni del principio AVV_NOTAIO, v. Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, COGNOME, Rv. 282422 – 0; Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 278952 – 0). Su un piano AVV_NOTAIO, si è, infatti, osservato che, in tema di cause di giustificazione, l’allegazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALE‘erronea supposizione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEo stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d’animo RAGIONE_SOCIALE‘agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l’erroneo convincimento in capo all’imputato di trovarsi in tale stato (Sez. 4, n. 2241 del 16/10/2019, dep. 2020, Zito, Rv. 277955 – 01; per lo stesso principio, v. Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016, dep. 2017, G., Rv. 269724 – 0).
Alla stregua di siffatte coordinate di riferimento, che valgono ad escludere la rilevanza di convincimenti soggettivi privi di qualunque ragionevole aggancio giustificativo RAGIONE_SOCIALEa condotta con basi obiettive emerse nel corso del processo, la sentenza impugnata ha rilevato: a) che l’imputata aveva travalicato i limiti RAGIONE_SOCIALEa verità e RAGIONE_SOCIALEa continenza che devono necessariamente connotare il diritto di critica senza che emergessero elementi tali da giustificare il ragionevole convincimento che l’AVV_NOTAIO potesse essere l’autore di condotte persecutorie, estorsive o manipolative; b) che la stessa imputata aveva ammesso trattarsi di «uno sfogo dettato da un momento di rabbia»; c) che, indipendentemente dalla disposta archiviazione del procedimento disciplinare, non emergeva alcun comportamento RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO idoneo a giustificare il sospetto RAGIONE_SOCIALEa commissione di reati, al punto che la riserva formulata dall’imputata nell’esposto di illustrare e documentare le condotte era rimasta senza seguito, avendo la donna ammesso di non disporre di documentazione giustificativa.
Il ricorso insiste sullo stato di esasperazione RAGIONE_SOCIALE‘imputata derivante dalle condotte processuali RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che, nel contrastare le aspettative RAGIONE_SOCIALEa donna, avrebbe generato in quest’ultima il convincimento di essere vittima di condotte ingiuste o vessatorie. Ma anche tale profilo resta affidato ad una soggettiva percezione priva di qualunque ragionevolezza e, appunto, frutto, per usare un’espressione RAGIONE_SOCIALEa stessa donna, di rabbia ossia di uno stato emotivo che razionalmente è stato escluso possa fondare l’invocata causa di giustificazione sul piano putativo.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché al versamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma che, in ragione RAGIONE_SOCIALEe questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, la
ricorrente va condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte civile giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquida euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; condanna inoltre la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, accessori di legge.
Così deciso il 19/01/2024