Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17003 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
udito l’AVV_NOTAIO, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 27 febbraio 2023 la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede, NOME COGNOME, avendolo ritenuto responsabile del reato di diffamazione commesso in danno del dirigente della Polizia di Stato, NOME COGNOME, nel corso di un comizio svoltosi a Gela, durante il quale l’imputato aveva pronunciato le seguenti frasi: “questa è la documentazione della RAGIONE_SOCIALE.D.A. di Caltanissetta … guardate cosa dicono i pentiti nei confronti dei … boss pentiti … abbiamo un Commissario COGNOME, noto delinquente, perché per me è un delinquente pagato con i soldi pubblici … un delinquente …”.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. a cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente nullità, ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., in relazione alla genericità del capo di imputazione, che aveva estrapolato alcune delle frasi pronunciate nel corso del comizio, in tal modo impedendo di comprendere appieno il loro significato e le loro finalità, con conseguente menomazione del diritto di difesa, anche in relazione all’invocata applicabilità dell’art. 51 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, per la mancata assunzione dei testi a difesa, in relazione ai quali il giudice di primo grado aveva assunto un provvedimento di revoca, erroneamente ritenendo superflui i testi e irrilevanti i temi difensivi sui quali avrebbero dovuto deporre. Al contrario, questi ultimi, tanto con riferimento alle ragioni di contrasto fra le parti, tanto con riferimento alla presenza della parte civile durante lo svolgimento del comizio, erano strettamente correlati alle questioni affrontate dai giudici di merito e dall’atto di appello.
Si osserva: a) che era mancato un formale provvedimento di riapertura dell’istruttoria in grado di appello, nonostante la richiesta formalizzata con l’atto di impugnazione e senza che, in contrario, potesse assumere rilievo la rinuncia da parte del difensore, risultante dal verbale del 27 febbraio 2023, all’esame dei testi COGNOME e COGNOME; b) che la Corte territoriale non si era pronunciata sul motivo di appello relativo alla legittimità dell’ordinanza assunta dal Tribunale; c) che la deposizione dei testi era rilevante con riguardo alle condotte della parte civile, alla sua presenza sotto il palco e al compimento di gesti provocatori, al
fatto che quanto riferito dal COGNOME fosse di pubblico dominio; d) che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre l’audizione dei testi richiesti dalla difesa, ossia tanto di quelli di cui al provvedimento di revoca del Tribunale, tanto di quelli richiesta all’udienza del 27 febbraio 2023 (NOME COGNOME e NOME COGNOME).
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. in relazione all’ordinanza con la quale la Corte d’appello aveva respinto le richieste di approfondimento istruttorio con riferimento alle foto e al dvd, destinate a dimostrare, come avrebbero confermato i testi COGNOME e COGNOME, la presenza della persona offesa sotto il palco, che avrebbe determinato l’insussistenza del delitto. Del tutto contraddittoriamente la sentenza impugnata aveva affermato che la presenza della persona offesa sotto il palco non era supportata da vali elementi probatori, per poi aggiungere che le richieste istruttorie sul punto erano state rigettate.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione dell’art. 51 cod. pen., tenuto conto che le frasi erano state pronunciate nel corso di un comizio del COGNOME, tenuto in piena campagna elettorale nella quale l’imputato aveva puntato sui temi della legalità. Le dichiarazioni del COGNOME prendevano l’avvio – si precisa – da atti di indagine della RAGIONE_SOCIALE.D.A. e sarebbero stati seguiti da ulteriori fatti e accadimenti di natura processuale. Rileva il ricorrente che sussistevano, pertanto, i requisiti della verità dei fatti, della continenza espressiva e della rispondenza della critica al pubblico interesse.
All’udienza del 23 gennaio 2024 si è svolta la trattazione orale del processo.
Considerato in diritto
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati e, alla luce del loro carattere pregiudiziale, sul piano logico-giuridico, comportano l’assorbimento delle restanti censure.
Le superiori considerazioni scaturiscono dal fatto che la presenza della persona offesa sotto il palco dal quale le espressioni offensive sarebbero state pronunciate – con addirittura un’interlocuzione, sia pure apparentemente non verbale, intercorsa con l’imputato – è suscettibile di mutare radicalmente la qualificazione del fatto e la sua stessa rilevanza penale, oltre che di incidere, secondo la prospettazione difensiva, anche nel caso di diffamazione, sulla configurabilità della provocazione.
Come anche di recente ribadito da questa Corte, in tema di delitti contro l’onore, si versa nell’ipotesi depenalizzata dell’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti – fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o “virtualmente”, nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione – l’offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, si configura il delitto d diffamazione (Sez. 6, n. 17563 del 23/03/2023, COGNOME, Rv. 284592 – 01).
Ora, la sentenza impugnata, per un verso, afferma che la circostanza della presenza della persona offesa sotto il palco non sarebbe dimostrata, ma, per altro verso, riconosce che, sul punto, la difesa dell’imputato aveva formulato richieste istruttorie sul punto. Esse sono state rigettate, con l’ordinanza del 27 febbraio 2023. Quest’ultima, tuttavia, presenta una motivazione contraddittoria, dal momento che ritiene impossibile affermare che il DVD del quale era stata chiesta l’acquisizione si riferisse al giorno del comizio de quo e non considera che la prova testimoniale invocata contestualmente aveva anche l’obiettivo di comprovare, attraverso l’autore della registrazione, proprio il momento nel quale le immagini erano state filmate.
Ne discende, come detto, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso il 23/01/2024