Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8821 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8821 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALUZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 del TRIBUNALE di Cuneo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per la parte relativa alla parte civile COGNOME ed il rigetto nel resto. ime GLYPH c r i1ce’5:,útt. – secige àcee’cza./ – t o ,) 4->, · A-. k e r Aívvt-t -, L GLYPH l’ -13
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 giugno 2025, il Tribunale di Cuneo confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto di diffamazione ascrittogli, irrogando la pena di euro 1.000 di multa e condannando il medesimo a risarcire i danni patiti dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio.
L’imputato era accusato di avere offeso la reputazione di NOME COGNOME (suo vicino di abitazione) e di NOME COGNOME (proprietaria dell’appartamento locato a COGNOME), inviando all’amministratore del condominio, NOME COGNOME, ed alla medesima COGNOME una mail accompagnata da una diffida e da una contestuale
denuncia querela, in cui aveva definito COGNOME con termini ingiuriosi (indicandolo come: tossico, alcolista, pericoloso, border-line, persona che agiva in perfetto stile mafioso) ed offendendo anche la reputazione della COGNOME, affermando che la stessa non aveva verificato i requisiti di moralità di un simile affittuario.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta offensività delle espressioni rivolte al COGNOME ed alla COGNOME nella mail incriminata.
In essa, infatti, si era soltanto reagito al fatto che COGNOME aveva minacciato l’imputato “in perfetto stile mafioso”, espressione che non corrisponde all’accusa di essere un “mafioso”. Di conseguenza, non si poteva neppure affermare che si fosse offesa la reputazione della COGNOME, che aveva concesso in locazione al COGNOME l’appartamento di sua proprietà (senza verificarne i requisiti morali).
Doveva poi aggiungersi che, negli atti trasmessi all’amministratore del condomino, non si era accusata la COGNOME di essere corresponsabile delle condotte del COGNOME, tanto che la diffida e la denuncia querela non erano rivolte anche contro di lei.
2.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla invocata configurabilità delle scriminanti di cui agli artt. 51, 52 e 599 cod. pen.
Sul punto nulla aveva motivato il Giudice di pace così che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità di detta sentenza.
Quanto alla sentenza del Tribunale, in ordine alla ricorrenza della scriminante di cui all’art. 51 cod. pen., ci si era limitati ad affermare che l’epiteto di “mafioso superava i limiti della continenza.
Ed invece l’imputato aveva inviato la diffida ed aveva presentato la querela dopo che COGNOME si era rifiutato di corrispondergli quanto dovuto, dopo averlo anche minacciato, così che i termini usati rientravano nel previsto diritto di critica.
Peraltro, doveva tenersi conto anche del dettato dell’art. 598 cod. pen in ordine alla non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dalle parti e dai difensori all’autorità giudiziaria.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in riferimento al mancato riconoscimento della scriminante prevista dall’art. 599 cod. pen.
Scrinninante che sussisteva posto che, come si è detto, poco prima, l’imputato era stato minacciato da COGNOME perché questi non intendeva versargli quanto doveva per l’acquisto della mobilia della abitazione della madre.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale cha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME per difetto di querela ed il rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME non merita accoglimento.
Il primo motivo di ricorso, sulla offensività delle espressioni utilizzate nella mail nei confronti di entrambe le persone offese, è infondato.
Il Tribunale aveva osservato, con motivazione priva di manifesti vizi logici, che plurimi erano stati gli epiteti, tutti offensivi, rivolti al COGNOME. Lo si era defi come “tossico”, “alcolista”, “socialmente pericoloso”, “spesso in stato di ebbrezza violenta e potenzialmente pericoloso e border-line”, “sotto l’effetto dei fumi dell’alcol”, affermando poi, l’imputato, di essere stato da costui minacciato “in perfetto stile mafioso”. Tutti epiteti, come si è detto, certamente offensivi ed in particolare l’ultima espressione che aveva attribuito al COGNOME le caratteristiche della “mafiosità”.
A fronte poi del fatto che questi avrebbe tardato nel corrispondere quanto dovuto per la cessione di accessori di cucina e per i rumori molesti che assumeva di dover sopportare. E, quindi, di condotte che certo non potevano costituire la ragione di una simile reazione così gravemente lesiva della reputazione del COGNOME stesso ma anche di colei che ne veniva indicata come sostanziale corresponsabile, la proprietaria dell’immobile, NOME COGNOME.
Né l’imputato aveva assolto l’onere di allegare le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di quanto riferito in ordine alla minaccia proferita nei suoi confronti dal COGNOME a seguito della sua richiesta di corrispondere quanto dovutogli (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 – 01).
Così che, congruamente, il Tribunale aveva escluso la ricorrenza delle scriminanti invocate, in assenza dei requisiti della verità del fatto e della continenza trattandosi con tutte evidenza di epiteti (quelli sopra complessivamente ricordati) gratuitamente ingiuriosi.
Si è infatti precisato (ex plurimis Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021, COGNOME, Rv. 280571 – 01) che, in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener con non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (in una fattispecie relativa alla diffusione di commenti “ad hominem” umilianti e ingiustificatamente aggressivi).
Da ultimo, deve osservarsi come non possa dichiararsi il difetto di querela della COGNOME invocato dal Procuratore generale in assenza degli atti che potrebbero consentire a questa Corte il vaglio di tale difetto, anche considerando che la COGNOME medesime si era poi costituita parte civile.
Né poteva ritenersi l’ipotesi della provocazione di cui all’art. 599 cod. pen. in assenza di prova del fatto ingiusto a cui l’imputato avrebbe reagito. Senza, inoltre, che siano stati offerti elementi per verificare se, nel caso, tale reazione, fosse collegabile al medesimo fatto ingiusto.
Si è infatti precisato che, ai fini del riconoscimento dell’esimente della provocazione nei delitti contro l’onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l’offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finchè duri lo stato d’ira suscitato dal fatto provocatorio (Sez. 1, n. 48859 del 07/10/2015, Pisano, Rv. 265220 – 01)
Né ricorre l’ipotesi dell’art. 598 cod. pen., non concernendo le espressioni usate l’oggetto della controversia, peraltro neppure esattamente individuata (riguardando la querela sporta una serie di titoli diversi, dalla diligenza del buon padre di famiglia, artt. 1176 e 2043 cod. civ. a rilievi di carattere penale, gli artt 610 e 612 cod. pen.) e, soprattutto, non essendo, le espressioni ingiuriose, contenute in uno scritto riservato alle parti di un processo (era stato inviato all’amministratore del condominio).
Si è infatti affermato che, in tema di diffamazione, l’esclusione della punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, che è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite, con esclusione di esposti e denunce (Sez. 5, n. 41624 del 24/09/2025, NOME, Rv. 289074 – 01).
Da ultimo, in risposta a quanto affermato in ricorso circa la pretesa nullità della sentenza del Giudice di pace perchè non avrebbe motivato sulle invocate scriminanti, deve ricordarsi che persino la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 – 01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma il 21 gennaio 2026.