Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46775 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46775 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81, comma 1, 595 e 660, cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato (in realtà lo sviluppo del motivo fa leva sulla impossibilità di ricondurre all’imputata l’affissione dei bigliettini diffamatori) è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna, e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (v. pag. 6 della sentenza impugnata);
Vista la memoria trasmessa il 26 ottobre 2023 dal difensore della ricorrente che è tardiva e comunque non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che l’imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale contrasta la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi, cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 08/11/2023