Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25026 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25026 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 del TRIBUNALE di GELA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
Il difensore NOME COGNOME del foro di GELA chiede l’annullamento dell’impugnata sentenza per insussistenza del reato.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Gela, che ne ha confermato l’affermazione di responsabilità, statuita in primo grado dal giudic di pace, in ordine al reato di diffamazione, per aver proferito nel corso di un’udienza d processo civile, in presenza di più persone, in danno di COGNOME NOME, parte civil costituita nel processo penale, la parola “pezzente”.
1.1.11 ricorso si è affidato ad un solo motivo, fondato sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 l ed e) cod. proc. pen., perché la parola “pezzente” non avrebbe valenza diffamatoria e il fat non integrerebbe il reato contestato, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali c avrebbero escluso la sua sussistenza in presenza di espressioni di contenuto più triviale Difetterebbe comunque la prova del dolo generico del reato di diffamazione perchè l’intento dell’imputato sarebbe stato solo quello di esprimere una critica consentita e contestualizzata.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO.ssa NOME, ha anticipato conclusio scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
3.La difesa dell’imputato, in data 22 marzo 2024, ha inoltrato memoria di replica al conclusioni formulate dal Procuratore Generale.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e va pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto no sussiste.
lratto di ricorso, in uno con il vizio di motivazione, indeducibile in sede di legittimità a degli artt. 606 comma 2 bis cod. proc. pen. e 39 bis D. Lgs. n. 274 del 2000, si duol dell’inosservanza della legge penale con riferimento alla portata intrinsecamente offensiv dell’espressione utilizzata e sotto questo profilo, anche nell’ambito dell’esercizio del po officioso attribuito al giudice dall’art. 129 comma 1 cod. proc. pen., ritiene il collegio ragione esposta colga nel segno.
2.Va premesso che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività della espressione che si assume lesiva della altrui reputazione, perch compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ri diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massinnata; Sez. 5, n. 2473 del
10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Dennofonti, Rv. 261284).
2.1. Reputa allora la Corte che, nel caso di specie, difettino gli elementi essenziali del reat diffamazione, che attiene alla tutela del bene giuridico della reputazione, intesa in se oggettivo come la considerazione personale di cui ognuno può pretendere di godere nella società civile. Il principio di offensività è di rango costituzionale e costituisce interpretativo-applicativo per il giudice, il quale, nella verifica della riconducibil determiNOME comportamento al paradigma di una norma incriminatrice, deve circoscriverne la punibilità ai casi in cui esso presenti concreta efficacia o potenzialità lesiva (cfr. Corte sent. n. 211 del 2022; Corte Cost. sent. n. 225 del 2008). La giurisprudenza di legittimità si è formata in tema di diffamazione richiede che la condotta astrattamente conforme al tipo possieda attitudine offensiva, nel senso che, in relazione alle concrete circostanze del fat risulti suscettibile di diffusione e di pregiudizio della stima e del rispetto di cui ogni cons meritevole nel contesto di riferimento (sez. 5, n. 5654 del 19/10/2012; sez.5, n. 34178 d 10/02/2015, Rv. 264982; sez.5, n. 22598 del 25/02/2010, Siggia, Rv. 247352; in motivazione, sez. 5, n. 37383 del 16/06/2011, Benetton, Rv. 251517).
2.2. Risulta invero dal tenore delle sentenze dei giudici di merito che la parola “pezzente” s stata pronunciata dall’imputato isolatamente, in modo improvviso ed occasionale, al di fuori d un più ampio ed articolato contesto dialogico, in occasione di un non meglio precisat riferimento, emerso nel corso di un’udienza di una controversia civile, ad una denuncia per truffa che il COGNOME, parte civile costituita nel processo penale, avrebbe presentato suoi confronti. La parola è stata udita dai due patrociNOMEri del COGNOME, che, dopo av chiesto ed ottenuto di apprendere a chi fosse rivolta, l’hanno comunicato a quest’ultimo, ch ha formalizzato querela. La sentenza impugnata si è limitata, assertivamente, a chiosare che il termine usato possiederebbe indiscussa pregnanza offensiva. Orbene, se per un verso non è dato comprendere il senso compiuto dell’esclamazione nel contesto, peraltro intimamente e necessariamente conflittuale, dell’interlocuzione tra le parti del processo civile in corso, ch di per sé innesta un ragionevole dubbio sulla configurabilità di un inequivoco “attacco ad hominem”, non è possibile cogliere, per altro verso, l’effetto lesivo che si proietterebbe vita di relazione della persona offesa e sul riconoscimento alla sua dignità nella realtà so culturale circostante. In altre parole, al di là dell’avvenuta percezione, da parte de avvocati, dell’esternazione verbale, non è ravvisabile, alla lettura delle proposizioni decisioni di merito, indicatore alcuno e soprattutto appagante della idoneità del mero vocabolo avulso da un quadro d’insieme minimamente esplicativo, ad incidere sulla reputazione del destinatario di essa, intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato singolo nella società e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera ( sez.5, n.12898 del 2020, Pavani, non mass.).
3.Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 03/04/2024
Il Presidente