Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42783 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42783 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Saldi’ NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della Corte Militare di Appello Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ;
udito il difensore AVV_NOTAIO che conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 23 marzo 2023 il GUP del Tribunale Militare di Roma ha assolto COGNOME NOME dalla contestazione di diffamazione aggravata compiutamente descritta nella intestazione della medesima sentenza, ritenendo applicabile la caus esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art.131 bis cod.pen. In estrema sintesi, al NOME viene contestato – in fatto – di aver inoltrato un com nella chat dell’applicativo WhatsApp denominata “181 ESEMPIO” cui erano iscritti 156 utenti (il che secondo l’accusa concretizza la circostanza aggravante di aver commesso fatto con mezzo di pubblicità, con correlata procedibilità di ufficio) .
1.1 D commento viene ritenuto – dal giudice del merito – lesivo della reputazione di al militare (COGNOME NOMENOME, atteso che si ironizza circa il possibile accostamento persona del militare (che aveva ricevuto un encomio solenne) con altra person (omonima) di cui erano state pubblicate, da altro utente, immagini in abiti succinti. Sta di fatto che secondo il GUP il fatto è, pur se conforme al tipo e sostenuto dal dol particolare tenuità sia in ragione della non elevata qualità dell’elemento psicologic
in ragione dei comportamenti immediatamente posteriori tenuti dall’imputato.
La Corte Militare di Appello con sentenza del 13 marzo 2024 ha confermato la prima decisione.
In motivazione si ribadisce che il messaggio ha un contenuto oggettivamente diffamatori e si ritiene che l’invio sulla chat cui era iscritto l’imputato rappresenta una condotta punibile e procedibile di ufficio (essendo sussistente la circostanza aggravante del me di pubblicità, in ragione del numero degli iscritti alla chat).
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a tre motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla identificazione della persona offesa nella COGNOME NOME destinataria dell’encomio. Secondo la difesa le decisioni di merito errano su tale aspetto, posto che la ‘battuta in chat dal COGNOME era – manifestamente -diretta alla (diversa) COGNOME NOME che un al iscritto aveva ‘postato’ in immagini eroticamente allusive.
3.2 Al secondo motivo si deduce contraddittorietà della motivazione sul medesimo aspetto.
Se davvero l’offesa fosse stata diretta alla ‘militare’ COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME avu connotazione di lievità, il che contrasta con l’applicazione della causa di non punibil cui all’art. 131 bis cod.pen. .
3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge.
Si pone l’accento sulla natura ‘privata’ dei messaggi scambiati in una chat chius chiave di assenza di rilevanza penale dei medesimi per assenza dei requisiti tipici d condotta diffamatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato al terzo motivo, non in ragione del lamenta deficit di tipicità – posto che all’interno di una chat si realizza la comunicazione tra più persone richiesta dalla norma incriminatrice-, quanto sul profilo de circostanza aggravante del ‘mezzo di pubblicità’, aggravante che determina (come si è ricordato in sede di merito) la procedibilità di ufficio. Ne deri constatazione, per le ragioni che seguono, della assenza di detta circostan aggravante e della conseguente improcedibilità per mancanza della richiesta di procedimento.
Ed invero, il Collegio intende dare continuità – sotto tale profilo – ai contenu recente arresto Sez. I n. 37618 del 19.5.2023, rv 285248, di cui condivide contenuti. Nella citata decisione si è affermato, in particolare, che: l ratio della aggravante va individuata nella «particolare diffusività» del mezzo utilizza (caratteristica obiettiva della stampa), sicchè l’offesa tende, in virtù delle particolari modalità realizzative, a raggiungere un numero cospicuo e indetermiNOME di persone. Indubbiamente l’evoluzione tecnologica ha consentito di ampliare le forme di comunicazione tramite la rete intemet, da ritenersi tendenzialmente uno strumento che rientra nella previsione di legge ove si evocano altri mezzi di pubblicità. GLYPH Ciò avviene, in particolare, quando un contenuto lesivo viene reso «pubblico» su un qualsiasi sito intemet ad accesso libero. La libertà dell’accesso al sito che contiene la comunicazione diffamatori esattamente parificabile alla scelta di consultazione di una stampa cartacea, sicc nessuna questione può porsi in tema di rispetto del principio di tassativ Tuttavia, gli strumenti di comunicazione digitale non sono tutti uguali e n funzionano tutti nel medesimo modo. In particolare una chat dell’applicativo Whatsapp è, per le sue caratteristiche ontologiche, uno strumento di comunicazione di certo ‘agevolante’ ma al contempo ‘ristretto’, nel senso che messaggio (di testo o immagine che sia) raggiunge esclusivamente i soggetti iscritti (e reciprocamente accettatisi) alla medesima chat.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ritenuto che la pubblicazione post lesivi sulla piattaforma social Facebook integri l’aggravante del mezzo di pubblicità. Vanno in tal senso indicate le decisioni Sez. I n. 55142 del 2014 e S V n. 13979 del 25.1.2021, rv 281023, ove si pone l’accento sulla oggettiv potenzialità che, in tal caso, ha il testo lesivo di raggiungere un num indetermiNOME o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. Tuttavia a parere del Collegio vi è una rilevante diversità – esclusivamente ai fini d integrazione della particolare aggravante – tra l’utilizzo di un social (strumento che si rivolge – per definizione – ad una ampia platea di persone previamen abilitate dal titolare della pagina a consultarne i contenuti, con possibil riproporre i testi o le immagini sulla propria bacheca, sì da dare luogo di fatto ad una forma di diffusione incontrollata) e l’utilizzo di una chat di messaggistica ristretta. Ad essere rilevante, invero, non è il numero di iscritti alla chat quanto la «conformazione tecnica» del mezzo, tesa a realizzare uno scambio di comunicazioni che resta – in tutta evidenza – riservato. La diffusione messaggio a più soggetti – gli iscritti alla chat avviene, in altre parole, in un contesto informatico che se da un lato consente la rapida divulgazione del tes dall’altro non determina la perdita di una essenziale connotazione di riservatez della comunicazione, destinata ad un numero identificato e previamente accettato di persone. La tensione con il principio di tassatività in ambito penale, ov voglia realizzare una equiparazione tra i diversi strumenti comunicativi, rapporto ad una previsione di legge ove si evoca un ‘mezzo di pubblicità’, appar del tutto evidente
Va pertanto annullata senza rinvio la decisione impugnata, previa esclusione del circostanza aggravante di cui all’art.227, comma 2, cod. pen. mi!. pace, essendo il reato improcedibile ab origine per assenza della richiesta di procedimento.
P.Q.M.
Esclusa l’aggravante di cui all’art.227, comma 2, cpmp, annulla senza rinvio la sente impugnata, essendo il reato improcedibile per la mancanza della richiesta procedimento.
Così è deciso, 11/09/2024
Il Presidente
NOME COGNOME Tc-
r.0 GLYPH
Il AVV_NOTAIO estensore
CORTE SUPREMA DI CASSAZI ONE
COGNOME COGNOME
Rima Sezione Penale
Depositata in Cancelleria oggi
2 l W.O.V,…2024…
Roma, lì