Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5235 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5235 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 12/03/1960;
avverso la sentenza emessa il 06/03/2024 darfribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME;
preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostit Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
preso atto della memoria difensiva e delle conclusioni depositate dall’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza del Tribunale di Bari che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di Pace d Bari ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di diffama perché, quale legale, con un’istanza rivolta al giudice dell’esecuzione, offendeva la reputazi dell’avv. NOME COGNOME definendo fraudolento e doloso il comportamento processuale tenuto dallo stesso.
La difesa propone tre motivi, tutti formulati ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per aver tribunale ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato sulla una valutazione parziale e travisata delle dichiarazioni rese dai testi, omettendo considerazione in merito alla documentazione prodotta che riscontrava l’anomalo inserimento dello scritto incriminato nel fascicolo telematico, destinato a tutte le parti processuali, di quanto avvenuto in precedenza, allorché le istanze depositate in forma cartacea non erano mai state inserite nel detto fascicolo.
2.2 Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per aver giudice d’appello ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, nonosta l’imputato avesse proceduto al deposito dello scritto al solo scopo di rendere edotto il giu delle irregolarità della procedura seguita da controparte, nella certezza che l’atto, in depositato in maniera irrituale, non sarebbe stato inserito nel fascicolo telematico e, q reso noto alle altre parti.
2.3 Con il terzo motivo, proposto per violazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pe lamenta che il tribunale ha confermato la sentenza resa in primo grado, nonostante la sussistenza del “ragionevole dubbio” in merito alla vicenda e, comunque, l’evidenza degli erro procedurali in cui era incorsa la controparte, rilevabili da qualsiasi addetto al settore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
Va premesso che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quell precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, in quanto le due decisioni di merito concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondame delle GLYPH rispettive GLYPH decisioni GLYPH (Sez. 2, GLYPH n. 37295 del 12/06/2019, GLYPH E., GLYPH Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615).
Privi di pregio sono i primi due motivi che possono essere analizzati congiuntamente i quanto entrambi volti a evidenziare l’insussistenza degli elementi costitutivi del reat presupposto che dal compendio probatorio, rappresentato dalle dichiarazioni rese dal personale di cancelleria e dalla documentazione prodotta, era emerso l’inserimento anomalo dell’atto redatto in forma cartacea e destinato esclusivamente al giudice, da parte del personale cancelleria e, dunque, l’assenza del dolo richiesto dalla norma.
3.1 Giova ricordare che il bene giuridico tutelato dall’art. 595 cod.pen. è l’onore di cia persona nel suo riflesso, in termini di valutazione sociale, e che l’evento – costituito comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di più consociati, di segno lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione uno specifico individuo – non è fisico, ma psicologico e consiste nella percezione sensoriale intellettiva, da parte di terzi, dell’espressione offensiva.
3.2 Nel caso di specie, i giudici di merito, con argomentazioni logiche e corrette, ha ritenuto che la condotta incriminata avesse prodotto un’offesa all’onore e alla reputazione del parte interessata, il cui comportamento era stato definito fraudolento e doloso.
Inoltre, le contestazioni contenute nello scritto incriminato nulla avevano a che vedere l’oggetto della controversia, sicché non si ponevano come manifestazione di una legittima doglianza rispetto a una situazione ritenuta ingiustamente lesiva di diritti o prerogative avevano il solo obiettivo di criticare inappropriatamente, attraverso la rappresentazione de propria versione dei fatti, il modus operandi di parte avversa.
Al di là della generica affermazione di parte ricorrente, secondo cui, prescindendo dal prop scritto, gli errori procedurali in cui era incorsa la controparte sarebbero stati rilev qualsiasi addetto nel settore, giova sottolineare la circostanza che il ricorrente, nello incriminato, ha asserito non la irregolarità o irritualità dei comportamenti tenuti dal NOME COGNOME ma li ha sostanzialmente definiti dolosi e fraudolenti, senza prova della ver storica del fatto, così procedendo a una critica alla controparte, piuttosto che alle cap professionali della stessa. Di qui, la ritenuta inusssistenza dell’esimente di cui all’art. pen.
Nel caso di specie, inoltre, la definizione fraudolenta e dolosa del comportamento, contenut nello scritto indirizzato all’autorità giudiziaria, assume un carattere calunnioso, sicché n configura l’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. (Sez. 5, n. 32823 del 06/02/2019, Prin Abe Rv. 276773).
3.3 Ciò posto, pur volendo ritenere fondata la considerazione fatta dal ricorrente in mer alla circostanza che lo scritto fosse stato irritualmente inserito nel fascicolo telematico, là invece, era diretto esclusivamente al giudice cui era indirizzato e, pertanto, come avvenuto
e
occasione di precedenti scritti depositati in forma cartacea, non destinato anche alle altre p del processo, va considerato che lo scritto comunque era stato depositato nelle mani del cancelliere per la successiva trasmissione al giudice dell’esecuzione, con una modalità che ne avrebbe determinato la conoscenza o la conoscibilità da parte non solo del destinatario, ma anche del soggetto consegnatario e, più in generale, di quanti avevano quotidiano accesso al materiale cartaceo sopraggiunto nell’ufficio, possibilità a cui il ricorrente avrebbe ovviare utilizzando un altro sistema (ad es. una busta chiusa “riservata” al giudice), a garan del dovuto riserbo.
Ne deriva che, poiché la diffamazione è un reato formale e istantaneo che si consuma con l’adozione di mezzi che rendano accessibili a più persone le affermazioni lesive del reputazione di un individuo, il deposito dell’atto in cancelleria ha determinato la conoscenz la conoscibilità dell’atto non solo da parte del destinatario, ma anche di terzi, nella consapevolezza del ricorrente che la stessa modalità di consegna rendeva palese tale evenienza.
Invero, configura il reato di diffamazione anche la comunicazione con una sola persona, se attuata con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, qualo l’espressione offensiva sia contenuta in un documento che, per sua natura, sia destinato a essere visionato da più persone (Sez. 5, n. 522 del 26/5/2016, dep. 2017, S., Rv. 269016), come avvenuto nel caso in esame.
3.4 Nella sentenza in verifica, dunque, non si ravvisa quel travisamento del compendio probatorio idoneo ad ascendere a vizio di violazione di legge, in quanto incidente circostanze decisive totalmente ignorate, ovvero ricostruite dai giudici di merito in m talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, S., Rv. 278457). Al contrario, è lo stesso ricorso che conferma ricostruzione della vicenda resa dai giudici.
4. Infondato è anche il terzo motivo.
In sede di legittimità, al fine di far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio su colpevolezza, è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato, contrasta con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, doven il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e sogge fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, de 2020, COGNOME, Rv. 278237).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a rappresentare la propria versione dei affermando che, sulla base delle risultanze istruttorie, il giudice avrebbe dovuto escludere sua responsabilità.
Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione di quelle di rappresentanza e difesa sostenut nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenut nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre acces di legge.
Così deciso il 06/11/2024.