Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25059 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25059 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME 2 5059 23
I
TABLE
avverso la sentenza del 23/06/2022 del TRIBUNALE di MODENA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena, quale giudice d’appello, ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Modena il 22.10.2020, che ha condannato COGNOME NOME COGNOME alla pena di 800 euro di multa, in relazione al reato di diffamazione continuata ai danni di] NOME COGNOME psicoterapeuta presso l’RAGIONE_SOCIALE, accusata in diverse missiva indirizzate a più soggetti istituzionali, di pregiudizio, superficialità e pressapochismo, nonché di aver reso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria; l’imputato ha comunicato anche la denuncia sporta nei suoi confronti per i reati di falso ideologico ed abuso d’ufficio al dirett generale dell’ASL e ad altre autorità, non destinatarie dell’informazione, e, in una missiva, indirizzata ancora a soggetti istituzionali, l’ha equiparata a “NOME“, offendendone, in tutti i casi, l’onore ed il decoro.
Alla base delle condotte risulta essere la contestazione dell’operato professionale della vittima, in un caso giudiziario problematico affidatole dal Tribunale per i minorenni e che
vedeva l’imputato agire come avvocato difensore di una parte.
Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro distinti motivi.
2.1. Il primo argomento di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica quanto al tenore diffamatorio delle frasi contestate all’imputato, che sarebbero, invece, espressione di legittimo esercizio del diritto di critica, pertanto scriminate.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica, quanto alla ritenuta inconfigurabilità della causa di non punibilità dell’art. 598 cod. pen. il giudice ha escluso l’applicabilità della disposizione citata, evidenziando che la difes prestata dal ricorrente sarebbe fuori dall’alveo di operatività della norma, non suscettibile di applicazione analogica, laddove, invece, a giudizio della difesa, l’area di intervento della causa di non punibilità ricomprenderebbe senza dubbio anche la difesa esercitata nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni.
2.3. La terza censura propone vizio di motivazione carente e manifestamente illogica avuto riguardo alla richiesta di riqualificazione delle condotte nella tipicità del reato ingiuria aggravato, oggi depenalizzato.
2.4. Un’ultima eccezione riguarda il vizio di motivazione carente della sentenza impugnata, quanto alle disposte statuizioni civili: mancherebbe del tutto la risposta al motivo d’appello relativo al risarcimento dei danni, nonostante l’esplicita indicazione nell’atto di impugnazione di merito. Il Tribunale si è limitato al mero richiamo dell’art 185 cod. pen., pur dando atto che la persona offesa aveva dichiarato di non aver subito conseguenze dannose, ipotizzando un automatismo tra reato e danno morale.
Il PG NOME ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l’inammissibilità del ricorso.
3.1. La difesa della parte civile ha depositato conclusioni scritte, articolate, nel senso de rigetto dei ricorso, chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel giudizio nella misura di 2.316 euro, oltre accessori di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Occorre premettere che l’imputato era stato, nel periodo di accadimento dei fatti, l’avvocato difensore di una madre, al centro di un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, avente ad oggetto l’affido ed il diritto di incontro del figlio minore, il q aveva mostrato, pur negli incontri “protetti” con la donna successivi al collocamento in una famiglia affidataria, un disturbo relazionale nei suoi confronti; attraverso le aspre critiche e gli attacchi ritenuti diffamatori, l’imputato ha inteso contestare il lavoro de psicologa rvi .m . I, che si occupava del caso e che riteneva “colpevole” di aver indotto l’autorità giudiziaria ad assumere la decisione di interrompere anche gli incontri “protetti” tra madre e figlio.
La prima ragione difensiva, con cui si contesta !a configurabilità del reato di diffamazione, non può essere accolta poiché le espressioni utilizzate dal ricorrente travalicano i confini della critica consentita, per tenore e contenuti, sicchè sono idonee ad integrare il delitto previsto dall’art. 595 cod. pen.
In generale, il Collegio rammenta che l’esimente del diritto di critica postula, quale presupposto necessario, la verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatt sia posto a fondamento della elaborazione critica (ex multis, soprattutto in tema di diffamazione a mezzo stampa, ma con valutazioni che possono, in linea generale, esportarsi alla critica in generale, cfr. Sez. 5, n. 40930 del 27/9/2013, COGNOME, Rv. 257794; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 34129 del 10/5/2019, Melia, Rv. 277002). Si è consolidato, altresì, il condivisibile principio secondo cui l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta (continenza), strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, sebbene essa non vieti l’utilizzo di termini che, pur se oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/2/2020, Lunghin Rv. 279133; Sez. 5, n. 37397 del 24/6/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 1414/2015, COGNOME, Rv. 264442; vedi da ultimo, in un’ipotesi peculiare, Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, Fontana, Rv. 279965).
Ebbene, nel caso di specie, non hanno trovato alcun riscontro di verità le accuse di pregiudizio, superficialità e pressapochismo mosse alla vittima, psicoterapeuta presso l’RAGIONE_SOCIALE incaricata di seguire il nucleo familiare “problematico” ed accusata, in diverse missive indirizzate a più soggetti istituzionali, oltre che d ciarlataneria professionale (paragonata a “NOME“, per il suo orientarsi secondo dati non obiettivi), anche di aver reso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria (con relativa comunicazione anche delle denunce penali sporte contro la persona offesa).
La psicologa ha subito una verifica da parte dell’RAGIONE_SOCIALE da cui dipendeva, che ha inteso testare il suo operato professionale, alla luce di quanto asserito dal ricorrente nelle lettere predette: tale verifica si è conclusa con esiti positivi per fa vitt del reato, che ha mantenuto, anzi, il suo incarico professionale, fino all’inserimento della madre del minore in comunità; analogo esito favorevole ha visto il procedimento penale sorto in conseguenza della denuncia sporta nei confronti della persona offesa per i delitti di falso ideologico, abuso d’ufficio e false dichiarazioni all’autorità giudiziaria procedimento, infatti, è stato archiviato.
Difetta, dunque, il profilo della verità delle accuse rivolte alla vittima e riten diffamatorie e, d’altra parte, tali accuse – sotto il versante della “continenza” evidenziano una carica oggettivamente offensiva dell’onore e del decoro professionali della psicoterapeuta, bersaglio delle missive inviate dal ricorrente: accusarla di specifici reati, poi archiviati, e di dar vita a valutazioni non basate su dati oggettivi e scientif paragonandola ad un “mago”, nonché di giudicare la situazione problematica del nucleo familiare affidatole in verifica con superficialità, pressapochismo e pregiudizi verso la madre del minore, corrisponde senza dubbio alla tipicità criminosa, senza poter ipotizzare la scriminante del diritto di critica.
Invero, questa Corte regolatrice ha già affermato che l’esercizio dei diritto di critica non trova posto quale scriminante del reato di diffamazione, nel caso in cui, senza che vi sia prova della verità storica del fatto, si accusi di parzialità una figura professionale ch veda nell’indipendenza e nella rigorosa autonomia delle sue valutazioni la cifra portante del proprio lavoro: tale affermazione di principio è valida nei confronti dei magistrati (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 45249 del 25/10/2021, COGNOME, Rv. 282379), così come per ruoli di giudizio psicoterapeutico nell’ambito di procedimenti giudiziari, particolarmente delicati in ragione anche delle conseguenze che derivano dai loro accertamenti, i quali necessariamente devono essere fondati sul rigore scientifico e sull’imparzialità (viceversa, condivisibilmente si è ritenuto che non integri il reato di diffamazione l’uso di espressioni evocanti scarsa professionalità da parte di pubblici amministratori tenuti a vigilare e resocontare dell’esecuzione di servizi pubblici da parte dei gestori incaricati: Sez. 5, n. 18799 del 6/2/2008, Santillo, Rv. 239824).
In ogni caso, non potrebbero essere coperte dalla scriminante le accuse di reati, la temerarietà delle quali l’imputato neppure si preoccupa di smentire, alla luce degli esiti dei procedimenti penale ed amministrativo aperti nei confronti della vittima.
3. Anche il secondo motivo di censura è infondato.
La natura giuridica dell’istituto previsto dall’art. 598 cod. pen. è al centro di una question interpretativa dai contorni ancora non del tutto definiti; da coloro i quali ritengono che tale fattispecie configuri una causa di non punibilità, non idonea ad escludere l’illiceità del fatto (così, parte della giurisprudenza – Sez. 6, n. 39934 del 30/09/2005, COGNOME, Rv. 233841; Sez. 5, n. 14542 del 7/3/2017, COGNOME, Rv. 269734; Sez. 5, n. 38424 del 17/5/2019, COGNOME, Rv, 277005 – e la dottrina dominante, che fanno leva sul dato letterale e sulla circostanza che il secondo comma della norma in esame prevede la possibilità di applicare sanzioni all’autore della condotta) si distinguono quanti, invece, sostengono trattarsi di una vera e propria causa dì giustificazione o scriminante, che esclude l’illiceit del fatto ed è ricollegabile all’esercizio del diritto di difesa, fondandosi, dunque, sull’a 24 della Costituzione e sull’art. 51 del codice penale (cfr., per tale tesi, la sentenza Sez 5, n. 6701 del 8/2/2006, COGNOME, Rv. 234008; anche Sez. 5, n. 8421 del 23/1/2019, COGNOME, Rv. 275620 si esprime nel senso di configurare una scriminante nella previsione in esame; vedi anche Sez. 5, n. 45249 del 25/10/2021, COGNOME, Rv. 282379).
Ma qualsiasi sia l’interpretazione della natura della disposizione in esame, le offese non punibili ai sensi dell’art. 598 cod. pen. concordemente si ritiene che siano solo quelle che si riferiscono all’oggetto della causa, in modo diretto ed immediato, ed abbiano una qualche finalità difensiva, siano cioè funzionali alle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda proposta, quand’anche non necessarie o decisive (oltre alla sentenza n. 14542 del 2017, cfr. Sez. 5, n. 8421 del 23/1/2019, COGNOME, Rv. 275620).
E soprattutto, la previsione di non punibilità in argomento si riferisce alle ”offese” che nell’ambito di un contenzioso già esistente o che si incardini in esito all’atto che l contenga, vengano rivolte da un soggetto alla propria controparte, mentre ancora diversa è la disciplina da riservare alle accuse potenzialmente calunniose, per le quali non può valere l’assunto di avere agito nell’espletamento di condotta difensiva (da ultimo, Sez.5, n.32823 del 06/02/2019, Prin, Rv. 276773).
La ratio della norma, infatti, si coglie nell’esigenza dì assicurare la libertà di discussione delle parti contendenti, anche nel caso di offesa non necessaria, ma che si inserisca nel sistema difensivo dei procedimenti con funzione strumentale (cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 128 del 1979 e n. 380 del 1999).
Ecco allora che non sono coperte dalla previsione dell’art. 598 cod. pen. le offese rivolte ad una psicoterapeuta, cui siano state demandate le verifiche utili alla decisione di un procedimento giurisdizionale per l’affido e diritto di incontro relativi ad un minore, da
difensore della madre del minore, contenute in missive indirizzate a varie autorità (tra queste, il giudice procedente) o a soggetti diversi dalle parti processuali, ancorchè interessati al giudizio (cfr., in tema, Sez. 5, n. 38424 del 17/5/2019, COGNOME, Rv. 277005; Sez. 5, n. 45173 dei 22/5/2015, COGNOME, Rv. 265505).
E’ inammissibile il terzo motivo di ricorso, che punta ad ottenere una riqualificazione più favorevole della condotta nella fattispecie, oramai depenalizzata, di cui all’art. 594 cod. pen.
Invero, le missive offensive sono state inviate, oltre che alla diretta interessata, vittim del reato, anche ad una serie di destinatari diversi (il giudice titolare del procedimento minorile che vedeva coinvolta l’assistita dell’imputato; il direttore generale dell’RAGIONE_SOCIALE di
I RAGIONE_SOCIALE il responsabile del servizio sociale del comune di Copparo; l’assessore alle politiche sociali del suddetto comune).
Come noto, la distinzione tra il reato di diffamazione e la fattispecie depenalizzata di ingiuria passa proprio dal discrimine dell’assenza dell’offeso, necessariamente insita nell’invio dei contenuti offensivi ad una pluralità di destinatari, i quali normalment recepiscono il senso diffamatorio delle missive in modo distinto, in tempi e luoghi diversi, senza la presenza della persona offesa.
Questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire, con principio che il Collegio ribadisce, che la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l’offeso, non integra la fattispecie di reato, oramai depenalizzata, di ingiuri aggravata dalla presenza di più persone, bensì il delitto di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime (Sez. 5, n, 18919 del 15/3/2016, Laganà, Rv. 266827, nonché, per il caso di invio di e-mail, Sez. 5, n. 13252 del 4/3/2021, Viviano, Rv. 280814).
5. Manifestamente infondato è l’ultimo argomento tra le censure difensive.
Al di là delle prospettazioni della persona offesa dal reato, cui si richiama il ricorrente, giudice d’appello ha ritenuto evidente il danno morale da lei subito, considerati il tenore offensivo e nocivo delle espressioni rivolte soprattutto alla sua professionalità e la loro diffusione, nonché tenuto conto dei procedimenti, amministrativo interno e penale, aperti nei suoi confronti a causa del comportamento del ricorrente; e correttamente si è chiarita l’irrilevanza del fatto che, in ragione dell’esclusione di qualsiasi profilo di responsabili della vittima all’esito di detti procedimenti, costei non abbia avuto conseguenze negative in termini lavorativi puramente patrimoniali, avendo conservato (ovviamente) ii proprio impiego. Del resto, le è stato liquidato il solo danno morale e non anche un danno patrimoniale.
Le ragioni della sentenza impugnata sono perfettamente coerenti con la linea cruciale dell’orientamento interpretativo della Cassazione che il Collegio ritiene specificamente di
confermare in materia e secondo cui è legittimo il ricorso al notorio ed alle presunzioni nella prova del danno derivante da lesione alla reputazione veicolata attraverso mezzi diffusivi dei contenuti diffamatori, considerato che, in base quod plerumque accidit”, si può presumere che tale lesione abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro e che il relativo nesso causale sia, in tal caso, di tale evidenza da far si che l’onere di motivazione da parte del giudice riguardo alla sussistenza di un danno morale risarcibile possa ritenersi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive (così, prendendo spunto da Sez. 5, n. 6481 del 28/10/2011, COGNOME, Rv. 251944).
6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di cassazione dalla parte civile costituita, che liquida in euro 2316 oltre accessori di legge. 6.1. Deve essere disposto, altresì, che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 cLigs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio darla parte civile che liquida in complessivi euro 2.316,00, oltre accessori di legge.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativ a norma dell’art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Cosi deciso il 21 aprile 2023.
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