Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7713 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7713 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello di Potenza.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a NOME COGNOME per il delitto di diffamazione aggravata, di cui all’art. 595, primo e terzo comma, cod. pen., commesso pubblicando su ‘ Facebook’ un post in cui offendeva la reputazione della famiglia COGNOME, cui era riconducibile la ‘RAGIONE_SOCIALE‘,’ definendola «famiglia avvezza storicamente a intimidazioni temerarie» e lasciando intendere che, per effetto di tale tipologia di condotte gli amministratori dei gruppi ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avevano rimosso suoi precedenti post in cui aveva espresso valutazione critiche in ordine alla regolarità degli scarichi in mare dei reflui della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore di NOME COGNOME consta di due motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).
Con il primo motivo è dedotto, sotto i profili della violazione degli artt. 21 Cost. e 595 e 51 cod. pen. e del vizio di motivazione, che il giudice di appello avrebbe dovuto valutare, anche ex officio , la ricorrenza della scriminante del diritto di critica, tanto più che tale tema era stato sottoposto alla sua cognizione con le note depositate per l’udienza di appello e così verificare se l’espressione ‘famiglia avvezza storicamente a questi modi’ non trovasse fondamento «nella storia processuale», che aveva visto contrapposti COGNOME e i COGNOME, e, dunque, fosse giustificabile nell’ottica di una denuncia avente ad oggetto un fatto vero e di interesse pubblico (giacché riguardante la salubrità ambientale) ed espressa, oltretutto, nei limiti della continenza verbale.
Con il secondo motivo è dedotto, sotto il profilo della violazione degli artt. 595 e 59, quarto comma, cod. pen., che la sentenza impugnata avrebbe errato nel non riconoscere all’imputato la scriminate del diritto di critica almeno nella forma putativa.
L’ errore in cui era caduto l’imputato circa la sussistenza della situazione scriminate, ossia in ordine alla bontà della sua attività di inchiesta e di denuncia di fatti di interesse pubblico, sostenuti peraltro da dati di laboratorio, era tale da escludere il dolo di diffamazione.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, con requisitoria in data 3 gennaio 2026, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La difesa della parte civile costituita, NOME COGNOME, con memoria depositata in data 9 gennaio 2026, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso o l’infondatezza e di condannare il ricorrente alle spese di giudizio, come da nota spese allegata.
La difesa del ricorrente in data 21 gennaio 2026, ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
Secondo il diritto vivente il giudice di appello è vincolato al principio del ‘ tantum devolutum quantum appellatum ‘ (art. 597, comma 1, cod. proc. pen.), che circoscrive la cognizione ai soli punti della decisione investiti dai motivi di gravame, nonché alle questioni strettamente connesse (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, COGNOME, in motivazione).
Ne viene che la Corte di appello di Potenza non era tenuta a valutare la questione della ricorrenza della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica ex art. 51 cod. pen., in riferimento alla condotta diffamatoria posta in essere da NOME COGNOME, in quanto non dedotta con i motivi di appello (in tal senso Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME, Rv. 255940 – 01, in relazione a fattispecie relativa a omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla sussistenza della scriminante della legittima difesa, non fatta oggetto dei motivi di appello).
Né la Corte medesima era tenuta a valutare la questione indicata, perché posta con le ‘note depositate per l’udienza’, posto che «Gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l’impugnazione» (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 – 01; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, COGNOME, Rv. 264493 – 01).
2. Anche il secondo motivo è infondato.
2.1. Sfugge alla possibilità di sindacato di questa Corte la questione della ricorrenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica in forma putativa, non essendo stato per nulla affrontato – alla stregua di quanto rilevato nel punto che precede – il tema della sussistenza, reale o putativa, dei presupposti della scriminante indicata.
2.2. I rilievi sull’elemento soggettivo del delitto contestato sono, comunque, articolati senza tener conto della giurisprudenza di questa Corte in tema di dolo di diffamazione.
Come anche affermato dal giudice censurato, l’elemento soggettivo del delitto di diffamazione è dato dal dolo generico, che «richiede la consapevolezza dell’offensività delle parole e delle espressioni impiegate nel contesto di riferimento, ma non la volontà protesa alla denigrazione altrui» (Sez. 5, n. 37236 del 17/10/2025, COGNOME, Rv. 288819 – 01).
Ne viene che, poiché «In tema di diffamazione, l’errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa» (Sez. 5, n. 47973 del 07/10/2014, De, Rv. 261205 – 01), la questione con la quale il motivo di ricorso si sarebbe dovuto confrontare non era quella della legittimità, anche solo putativa, dell’attività di inchiesta e di denuncia di fatti di interesse pubblico – perché attinenti alla salubrità dell’ambiente della costa ionica lucana -, portata avanti da COGNOME, quanto, piuttosto, quella della coscienza e volontà di questi di attribuire alla famiglia COGNOME una capacità di intimidazione tanto significativa da indurre finanche gli amministratori di gruppi di ‘ Facebook ‘ , ispirati alla finalità di sensibilizzazione sociale su temi ambientali, a rimuovere post capaci di gettare ombre sull’attività imprenditoriale di quella famiglia. Consapevolezza della lesività delle espressioni utilizzate da COGNOME nei post per la reputazione dei membri della famiglia COGNOME sulla quale il motivo in disamina è rimasto silente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla è dovuto alla parte civile per le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado, perché con la memoria depositata nel suo interesse non è stato offerto alcun effettivo contributo alla dialettica processuale (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nulla per spese alla parte civile Così è deciso, 27/01/2026.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME