Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41774 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
CC – 08/10/2025
R.G.N. 23565/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PAVIA il DATA_NASCITA Inoltre, come parte civile:
NOME NOME avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d’appello di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 aprile 2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, riduceva l’importo liquidato a titolo di danno alla parte civile, confermando la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di diffamazione aggravata, consumato diffondendo sul sito You Tube messaggi che offendevano la reputazione di NOME COGNOME, con le espressioni riportate in dettaglio nell’imputazione.
In data successiva e prossima al 13 luglio 2020.
1.1. La Corte di merito osservava quanto segue.
La querela che aveva dato inizio al procedimento era stata sporta dalla persona offesa, operante nel settore immobiliare, collaborando anche da anni con alcune piattaforme operanti sul web, per un primo video diffuso del 2020 e per un secondo l’anno successivo, pubblicati entrambi sul social-media You Tube.
Con il complesso delle frasi rivolte dall’imputato alla persona offesa se ne era offesa la
reputazione, attribuendogli condotte di sottrazione o di appropriazione del denaro altrui e dipingendolo come un truffatore.
Le espressioni usate erano tali da non rispettare il requisito della continenza. Anche considerando lo scarso rilievo pubblico della questione trattata (in ordine alla quale, l’attività della persona offesa nell’ambito finanziario, non risultava pubblicata notizia alcuna).
NØ ricorreva l’ipotesi prevista dall’art. 131 bis cod. pen., considerando sia la gravità delle accuse mosse al querelante sia la loro reiterazione.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, in particolare dell’art. 51 cod. pen. per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione del diritto di critica.
La Corte di merito aveva ritenuto che i video caricati non avessero alcuna attinenza con fatti realmente accaduti e che accusassero la persona offesa di essere un truffatore e un ladro e costituissero una gratuita manifestazione di sentimenti ostili.
Così omettendo di considerare che:
le preoccupazioni espresse dall’imputato avevano trovato ragione e riscontro nelle numerose recensioni negative di coloro che avevano investito a mezzo della piattaforma ‘RAGIONE_SOCIALE‘, riconducibile alla persona offesa;
da tale presupposto derivava anche l’interesse pubblico alla diffusione della critica mossa a tale operatività;
il requisito della continenza delle espressioni utilizzate doveva essere rapportato al contesto complessivo che consentiva asprezze ed esagerazioni, anche avendo riguardo al linguaggio usato nel social in cui era stato diffuso.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all’intervenuto diniego dell’ipotesi della particolare tenuità del danno prevista e disciplinata dall’art. 131 bis cod. pen.
La Corte aveva negato l’invocato proscioglimento affermando la gravità del fatto e la reiterazione della condotta, da luglio 2020 a febbraio 2021.
Così trascurando:
la limitata diffusione dei messaggi;
la ridotta risonanza mediatica del fatto (che aveva determinato anche la riduzione della somma liquidata proprio per tale motivo);
la non abitualità della condotta e la resipiscenza dimostrata con la rimozione dei video dal social.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Si Ł, infatti, affermato, quanto alla continenza delle espressioni usate, al fine di configurare, nel delitto di diffamazione, la possibile scriminante del diritto di critica, che:
in tema di diffamazione, ricorre l’esimente dell’esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (Sez. 5, n. 9953 del 15/11/2022, dep. 2023, Piccione, Rv. 284177 01);
in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall’agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, COGNOME, Rv. 273573 – 01).
Principi di diritto di cui la Corte di merito aveva fatto motivata applicazione considerando come le frasi riportate in imputazione, in cui si accusava – con espressioni particolarmente colorite e paragonando le condotte della persona offesa a note e pregresse vicende truffaldine – il prevenuto di essere, appunto, nient’altro che un truffatore, anche affermando che i corsi da lui tenuti, sempre in ambito finanziario, ed i suggerimenti di investimento in questi forniti, fossero privi di ogni attendibilità e, volti, così solo ad arricchirlo.
Senza, tuttavia, neppure agganciare tali invettive ad alcun fatto concreto (dal quale eventualmente dedurne un fondo di verità, e, anche, di pubblico interesse) e senza che nemmeno si facesse chiaro e concreto riferimento alle critiche che la persona offesa avrebbe ricevuto da ulteriori, solo asserite (anche nell’odierno ricorso), fonti.
Così che priva di manifesti vizi logici era la conclusione della Corte di merito in ordine alla non configurabilità del legittimo diritto di critica.
Anche il secondo motivo, sul mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., non merita accoglimento.
Come aveva congruamente osservato la Corte di merito, plurime erano state le pubblicazioni degli scritti diffamatori su internet, costantemente utilizzando espressioni particolarmente offensive, così da non potersi certo concludere per la particolare tenuità del fatto, sia in ordine al danno cagionato, sia in ordine alla reiterazione delle condotte.
Del resto, il giudizio sulla ricorrenza dei presupposti dell’art. 131 bis cod. pen. presuppone una valutazione in fatto che, se priva di manifesti vizi logici, si sottrae alle censure di legittimità.
Per mera completezza deve osservarsi come la pena detentiva irrogata non possa definirsi illegale posto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 150 del 22 giugno 2021 ha dichiarato la solo illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa), ipotesi non ricorrente nell’odierno giudizio, ma non quella dell’art. 595, terzo comma, del codice penale (anch’esso sottoposto al suo scrutinio), qui contestato, solo aggiungendo la necessità di congrua motivazione quando il giudice ritenga di irrogare la pena detentiva, motivazione che, tuttavia, nel ricorso non si contesta (come non la si era contestata nell’atto di appello, nonostante la sentenza di prime cure fosse del 4 dicembre 2023 e quindi successiva al ricordato pronunciamento della Corte).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
GLYPH P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, in Roma l’8 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME