Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24275 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24275 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARRARA il 03/05/1948
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa di parte civile, in data 27 maggio 2025, ha trasmesso conclusioni e nota spese.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che ha confermato quella di primo grado, di condanna, anche ai fini civili, per il de di diffamazione a mezzo della stampa telematica commesso in pregiudizio di COGNOME NOMECOGNOME con la recidiva reiterata, specifica ed infra-quinquennale.
2.L’atto di impugnazione, a firma di difensore abilitato, consta di due motivi, di se enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1.11 primo motivo ha dedotto vizi di inosservanza della legge penale – artt. 43,51 e 59 cod. pen. in relazione all’art. 21 Cost. – e della motivazione, anche per travisamento de prova, perché la Corte d’appello avrebbe fondato il giudizio “su dati probatori diversi da qu reali”; la persona offesa-parte civile non avrebbe infatti presentato alcuna domanda partecipazione ad un concorso per titoli ed esami indetto nel 2019 dall’azienda ospedaliera d Caserta “S. INDIRIZZO e S. Sebastiano”, ma avrebbe scritto una PEC in data 9 marzo 2020 con la quale avrebbe messo a disposizione la propria figura professionale ad altra struttur ospedaliera, l’azienda sanitaria territoriale di Caserta. Non solo, ma l’AORN di Caserta – c l’Azienda Ospedaliera di Caserta “S. Anna e S. Sebastiano” – ha confermato al difensore dell’imputato, con missiva allegata all’impugnazione, che non figura alcuna istanza d partecipazione al citato concorso, inoltrata dal dr. COGNOME. La notizia diffusa, pertanto, sar vera.
2.2.11 secondo motivo, poggiato sui vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. p pen., ha denunciato che la sentenza della Corte territoriale avrebbe indicato “un percors argomentativo diverso da quello del Tribunale” di prime cure; avrebbe, cioè, dato credit esclusivamente alle dichiarazioni della persona offesa solo in apparenza riscontrate “d elementi indiziari”.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.1 due motivi possono essere trattati congiuntamente, sono in parte aspecifici e in ogni cas non colgono nel segno.
1.1.11 tenore del ricorso, nella sostanza, è orientato a sostenere – e a dimostrare, c l’allegazione di una nota dell’ente pubblico di riferimento – che la parte civile non avrebbe richiesto di partecipare ad un concorso pubblico “per titoli ed esami per la copertura di n.29 assistenti amministrativi” indetto dall’AORN di Caserta, che rappresenta il nucleo centrale della notizia diffusa dall’imputata in qualità di direttrice di testata giornalistica telematica e dell’articolo, e la cui portata diffamatoria è stata apprezzata in quanto collegata a pre favoritismi ottenuti proprio in tale contesto dal dr.COGNOME espressamente annoverato tra “futuri” vincitori del concorso non per meriti e qualità, ma grazie ad illecite interfer estrazione politica.
E’, in altre parole, la stessa ricorrente a riconoscere la falsità oggettiva dei fatti attraverso la pubblicazione giornalistica – e a rimarcarne il disvalore attraverso il richia
precedenti giurisprudenziali di legittimità, in virtù dei quali “non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti e poi esporlo a critica co se quei fatti fossero davvero a lui attribuibili”. D’altro canto, il contenuto del pezzo giornalistico, con tanto di vignetta di inequivoco significato esplicativo, apertamente menzi “raccomandazioni interne ed esterne”, che in quanto tali e per un lettore di normal avvedutezza evocano intrighi, indebite e sottostanti collusioni tra candidato e “protett politico, di valenza eminentemente spregiativa e lesiva della reputazione del suo destinatario quale, come risulta dalle proposizioni della decisione impugnata, sia pure in un contest diverso, ha effettivamente chiesto di essere assunto alle dipendenze di una struttura sanitar di Caserta.
Rientrano del resto nel perimetro del reato di diffamazione a mezzo stampa anche informazioni generiche ma allusive a comportamenti di natura illecita e comunicate al pubblico, ritenute idonee ad integrare l’offesa alla reputazione quando sia attribuita alla persona off la commissione di fatti illeciti non meglio specificati e privi di qualsiasi riferimento deter ma in maniera idonea ad ingenerare nel lettore medio la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso autore di una qualsiasi condotta connotata da illiceità (Sez. 5, n. 47041 10/07/2019, COGNOME, Rv. 277742; Sez. 5, n. 4298 del 19/11/2015, Bisignano, Rv. 266026; Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, COGNOME e altri, Rv. 242019).
1.2.11 diritto di cronaca giudiziaria, garantito dall’art. 21 della Costituzione, trova un p limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di tal che il m può essere efficacemente chiamato in causa – quando ne possa derivare un’offesa all’altrui reputazione, prestigio o decoro – soltanto qualora siano rispettate dal cronista alcu condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato: a) la verità della no pubblicata; b) l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro ed utilità sociale; c) l’obiettività e la continenza dell’informazione.
1.3.E questa Corte di cassazione ha da sempre affermato, anche in tema di diffamazione a mezzo stampa, che l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere, in primo luogo, provare la verità della notizia riportata (Sez. 5, n. 10964 del 11/01/2013, Allam, Rv. 25543 perché, in difetto della corrispondenza tra fatti narrati e fatti realmente accaduti, è in rad escludersi l’operatività della causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. (ex multis, Sez. U n. 4950 del 26/03/1983, COGNOME, Rv. 159240).
1.4.Una volta negata la verità dei fatti riferiti, la scriminante potrebbe essere ipotizzata il profilo putativo, ma solo quando il cronista dimostri di aver assolto all’onere di esami controllare e verificare le trame della narrativa, al fine di superare ogni possibile dub perplessità; solo in caso di rigorosa verifica dell’attendibilità della fonte, tanto più appr in caso di attribuzione di comportamenti gravi ed infamanti a persona determinata (Sez. 5, n 38896 del 15/04/2019, Lang, non mass. sul punto), l’attuazione del dovere di controllo può consentire, in presenza degli ulteriori requisiti della pertinenza all’interesse pubblico e correttezza dei modi e toni espositivi, di ravvisare l’errore percettivo che costitui
presupposto dell’esenzione della responsabilità a norma dell’art. 59 comma 3 cod. pen. (Sez.
5, n. 51619 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271628; Sez. 5, n. 37435 del 09/07/2004, COGNOME ed altro, Rv. 229337; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999, COGNOME ed altro, Rv. 216437; Sez. 5,
7393 del 14/06/1996, COGNOME ed altro, Rv. 206792).
In proposito, nessuna ragionevole verifica risulta effettuata, ma neppure seriamente allegata dalla ricorrente, i cui motivi di ricorso si limitano a rilievi epidermici sui connotati del
divulgata e ad agitare generiche note di dissenso con la sterile rassegna di massime giurisprudenziali che, ove non inconferenti, sono state comunque puntualmente rispettate dal
corredo espositivo, appropriato e persuasivo, delle decisioni in doppia conforme.
2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conseg condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
3. Nulla deve essere liquidato quanto alle spese di parte civile, dal momento che la memoria di conclusioni e la nota delle spese, nel procedimento in camera di consiglio ex art. 611 cod. pro
pen., sono state trasmesse tardivamente, ovvero oltre il termine di quindici giorni pri dell’udienza (sez.7, ord. n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per spes alla parte civile.
Così deciso in Roma, 05/06/2025
Il cónsi li e estensore
Il Presidente