Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23570 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23570 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostitutt Procuratore COGNOME
NOME
Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME si riporta alla memoria depositata a mezzo PEC il 16/01/2024; deposita conclusioni e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento degli stessi.
RITENUTO IN FATTO
Il ricorrente è stato condanNOME per il delitto di diffamazione a me stampa per avere offeso la reputazione di NOME COGNOME pubblicando sin dal 19 maggio 2016 sul sito web “Ilcorrieredelgiorno.it ” nonché sulle pagine Facebook e Twitter associate uno scritto, corredato di foto, dal titolo «Nuovi giudiziari in arrivo per il consigliere comunale uscente di COGNOME NOME COGNOME». Nello scritto in questione si attribuiva falsamente a quest’ult il rinvio a giudizio in relazione a un procedimento penale di sfruttamento prostituzione, fatto in realtà ascrivibile all’omonimo NOME NOME, nat data diversa rispetto a quella del consigliere comunale.
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, affida i proprio ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ro del 7/4/2023, che ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribuna della medesima città, a cinque motivi di ricorso, appresso riportati nei li cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo, proposto a norma dell’art. 606, comma 1, lett. ed e), cod. proc. pen., deduce la violazione degli artt. 533 e 546 cod. proc e il vizio di motivazione nonché la violazione degli articoli 5 e 6 della CED ordine alla mancata applicazione della scriminante putativa di cui all’artico comma quattro, cod. pen. Ad avviso del ricorrente sarebbe stata lacuno l’analisi effettuata nelle conformi sentenze di merito in ordine alla deposi del teste COGNOME, suo conoscente e confidente. Adduce, altresì giustificazione del proprio operato, che nessuna rettifica era stata chiest persona offesa e nessun contatto era stato cercato con la direzione della te giornalistica.
2.2. Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova in ordin alla mancata acquisizione di un comunicato stampa dell’RAGIONE_SOCIALE che, a suo dire, aveva veicolato la notizia della vicenda rel all’ipotesi di sfruttamento della prostituzione. Deduce, altresì, che addebitatogli era stato ricostruito dai giudici d’appello sulla scorta difforme valutazione rispetto a quella operata dal giudice di primo grado s medesime emergenze istruttorie e che, pertanto, doveva ravvisarsi l’ipotes travisamento della prova.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di ome motivazione in ordine alla richiesta applicazione delle disposizioni d all’articolo 131-bis cod. pen.
2.4. Analoghi vizi vengono riscontrati nel quarto motivo là dove lamenta la mancata acquisizione degli articoli in formato digitale posto che capo di imputazione il titolo dell’articolo veniva riportato senza il
interrogativo finale che, invece, risulterebbe essere stato apposto nel fo digitale.
2.5. Con il quinto motivo lamenta infine l’omesso esame da parte del Corte distrettuale delle doglianze specificatamente dedotte con riferimento quantificazione del risarcimento del danno e ai parametri che hanno ispirat condanna .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamen presentando aspetti comuni.
Essi sostanzialmente si incentrano nella pedissequa reiterazione censure già mosse con il ricorso in appello che si caratterizzano per il ma confronto critico con le puntuali, corrette e conformi decisioni di merito in sottolinea, richiamando quanto reiteratamente affermato da questa Corte legittimità (tra le più recenti, Sez. 5, n. 14013 del 12/02/2020, Rv. 278952-01; Sez. 5, n. 50189 del 04/11/2019, COGNOME, Rv. 277958-01; Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628- 01), che la scrimina putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, p essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’ esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di ogni dubbio. Rilevano, quindi, entrambi i giudici di merito, le cui conf sentenze si saldano per formare un unico percorso argomentativo, che nel vicenda in esame non solo la prova documentale da cui l’imputato avrebb appreso la notizia (comunicato stampa dell’RAGIONE_SOCIALE) non era sta mai prodotta, ma che anche la confidenza asseritamente ricevuta dal te COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME dibattimento ha negato di aver diffuso la notizia e in ogni caso non avrebbe potuto scriminare non trattandosi di fonte accredit Del tutto neutra ai fini del riconoscimento della scriminante è poi la ma richiesta di rettifica che non costituisce una condizione di procedibilità, mera facoltà della parte civile che è libera di esercitarla o meno. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Il ricorrente lamenta, nel secondo motivo, il travisamento della pr in ordine alla mancata acquisizione del comunicato stampa dei RAGIONE_SOCIALE co mostrando di non ben intendere in cosa si sostanzia il vizio denunziato.
Ed invero il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile quando si i nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. caso di specie, tale comunicato, che assertivamente si assume essere pr decisiva e di cui il ricorrente neanche ne ha riprodotto il contenuto, non risu
come evidenziato da entrambi i giudici di merito n ni3E 12 essere mai stato prodotto dall’imputato che ne aveva l’onere, di talché nessun travisamento nella specie ravvisarsi.
Completa e sufficiente è la motivazione utilizzata per esclude l’applicabilità dell’invocata causa di non punibilità per particolare ten fatto. La Corte d’appello, infatti, si è pienamente attenuta alle indicazioni da questa Corte nella sua massima composizione là dove si è ritenuto che « fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per par tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sul richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità d fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumi e dell’entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2 Tushaj, Rv. 266590-01). Il Giudice distrettuale, nel pieno rispetto di s indicazioni, ha infatti valorizzato la gravità della notizia diffusa, la specifi notizia pubblicata e la modalità diffusiva web a forte diffusione della plat fruitori. Trattasi di valutazioni basate su significativi elementi di giu immuni da vizi logici o giuridici e, quindi, non sindacabili nella presente s legittimità.
Parimenti inammissibili sono il quarto e il quinto motivo di ricorso quanto dalla lettura della sentenza di appello, non contestata in parte qua, non risulta che gli stessi siano stati già proposti in quella sede.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende. L’imputato deve essere condanNOME, inoltre, alla rifusio delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla civile che si liquidano in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Roma, 2 febbraio 2024