Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29634 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29634 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN LORENZELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
E’ proposto ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in data 13 novembre 2023, di conferma della sentenza di primo grado, che l’aveva riconosciuto responsabile del delitto di diffamazione, commesso a mezzo della stampa on-line in San Lorenzello il 7 dicembre 2016, e che, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, nonché al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, COGNOME NOME.
L’impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti fissati dall’art. 173 att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 51 e 595 cod. pen. e 530 cod. proc. pen. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di riconoscimento in favo dell’imputato della scriminante, anche in forma putativa, dell’esercizio del diritto di cronaca o quello del diritto di critica politica; scriminante, che, invece, gli si sarebbe dovuta riconos per un duplice ordine di ragioni: I.) perché egli, nel dar conto della notizia dell’arresto funzionario del Comune di Pago del Vallo di NOME, COGNOME NOME, per fatti illeciti commessi nell’esercizio delle sue funzioni, si era basato sul contenuto del comunicato stampa diffuso dalla RAGIONE_SOCIALE‘ già di per sé offensivo della reputazione del menzionato funzionario; 2) perché il giornalismo di inchiesta, del quale l’articolo in esame costituiva espressione, in ragione d documentato forte interesse pubblico ad esso sotteso, tollererebbe espressioni aspre pur se riferite a meri sospetti, dovendo ad esso applicarsi un canone meno rigoroso di continenza; criterio meno rigoroso che dovrebbe essere utilizzato anche con riferimento all’obbligo del giornalista di verificare la veridicità della notizia, dal momento che chi pratica il giorna d’inchiesta si procaccia direttamente la notizia, con la conseguenza che tale rapporto di immediatezza non consente di apprezzarne con sicurezza il contenuto veridico.
2.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 27 Cost. e 99, 132 e 133 cod. pen. e il vizio argomentativo, riscontrandosi nella sentenza impugnata una motivazione apparente e comunque non in linea con la lezione interpretativa impartita dal diritto vivente, punto di applicazione della recidiva;
2.3. la violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in pu di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena nel minimo edittale.
Con memoria in data 28 marzo 2024 l’Ufficio della Procura Generale presso questa Corte, rappresentato dal Sostituto, Dottor AVV_NOTAIO, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, ma la sentenza impugnata va, comunque, annullata per illegalità del trattamento sanzionatorio.
1. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.
L’articolo di stampa, in cui l’imputato ricorrente aveva affermato che COGNOME NOME era stato arrestato perché coinvolto in un procedimento giudiziario riguardante fatti di criminal organizzata, non è espressione di giornalismo d’inchiesta, nei termini delineati da questa Corte con la sentenza Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. Rv. 272432, non essendosi egli procacciato direttamente la notizia poi diffusa con il mezzo della stampa, ma avendola tratta da un comunicato stampa emesso dall’Autorità Giudiziaria che aveva posto in esecuzione il provvedimento restrittivo adottato nei confronti di COGNOMECOGNOME COGNOME, il pubblicista avrebbe dovuto riportarne fedelmente il contenuto ovvero, sussistente l’allegata incertezza o difficoltà interpretarlo, avrebbe dovuto compiere ogni sforzo per coglierne l’autentico significat informativo, come preteso dalla giurisprudenza di questa Corte, costante nell’affermare che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l’esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria allorché manchi la necessaria correlazione tra il fatto narrato e quel accaduto, il quale implica l’assolvimento dell’obbligo di verifica della notizia e, quindi, l’ass rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto esposto, nonché il rigoroso obbligo rappresentare gli avvenimenti quali sono, senza alterazioni o travisamenti di sorta, risultand inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrific presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi (Sez. 5, n. 12859 del 14/02/2005, dep. 2005, Rv. 231687).
Ineccepibile in diritto ed immune da vizi logici è, dunque, la decisione censurata laddove ha escluso che la superficialità dimostrata dal giornalista fosse tale da integrare la scriminan invocata, anche solo in forma putativa – ossia, quella dell’esercizio del diritto di cron giudiziaria o del diritto di critica politica -, l’assenza dei necessari controlli sulla ver quanto pubblicato essendo talmente macroscopica da tradire l’intento del pubblicista di utilizzare l’articolo come «pretesto per attacchi personali alla parte civile» (cfr. pag. 4 della sente impugnata).
2. I rilievi articolati con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionator con il secondo e il terzo motivo di ricorso sono non consentiti in questa sede, in quanto i riferimento ad esso non erano stati articolati specifici motivi di gravame (cfr. pag. 5 d sentenza impugnata). In ogni caso, le censure al riguardo articolate sono generiche, avendo la Corte di appello richiamato i numerosi precedenti, specifici e reiterati, annoverati dal ricorre
per evidenziare come gli stessi denotassero una peculiare capacità a delinquere, significativamente espressasi nell’articolo offensivo della reputazione di COGNOME.
Come anticipato, ferma l’inammissibilità dei motivi agitati dal ricorrente, il Colle deve, tuttavia, rilevare di ufficio l’illegalità della pena applicatagli, ossia quella di mesi reclusione (in uno alla multa).
Secondo quanto enunciato nel capo di imputazione e alla stregua di ciò che si ricava dalla sentenza impugnata, il fatto a lui ascritto è consistito nell’avere attribuito alla persona offes fatto determinato e dall’essere stato commesso con il mezzo della stampa. Tale fattispecie era prevista dall’art. 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47, a lume della quale la diffamazione era punit con la pena congiunta della reclusione e della multa. La norma, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza numero 150 del 2021 della Corte costituzionale. A seguito di tale pronuncia, l’applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa è consentita solo in presenza di eccezionale gravità del fatto dal punto di vista oggettivo soggettivo.
La Corte costituzionale, infatti, dopo aver dichiarato costituzionalmente illegittima disposizione dell’articolo 13 legge n. 47 del 1948, nella sua interezza, per contrasto con gli ar 21 Cost. e 10 CEDU, ha chiarito che l’abolizione della lex specialis non crea un vuoto di tutela, poiché si espande nuovamente l’ambito precettivo delle norme generali dettate dall’articolo 595, commi 2 e 3, cod. pen.. Il Giudice delle leggi si è poi interrogato sulla compatibilità costituzion del regime sanzionatorio delineato dall’articolo 595, comma 3, cod. pen. (che prevede la pena detentiva come alternativa a quella pecuniaria), offrendo una risposta positiva, seppur ristrett entro rigorosi limiti, che sono riferiti espressamente all’intera gamma delle ipotesi contemplat dalla norma, vale a dire ai casi in cui l’offesa è stata recata col mezzo della stampa, con qualsias altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico. In particolare, la Corte ha precisato c l’inflizione della pena detentiva non è incompatibile con le ragioni di tutela della liber manifestazione del pensiero, nei soli casi in cui l’offesa si caratterizzi per la sua eccezion gravità. Il potere discrezionale che l’art. 595 cod. pen. attribuisce al giudice, nella scelta reclusione e la multa, dunque, deve essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena di cui all’articolo 133 cod. pen., ma anche dei precisi limiti delineat dalla Corte costituzionale. Ne consegue che il giudice penale dovrà optare per l’ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettiv soggettivo, mentre, invece, dovrà limitarsi all’applicazione della multa in tutte le altre ipote
In definitiva, l’applicazione della pena detentiva è subordinata alla verifica dell’ecceziona gravità della condotta, che va individuata nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi di odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima compiute nella consapevolezza dell’oggettiva e dimostrabile
falsità dei fatti ad essa addebitate (Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Rv. 281602; Sez. F, n. 30572 del 28/07/2022, n.m.).
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale non ha motivato in ordine all’eventuale eccezionale gravità della condotta, che può giustificare l’applicazione del pena detentiva. La sentenza, pertanto, sul punto, deve essere annullata, con conseguente rinvio al giudice di merito, al quale spetta la valutazione in ordine alla verifica dell’eccezionale grav della condotta e alla conseguente applicabilità della pena detentiva.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 19/04/2024.