Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14195 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a COSENZA il 07/05/1975
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa declaratoria in dispositivo della prescrizione del reato, con rigetto nel resto.
In data 25 febbraio 2025 la difesa di parte civile ha inoltrato conclusioni scritte e nota spese
Ritenuto in fatto
1.COGNOME COGNOME Pablo ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, che – con il dispositivo – ha confermato quella del Tribunal monocratico di Cosenza, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 595 cod.
pen., in riferimento all’art. 13 della L. n. 47 del 1948, perpetrato, in qualità di di responsabile della testata giornalistica del RAGIONE_SOCIALE CALABRIA, in pregiudizio di NOME NOME, e condannato alle pene di legge ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
L’atto di impugnazione, a firma di difensore abilitato, consta di quattro motivi, di seg enundati nei limiti di stretta necessità di cui all’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo ha dedotto i vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen perché la sentenza impugnata, pur rilevando il decorso del termine massimo di prescrizione del reato, avrebbe proceduto ad una verifica sommaria della insussistenza dei presupposti di un proscioglimento pieno, in quanto il gravame aveva per oggetto, oltre ai profili penali del responsabilità, anche quelli di natura risarcitoria per la presenza della parte civile.
2.2. Il secondo motivo ha denunciato, con la rubrica dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 let b) ed e) cod. proc. pen., che la pronuncia impugnata ha confermato la sentenza di primo grado dopo essersi espressa, in parte motiva, per l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così incorrendo nel vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.3. Il terzo motivo si è soffermato sull’affermazione di reità. La motivazione della sentenz sarebbe illegittima e manifestamente illogica, in quanto le ragioni sviluppate dalla difes avrebbero dimostrato l’insussistenza degli elementi essenziali del reato; l’imputato avrebbe riconosciuto, nell’articolo, la legittimità delle condotte raccontate e della nomina ottenuta da persona offesa, a riprova della carenza dell’elemento oggettivo e soprattutto soggettivo del reato di diffamazione. La reputazione della parte civile non sarebbe affatto stata lesa.
2.4. Il quarto motivo ha lamentato l’erronea applicazione della legge penale e vizio d motivazione in relazione alla mancata applicazione della scrinninante del diritto di cronaca Anche a voler sostenere la valenza diffamatoria dell’articolo di giornale, l’imputato avrebb raccolto la notizia, di rilevanza pubblicistica, da fonti credibili, come l’ASP di Cosenz Corriere della Sera e gli uffici giudiziari, che avrebbero aperto una indagine penale sui fa oggetto della pubblicazione. Avrebbe, dunque, correttamente confidato nella veridicità di quanto narrato ed esposto i fatti con linearità e misura.
Considerato in diritto
Il ricorso è accoglibile a riguardo della doglianza che afferisce alla mancata declaratoria estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
1.11 primo motivo non coglie nel segno.
1.1.Puntualnnente la difesa del ricorrente ha richiamato il principio da tempo stabilito dal Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno avuto modo di precisare che all’esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della pr non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, COGNOME, Rv. 244273); sussistendo la statuizione in ordine agli effetti civili, deve trovare applicazione il principio per cui, quando vi si condanna in primo grado anche agli effetti civili, come nel caso in esame, il giudic dell’impugnazione, pur in presenza di prescrizione del reato, deve conoscere appieno la res iudicanda anche con il vaglio dell’eventuale contraddittorietà o insufficienza della prov rilevante ai sensi dell’art. 530, comma 2, e non solo dell’evidenza di cause di proscioglimento “pieno” di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262175). Tale dictum è stato di recente ribadito da Sez. U, 28/03/2024, Calpitano, che hanno sancito come, in coerenza con i canoni radicati dall’art. 27 Cost., dall’art. 6 della Cedu e dagli artt e 53 della Carta di Nizza, il giudice d’appello, chiamato ad esprimersi sull’impugnazione di una decisione di condanna dell’imputato, in primo grado, al risarcimento del danno, possa pronunciare l’assoluzione nel merito in applicazione dei dettami enunciati dalla citata pronuncia delle Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME.
E tuttavia, l’indicazione erronea od impropria, in sentenza, di una massima giurisprudenziale non può refluire, automaticamente, sulla tenuta logica della motivazione quando quest’ultima si sia, in concreto, uniformata ai criteri tracciati dall’interpretazione del diritto vivente avvenuto nel caso di specie, ove l’apparato argomentativo della decisione d’appello – ben lungi dall’arrestare la propria analisi all’insussistenza dei presupposti dell’evidenza della pr dell’innocenza dell’incolpato – ha affrontato, in modo circostanziato e completo, i motivi gravame esposti a presidio dell’invocata esclusione della responsabilità penale, deliberata nel giudizio di prime cure.
2.11 terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La sentenza impugnata (pagg. 5 e segg.) – in doppia conforme sulla responsabilità (pagg.1 e 2 primo grado) – con esposizione piana, appropriata ed esente da critiche di illogicità manifesta, ha vagliato l’intrinseca portata diffamatoria dell’articolo del giornale II Corriere della Calabria, pubblicato on line, scritto dall’imputato, in virtù di una ricostruzione del fatto gravemente evocativa di una illecita commistione di interessi, quello del Direttore Generale dell’ASP d Cosenza NOME COGNOME a beneficiare di una sentenza del Tribunale di Cosenza nell’ambito di un contenzioso civile affidato al giudice NOME COGNOME coniuge della persona offesa NOME COGNOME e quello, attribuito a quest’ultimo, ad ottenere una promozione e l’illegitti trasferimento in mobilità ad altra sede dell’azienda sanitaria, riconducibile all’area territoria
competenza del Dirigente provinciale. I giudici del duplice grado hanno persuasivamente argomentato che, sia pure con espressioni e segmenti espositivi di contenuto miratamente ambiguo (con intercalare di “frammenti” di solo apparente contrapposto tenore), il tito (“Caso NOME, il marito della Giudice promosso e l’avvocato scaricato dall’Asp”) ed il contenuto dell’articolo abbiano inteso accostare l’esito del processo giuslavoristico, favorevole al Diret Generale, al mutamento migliorativo della posizione lavorativa di cui il COGNOME, medi dipendente dell’Azienda Ospedaliera, aveva richiesto di fruire; con l’effetto, ragionevolment desunto, di provocare nel lettore dell’articolo l’opinione che si sia trattato di una corruttiva, volta ad uno scambio di indebiti favori tra pubblici ufficiali per il soddisfacim scopi personali. La struttura enunciativa della notizia possiede, dunque, chiara connotazione lesiva della reputazione, ordinariamente interpretata come proiezione della stima e dell considerazione che della persona nutra il circostante tessuto sociale.
2.1. Trattasi, in altre parole, di contenuto allusivo e insinuante, che congruamente si ritenuto assurgere a rilevanza penale in quanto immediatamente e inequivocabilmente percepibile come tale, alla luce di parametri di comune comprensione, ancorati al registro d verifica dell’uomo medio (sez. 5, n. 1365 del 09/11/2022, NOME, Rv. 284044).
2.2. Occorre poi ribadire che il diritto di cronaca si differenzia da quello di essenzialmente in quanto il primo si concretizza – come di pertinente alla vicenda d’interesse nella narrazione di fatti e non tanto nella elaborazione di un giudizio o, più genericamente, un’opinione (ex multis, sez.5 n. 935 del 16/12/1998, Ferrara, Rv. 212342); di tal che, ove il giornalista faccia seguire un giudizio critico al racconto di un fatto, non per questo il pro verità di quest’ultimo diviene recessivo e può essere pretermesso o trascurato.
2.3.11 diritto di cronaca giudiziaria, garantito dall’art 21 della Costituzione, trova inv preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, perciò tale può essere esercitato, quando ne possa derivare una lesione dell’altrui reputazione, prestigio o decoro, soltanto qualora vengano rispettate dal cronista alcune condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo individuato: a) nella verità della notizia pubblicat nell’ interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità sociale c) nell’obiettività dell’informazione (in motivazione, sez.5, n. 3132 del 08/11/2 COGNOME).
E l’esercizio del diritto di cronaca non può ritenersi fedele al requisito della veridicità qualora la ricostruzione degli avvenimenti avvenga in modo da travisare la consecuzione degli stessi, omettendo il riferimento di fatti rilevanti nella proposizione delle notizie e, per proponendone taluni in una luce artificiosamente emblematica, al di là della loro obietti rilevanza, in modo da tentare di indirizzare il giudizio del lettore (Sez. 5, n. 1517 15/3/2002, COGNOME, Rv. 221864). La divulgazione in oggetto, oltre a far risaltare, ne scansioni descrittive degli eventi, una sorta di infida “combine” tra la parte civile, la mogl futuro Direttore Generale, ne ha anche distorto la sequenza storica, perché – come si apprende dalla sentenza impugnata, pag. 8 – la sentenza emessa dal giudice, coniuge del Martire, è del
27 novembre 2015, antecedente di diversi mesi rispetto alla pubblicazione dell’avviso di mobilità dell’ARAGIONE_SOCIALE di Cosenza, effettuata il 20 luglio 2016 e di quasi un anno rispetto delibera che ha concesso al Martire la mobilità richiesta; mentre l’articolo del giornale accomunato gli accadimenti con approccio capzioso, scrivendo che la pubblicazione della delibera sarebbe avvenuta “al momento giusto per fare pendant con la sentenza…”.
2.4. Difetta, allora e in primo luogo, la prova che la notizia giornalistica abbia riporta fatto storicamente vero, presupposto indefettibile perché possa invocarsi la scrinninante dell’esercizio del diritto di cronaca (per il principio, cfr. Cass. sez. 5, n.41099 del 20 COGNOME e altro, Rv. 268149; Cass. sez. 5, n.4938 del 28/10/10, il P.M. in proc. COGNOME e altri, Rv. 249239).
2.5. Ed una volta esclusa la verità dei fatti riferiti, il quarto motivo di ricorso, sia trame non esplicite, pone la questione dell’operatività della scriminante sotto il profilo puta Tuttavia, la scriminante putativa dell’esercizio del diritto di cronaca è configurabile quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il cronista abbia assolto all’on di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere dubbio. Si veda, sul punto Sez. 5, Sentenza n. 51619 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271628 che, in motivazione, ha rilevato come il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenti attuazione dell’obbligo di controllo sulla verità della notizia percepita, quale esi dall’agente, e correlativamente integri – sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e continenza – gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo sulla corrisponden al vero del fatto esposto che determina l’esenzione da responsabilità; la decisione richiama altri autorevoli precedenti Sez. 5, n. 37435 del 09/07/2004, COGNOME ed altro, Rv. 229337; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999 – dep. 2000, COGNOME ed altro, Rv. 216437; Sez. 5, n. 7393 de 14/06/1996, COGNOME ed altro, Rv. 206792.
2.6. Il ricorrente omette di confrontarsi con il passaggio della sentenza del primo giudi (pag.2), integralmente fatta propria, nel complessivo tessuto enunciativo, dalla decision impugnata, che richiama le dichiarazioni rese dall’imputato in sede d’esame dibattimentale (al quale la Corte può dunque attingere, in considerazione dell’osmosi argomentativa della c.d. doppia conforme sulla responsabilità), da cui è dato evincere che alcuna verifica sia stata da l effettuata a riscontro della veridicità del narrato dell’articolo, che sarebbe stato prodo quanto riportato da altre fonti di analoga natura.
La fonte giornalistica citata dal ricorrente – in disparte la genericità della petizione a p scusa, nulla essendo stato precisato quanto agli eventuali tempi, modi, contenuti dell presunta pubblicazione della notizia sul Corriere della Sera – non garantisce in ogni caso correttezza dell’adempimento informativo suscettibile di fondare l’operatività della scriminan putativa dell’esercizio del diritto di cronaca o di critica, in armonia con il principio g affermato da recenti e condivisibili approdi della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui fini della configurabilità della scriminante putativa del diritto di cronaca o di c giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni
dubbio, non essendo sufficiente in proposito l’affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un’altra pubblicazione giornalistic atteso che, in tal caso, l’agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalit colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale (sez. 5, n. 45813 del 14/06/2018, S., Rv 274123); sicchè, non è sufficiente, per citare i principi ispiratori di una decisione ch affrontato un caso similare, ai fini dell’adempimento dell’onere di verifica dei fatti ripor delle fonti, la consultazione dei più noti motori di ricerca e dell’enciclopedia web “Wikipedia”, trattandosi di strumenti inidonei a garantire la necessaria completezza informativa (sez. 5, n 38896 del 15/04/2019, Lang, Rv. 277117).
Quanto, poi, all’assunta veicolazione della notizia dalle (sempre ipotetiche) vicissitud giudiziarie, occorre ribadire che ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, il gio che riporti una notizia tratta da un procedimento penale, in particolare se risalente nel tempo è tenuto a verificarne gli esiti giudiziali, onde accertare se la stessa si sia poi rivelata p fondamento, tanto da comportare l’assoluzione dell’accusato (sez.5, n. 21703 del 05/05/2021, Vrenna c/Improta, Rv. 281211). Nella vicenda in scrutinio i motivi di ricorso non danno contezza di approfondimenti di sorta, con riferimento alla tipologia e alla tempisti dell’iscrizione della notizia di reato, alla direzione delle indagini, al loro sviluppo, a conclusione.
Parimenti, l’addotta scaturigine della notizia dall’interno dell’ASP di Cosenza, in assenza d ulteriori specificazioni, è equiparabile a provenienza da fonte anonima, di estrazione confidenziale o non controllabile, inconciliabile con l’efficacia esimente del diritto di cronaca non sia stato adempiuto l’onere di scrupolosa verifica che grava sull’articolista (Sez.5, 14013 del 12/02/2020, COGNOME, Rv. 278952; Sez.5, n. 7008 del 18/11/2019, COGNOME, Rv. 278793; Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, COGNOME, Rv. 242603; Sez. 5, n. 12024 del 31/03/1999, COGNOME, Rv. 215037; Sez. 5, n. 5545 del 05/03/1992, COGNOME, Rv. 190091; anche in sede civile, ad esempio, la carenza di interesse pubblico per la non verificabilità dell’anonimo è stata affermata da Sez. civ. 3, n. 6784 del 07/04/2016, Rv 639336; Sez. civ. 3, n. 11004 del 19/05/2011, Rv. 617848).
3.11 secondo motivo di ricorso articola invece osservazioni fondate, configurandosi un’ipotesi di palese contrasto tra le proposizioni della parte motiva – da cui si enuclea l’univoca volontà de giudice, quella di dichiarare l’estinzione del reato, agli effetti penali, per interv prescrizione – e la lettera del dispositivo, nel quale la manifestazione di quella volontà avreb dovuto pedissequamente tradursi. In effetti, la data del commesso reato è quella del 1 novembre 2016 e, pertanto, si era consumato il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei alla data del verdetto di seconda istanza.
Per tali ragioni, la sentenza deve essere annullata agli effetti penali per intervenu prescrizione mentre, al lume dei rilievi formulati a riguardo dei motivi primo, terzo e quarto
ricorso non può meritare accoglimento agli effetti civili, del resto espressamente confermat dalla pronunzia della Corte territoriale (pag.9).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto p prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, 07/03/2025
Il consi1ir estensore
Il Presidente