Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17001 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
uditi: l’avvocato COGNOME NOME che chiede il rigetto del ricorso e si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese; l’avvocato COGNOME NOME, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 30 maggio 2023 la Corte d’appello di Napoli, salvo rideterminare la pena inflitta in 5.000,00 euro di multa, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME, direttore responsabile del quotidiano RAGIONE_SOCIALE, in relazione al reato di cui agli artt. 57 e 595, terzo comma, cod. pen., contestato in relazione all’articolo pubblicato in data 16 novembre 2016 e intitolato “Assolti in appello NOME COGNOME e NOME COGNOME“, nel quale si leggeva la seguente affermazione: “Acerra. Si è concluso ieri il secondo grado di giudizio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponenti della criminalità acerrana sin dalla fine degli anni 90″.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. a cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, nonché erronea applicazione dell’art. 595, terzo comma, cod. pen. e violazione dell’art. 51 cod. pen.
In particolare, si osserva che la Corte territoriale, sottraendosi al confronto con la censura sviluppata nell’atto di appello, non aveva considerato: a) che la decisione era stata fondata su una prova “monca”, costituita dalla copia fotostatica della porzione relativa all’articolo, comunque acquisita in violazione di legge, in quanto l’oggetto del reato è l’originale del quotidiano; b) che, in ogni caso, l’assenza della copia fotostatica della pagina integrale del quotidiano non aveva consentito di poter valutare se l’articolo, comparso all’interno di un quotidiano notoriamente rivolto ad un pubblico non specialistico, si prestasse ad una lettura poco approfondita; c) che la sentenza non aveva valutato il complesso dell’informazione, le fotografie, la pubblicità, l’impostazione e gli articoli di contorno, l’accostamento al contenuto scritto di immagini, titoli e sottotitoli; d) che, ancora, i giudici non avevano tenuto nella giusta considerazione il titolo a caratteri cubitali con il quale si dava atto dell’assoluzione del COGNOME; e) che, come documentato dal verbale del 31 gennaio 2022, lo stesso giudice aveva riconosciuto che l’articolo documentava un fatto vero, ossia l’assoluzione della persona offesa e che il discredito derivava dall’arresto subito, non dall’articolo; f) che ricorrono, nel caso di specie, la verità dei fatti, l’interesse pubblico alla diffusione della notizia e la continenza formale; g) che la persona offesa non aveva chiesto alcuna rettifica o precisazione.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena, rilevando che la scelta di muovere da una pena base significativamente superiore al minimo edittale (euro 7.500 rispetto agli euro 516 di cui al terzo comma dell’art. 595 cod. pen.) era sorretta da una valutazione meramente apparente legata alla proporzione della sanzione “ai fatti e alla personalità dell’imputato”. Inoltre, la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che la persona offesa era stata tratta in arresto per gravi reati, delle considerazioni emergenti dall’indicato verbale d’udienza, dell’essere la frase diffamatoria frutto di mera distrazione, per avere accomunato il COGNOME al COGNOME, dell’irrilevanza del criterio della personalità rispetto ad una contestazione mossa a titolo di colpa.
All’udienza del 23 gennaio 2024 si è svolta la trattazione orale del processo.
Considerato in diritto
Il primo motivo è assolutamente privo di specificità, dal momento che insiste nel richiamare il principio, generalmente condiviso, che la valutazione del carattere diffamatorio della pubblicazione richiede una considerazione globale dei segni attraverso i quali si realizza la comunicazione, senza, tuttavia, indicare quali elementi, altrimenti individuabili nella pubblicazione, potrebbero superare il dato – certamente falso – dell’attribuzione a NOME COGNOME del ruolo di “esponent della criminalità acerrana sin dalla fine degli anni 90”.
Premesso che nessuna regola processuale impone l’acquisizione dell’originale della pubblicazione diffamatoria, una volta che non emergano specifiche contestazioni in ordine al suo contenuto – e, come detto, il ricorso resta fermo ad un piano di assoluta genericità, quanto agli elementi comunicativi che non sarebbero stati considerati e che consentirebbero di neutralizzare il dato sopra menzionato -, si osserva che il titolo dell’articolo, dedicato all’assoluzione del COGNOME e di altra persona, risponde alla realtà, ma non si pone in rapporto di incompatibilità logica con la successiva puntualizzazione sopra ricordata e che costituisce l’addebito diffamatorio oggetto del presente processo.
In tale contesto, le considerazioni svolte nel corso del processo dal giudice di primo grado – che comunque non hanno impedito al Tribunale di giungere ad una pronuncia di condanna e che vengono riproposte nel ricorso in termini decontestualizzati – sono prive di qualunque rilievo, nel senso che non riguardano – ancora una volta – la frase della quale si tratta.
Né, in senso contrario, può valorizzarsi l’assenza di una richiesta di rettifica, se si considera il condiviso orientamento di questa Corte, in forza del quale persino la pubblicazione della rettifica della notizia giornalistica falsa, ex art. 8, I. 8 febbraio 1948, n. 47, non riveste efficacia scriminante, in quanto non elimina gli effetti negativi dell’azione criminosa, ma può avere la sola funzione di attenuare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge citata (Sez. 5, n. 48077 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277426 – 01).
Il secondo motivo è infondato, dal momento che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità delta pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Il riferimento della sentenza impugnata alla correlazione con il fatto e con la personalità dell’imputato – gravato da numerosi precedenti per diffamazione non consente di cogliere alcuna illogicità nell’esercizio del potere discrezionale esercitato dal giudice di merito nella dosimetria sanzionatoria.
Peraltro, del tutto assertivo è il riferimento al fatto che la persona offesa sarebbe stata tratta in arresto per gravissimi reati, dal momento che il ricorso non specifica ulteriormente tale affermazione. In ogni caso, essa, se si riferisse ai fatti in relazione ai quali è intervenuta assoluzione del COGNOME, a maggior ragione, sarebbe priva di qualunque conducenza rispetto alla critica svolta.
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.