Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 170 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 170 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi presentati da
COGNOME NOME, nata a Brindisi il DATA_NASCITA
NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo per l’RAGIONE_SOCIALE 1″annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata limitatamente al primo e al secondo motivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, per gli altri imputati l’inammissibilità dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME, che, anche riportandosi alla memoria depositata il 27 ottobre 2022, ha concluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e l’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, difensore del RAGIONE_SOCIALE”, che hanno concluso chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal loro difensore, i quali hanno dedotto quattro motivi (dei quali il primo e il quarto comuni, il secondo e il terzo riferiti al solo imputato COGNOME).
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 601 e 161 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione difensiva di nullità del decreto di citazione a giudizio dei due imputati, eseguita mediante consegna di copia a mani del difensore e non anche presso i domicili dichiarati, benché l’ufficiale giudiziario non avesse effettuato una rigorosa verifica in RAGIONE_SOCIALE alla impossibilità di effettuare la notificazione in quei luoghi, limitandosi ad attestare che da informazioni acquisite in loco i due destinatari risultano essersi traferiti altrove.
2.2. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 368 cod. pen., per avere la Corte distrettuale confermato la condanna del NOME in RAGIONE_SOCIALE al reato contestatogli al capo 3), nonostante non fosse stato acquisito alcun concreto elemento dimostrativo di un suo effettivo contributo causale nella commissione RAGIONE_SOCIALE‘addebitatogli delitto di calunnia: non potendo essere valorizzati a tal fine il rinvenimento di alcuni file nella memoria del suo computer e neppure la circostanza RAGIONE_SOCIALEa presentazione da parte del prevenuto al RAGIONE_SOCIALE di un successivo esposto contro la persona offesa.
2.3. Vizio di motivazione, in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato al COGNOME il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, benché il COGNOME avesse reso dichiarazioni amnnissive in RAGIONE_SOCIALE alla vicenda de qua.
2.4. I reati dei capi 2) e 3) si sono estinti per maturazione del termine massimo di prescrizione in date immediatamente successive all’emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso anche NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi.
3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 163, 167 e 175 cod. pen., 3 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte di appello rigettato la richiesta difensiva di riconoscimento del beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena inflitta all’imputato, a tal fine valorizzando l’esistenza di un precedente penale relativo a reato oramai estinto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 460, comma 5, cod. proc. pen., e, comunque, depenalizzato per effetto RAGIONE_SOCIALEa soglia di punibilità per quel precedente reato, come introdotta dall’art. 3 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
3.2. Mancanza di motivazione, in relazione all’art. 205, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza formulata con l’appello con la quale la difesa si era lamentata RAGIONE_SOCIALEa condanna RAGIONE_SOCIALE‘imputato in primo grado al pagamento del doppio RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
3.3. Mancanza di motivazione, per avere la Corte di merito omesso di valutare come prova decisiva il contenuto RAGIONE_SOCIALEa denuncia-querela, oggetto RAGIONE_SOCIALEa calunnia, nella quale mancava ogni riferimento alla pretesa RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO di procedere alla compensazione tra quanto a lei dovuto per compensi professionali e quanto riscosso dai condomini morosi, di cui perciò non vi è neppure traccia nell’articolo pubblicato sul giornale, così come corretto nel suo testo dall’RAGIONE_SOCIALE, che si era limitato a riprendere quanto già riportato dai propri clienti in quella denuncia-querela (RAGIONE_SOCIALE che, pertanto, era rimasto estraneo alla “manovra a tenaglia” asseritannente posta in essere d’intesa con NOME COGNOME e il NOME); nonché per avere la Corte di appello omesso di valutare l’articolo nel suo complesso, anche nella parte in cui, proprio su correzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, era stato inserito il riferimento “alle indagini in corso anche con l’ascolto dei testimoni”, formula di certo “più favorevole” alla persona offesa RAGIONE_SOCIALEa calunnia.
Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso anche NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi.
4.1. Vizio di motivazione, per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, per avere la Corte di appello omesso di valutare una prova decisiva per la difesa costituita dalle dichiarazioni rese dal teste COGNOME che, capo servizi RAGIONE_SOCIALEa redazione di Brindisi de “RAGIONE_SOCIALE“, aveva escluso che l’articolo oggetto del reato di diffamazione fosse stato scritto dal COGNOME ovvero che questi fosse l’unica persona, all’interno RAGIONE_SOCIALEa redazione, che avrebbe potuto “estrarre il pezzo giornalistico dalla impaginazione e reinserirlo poi con modifiche”.
4.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché le carte del processo non avessero offerto alcuna prova RAGIONE_SOCIALEa esistenza di un consapevole apporto causale del COGNOME alla consumazione RAGIONE_SOCIALEa diffamazione ovvero di una sua conoscenza del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘articolo o di una sua previa conoscenza del progetto criminoso dei suoi coimputati.
4.3. Violazione di legge, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna asserendo che il COGNOME avesse agevolato la commissione del reato materialmente riferibile anche a soggetti non identificati, autori RAGIONE_SOCIALEa prima versione RAGIONE_SOCIALE‘articolo poi modificata per iniziativa del coimputato COGNOME.
4.4. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte di merito confermato il carattere diffamatorio RAGIONE_SOCIALEo scritto in questione per essere la persona offesa agevolmente identificabile, nonostante solo con una congettura fosse possibile sostenere che il personale giudiziario e tutti gli RAGIONE_SOCIALE del foro di
Brindisi fossero a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa esistenza RAGIONE_SOCIALEa causa civile che coinvolgeva l’avvocatessa COGNOME; e senza tenere conto che la diffamazione RAGIONE_SOCIALEa predetta in relazione alla conoscenza che i condomini aveva avuto di quella denuncia per calunnia, era derivata da una iniziativa assunta dagli imputati COGNOME e NOME (che 1’11 maggio 2012 avevano inserito nella cassetta RAGIONE_SOCIALEa posta dei proprietari RAGIONE_SOCIALE immobili di quel condominio) una loro lettera, rispetto alla quale la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo sul giornale del giorno successivo aveva costituito solo un post factum non punibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME siano inammissibili.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la prospettata nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di citazione a giudizio dei due imputati, quand’anche ritenuta sussistente, venne in ogni caso sanata dalla comparizione dei prevenuti all’udienza, giusta la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 184 cod. proc. pen., in RAGIONE_SOCIALE alla cui operatività nulla è stato specificato con l’atto di impugnazione.
1.2. Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
La difesa del NOME ha denunciato in maniera molto indeterminata lacune argonnentative, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica presente nella sentenza impugnata, nella sostanza sollecitando una diversa e alternativa lettura RAGIONE_SOCIALEe emergenze processuali che non è consentita nel giudizio di legittimità. La motivazione del provvedimento gravato risulta lineare e congrua nell’illustrare le ragioni in fatto e in diritto che hanno permesso ai giudici di merito di affermare che il NOME concorse nella commissione materiale da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME RAGIONE_SOCIALEa considerata calunnia, dato che nella memoria del computer del primo vennero rinvenuti i file RAGIONE_SOCIALEa documentazione utilizzata per la formulazione RAGIONE_SOCIALEa falsa accusa di appropriazione indebita e che il COGNOME si attivò personalmente per denunciare l’accaduto anche al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al quale era iscritta la calunniata (v. pagg. 4-5 sent. impugn.).
1.3. Il terzo motivo del ricorso è del tutto privo di pregio.
Il ricorrente NOME ha preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione RAGIONE_SOCIALEe modalità mediante le quali i giudici di merito avevano
esercitato il potere discrezionale concesso dall’ordinamento ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche: esercizio che doveva essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente in RAGIONE_SOCIALE all’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito aveva ritenuto ostativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, oltre al precedente penale di cui l’imputato è gravato, il fatto che le condotte accertate fossero risultate caratterizzate da un obiettivamente elevato disvalore sociale, trattandosi di parametri considerati dall’art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 62bis cod. pen.
1.4. La declaratoria di inammissibilità con riferimento agli altri motivi del ricorso preclude la possibilità di dichiarare la estinzione dei reati per la decorrenza del termine di prescrizione maturata in epoca successiva alla emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME va accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.
2.1. Il primo motivo del ricorso è fondato.
A fronte RAGIONE_SOCIALEa richiesta difensiva di riformare la decisione del giudice di primo grado di negare all’imputato il beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena, la Corte di appello ha replicato asserendo che a tanto ostava lo stato di censuratezza del prevenuto.
Determinazione che risulta errata, tenuto conto che l’COGNOME era stato sì condannato nel 2010 con decreto penale per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 2, comma 1-bis, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che però ha costituito oggetto di una successiva parziale aboliti° críminis per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Tale depenalizzazione, i cui contorni operativi nella fattispecie si sarebbero dovuti in concreto verificare, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa concessione o meno del suddetto beneficio, posto che tra gli effetti penali RAGIONE_SOCIALEa condanna destinati a cessare in caso di “aboliti° criminis”, va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata in relazione a tale punto con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Lecce che, nel nuovo giudizio, porrà rimedio all’indicata violazione di legge.
2.2. Anche il secondo motivo del ricorso è fondato.
Alla censura con la quale l’appellante, in relazione alla decisione del primo giudice di condannare l’imputato al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE‘erario RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in misura pari al doppio RAGIONE_SOCIALE importi dovuti, si era doluto RAGIONE_SOCIALEa mancanza del presupposto RAGIONE_SOCIALEa “complessità RAGIONE_SOCIALE atti compiuti” per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 205, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 ovvero RAGIONE_SOCIALEa riferibilità di tale presupposto all’RAGIONE_SOCIALE, la Corte distrettuale ha risposto in maniera inappropriata, facendo riferimento ad una asserita correttezza di quella decisione in relazione alle spese processuali liquidate in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile.
Anche su tale punto la sentenza impugnata va, perciò, annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale punto.
2.3. Il terzo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME è, invece, inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo RAGIONE_SOCIALEa sua impugnazione, il vizio di mancanza di motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione gravata per omesso esame di circostanze determinanti per la decisione, senza però rappresentare alcuna contraddizione logica, intesa come implausibilità RAGIONE_SOCIALEe premesse RAGIONE_SOCIALE‘argomentazione, irrazionalità RAGIONE_SOCIALEe regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Lecce aveva dato al contenuto RAGIONE_SOCIALEe emergenze acquisite durante l’istruttoria dibattimentale di primo grado, con una ricostruzione che, globalmente considerata, finisce per risultare conforme a quella RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di Brindisi.
Il ricorso, dunque, solo apparentemente proponendo un ‘travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove’ per omissione, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto RAGIONE_SOCIALE atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica RAGIONE_SOCIALE‘intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di analisi, sollecitando un’inammissibile rivalutazione RAGIONE_SOCIALE‘intero materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Premesso che la difesa non aveva posto in discussione la circostanza obbiettiva RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME concretizzatosi nella correzione RAGIONE_SOCIALEa bozza RAGIONE_SOCIALEo scritto che il COGNOME gli aveva inviato per mail e, perciò, nella predisposizione del testo finale che era stato poi trasfuso nell’articolo pubblicato in giorno dopo da “La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE“, va evidenziato come il Tribunale avesse basato la convinzione che l’odierno ricorrente aveva consapevolmente concorso nella commissione RAGIONE_SOCIALEa calunnia in danno RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, da tre specifiche modifiche che il prevenuto aveva suggerito al COGNOME di inserire nella versione finale da inviare al giornalista: la prima riguardava i passaggi del testo che erano stati “limitati” dall’RAGIONE_SOCIALE per evitare che il COGNOME e NOME COGNOME potessero essere identificati come la ‘fonte’ RAGIONE_SOCIALEa notizia giornalistica; la seconda concerneva l’eliminazione del riferimento, contenuto nella prima versione RAGIONE_SOCIALEo scritto, alla restituzione parziale RAGIONE_SOCIALEe somme che l’avvocatessa aveva ricevuto dai condomini e la sostituzione RAGIONE_SOCIALEo stesso con l’inserimento di una più grave menzione RAGIONE_SOCIALEa mancata restituzione, da parte RAGIONE_SOCIALEa professionista, di alcunché all’amministrazione dei condomini; la terza modifica riguardava il collegato espresso riferimento alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia per appropriazione indebita da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministratore, dovuto alla infruttuosità dei tentativi di ottenere la restituzione di quelle somme.
Rispetto ai passaggi appena esposti, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili le denunciate omissioni (dovute, secondo la difesa, alla mancata valorizzazione di un comportamento che aveva tenuto conto solamente RAGIONE_SOCIALE‘impostazione che i privati avevano già dato alla loro precedente denuncia per calunnia) ovvero i prospettati vizi di manifesta illogicità (connessi ad una valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALE‘articolo apparso sulla “RAGIONE_SOCIALE“): avendo la Corte di appello, dopo aver sinteticamente richiamato il percorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa decisione del primo giudice, spiegato come la responsabilità concorsuale RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME fosse stata comprovata proprio da quelle tre iniziative modificative poste in essere dal prevenuto tradottesi in un consapevole “deterioramento” del testo “RAGIONE_SOCIALEa bozza originaria”; dunque, nel determinante contributo alla pubblicazione di un articolo RAGIONE_SOCIALEa cui portata offensiva – per l’espresso riferimento in esso contenuto alla imminente contestazione da parte del p.m. di una appropriazione di ingenti somme, che si era così dato per scontato che l’avvocatessa avesse commesso – il prevenuto, “esperto legale”, si era di certo avveduto (v., in particolare, pag. 6 sent. impugn.).
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME va accolto, per le ragioni e con le conseguenze di seguito puntualizzate.
3.1. Il primo motivo del ricorso, dedotto in termini di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova per omissione, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, anche consistente nell’omissione RAGIONE_SOCIALEa valutazione di una prova ritenuta decisiva, può essere fatto valere nel caso in cui l’impugnata decisione abbia riformato la sentenza di primo grado, perché in caso di cosiddetta doppia conforme il limite del “devolutum” non può essere valicato, salva l’ipotesi in cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, per superare le critiche mosse al provvedimento di primo grado, abbia individuato atti a contenuto probatorio mai prima presi in esame (così, tra le molte, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636; Sez. 2, n. 318 del 21/12/2006, dep. 2007, Conte, Rv. 235690).
Alla luce di tale regula iuris la doglianza difensiva – peraltro, solo formalmente enunciate in termini di violazione di legge – non coglie nel segno, tenuto conto che le dichiarazioni del teste COGNOME in RAGIONE_SOCIALE al ruolo e ai compiti del COGNOME all’interno RAGIONE_SOCIALEa redazione del giornale de quo erano state richiamate e implicitamente valutate dal Tribunale di Brindisi al momento di considerare la posizione RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente.
3.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono fondati (con assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘esame del quarto motivo).
A fronte RAGIONE_SOCIALEe doglianze formulate dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato – la quale si era lamentata RAGIONE_SOCIALEa mancata definizione del ruolo che il prevenuto aveva avuto nella vicenda, non essendo stato chiarito quale fosse stato il suo concreto contributo alla commissione materiale del reato; quali fossero stati gli elementi fattuali da cui poter evincere una sua piena consapevolezza in RAGIONE_SOCIALE al contenuto offensivo RAGIONE_SOCIALEo scritto che era stato poi pubblicato; ed ancora quali fossero stati i rapporti tra il predetto e gli altri soggetti che all’interno RAGIONE_SOCIALEa redazione di quel quotidiano avevano direttamente curato l’inserimento RAGIONE_SOCIALE‘articolo nella pubblicazione andata alle stampe – la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si presenta gravemente lacunosa e caratterizzata da incongruenze logiche.
La Corte territoriale, pur partendo dal dato oggettivo RAGIONE_SOCIALEe mail che l’odierno ricorrente si era scambiato con il NOME – e nonostante l’addebito gli fosse stato formalmente contestato quale “redattore” e “autore RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione” RAGIONE_SOCIALE‘articolo pubblicato sulla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – ha finito per ammettere di non poter sostenere con certezza che il COGNOME fosse stato l’autore materiale RAGIONE_SOCIALEa prima
versione RAGIONE_SOCIALE‘articolo; mentre, con riferimento alla seconda versione di quello scritto, inserito nel giornale, i giudici di merito hanno assertivamente sostenuto che era ragionevole pensare che il COGNOME avesse messo a confronto la prima versione del testo, quella che non si è accertato da chi egli aveva ricevuto e che aveva poi trasmesso al COGNOME, e quella che era stata a lui restituita dopo le correzioni. Inoltre, benché si sia appurato che l’imputato, sentito a giudizio, aveva riconosciuto di essere stato a conoscenza RAGIONE_SOCIALEa vicenda giudiziaria che costituiva l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘articolo, la Corte di appello gli ha attribuito genericamente un concorso “per avere consentito la pubblicazione sul quotidiano per cui collaborava” (v. pag. 7 sent. impugn.), senza nulla chiarire circa il ruolo che lo stesso aveva concretamente nella redazione di quel quotidiano, quali i fossero stati i suoi compiti in RAGIONE_SOCIALE alla stesura del testo che era stato poi modificato e quali le sue reali iniziative per permettere l’inserimento di tale scritto nella stampa finale.
Tali difetti motivazionali imporrebbero l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, per consentire al giudice di merito di replicare adeguatamente alle censure difensive. Tuttavia, bisogna prendere atto come, dopo l’emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado, il reato contestato si sia oramai estinto per prescrizione ed è pacifico che, in tale situazione, la declaratoria immediata di tale causa di non punibilità – in assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per proscioglimento RAGIONE_SOCIALE‘imputato nel merito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 129, comma 2, cod. proc. pen. prevale sulla adozione di una decisione meramente rescindente (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
La sentenza gravata va, dunque, annullata senza rinvio nei confronti di NOME COGNOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Segue la condanna dei ricorrenti COGNOME e COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento e a quella di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
I due predetti imputati, nonché l’RAGIONE_SOCIALE (per il quale il motivo in punto di responsabilità è inammissibile, con conseguente sua soccombenza rispetto alla parte civile non impugnante) vanno condannati in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile NOME COGNOME nel presente giudizio, liquidate, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta, nella misura pure precisata in dispositivo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena e al pagamento claile spese processuali e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Condanna COGNOME, COGNOME NOME e NOME al pagamento in solido RAGIONE_SOCIALEe spese del grado in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile costituita che liquida in euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 16/11/2022