Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50786 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50786 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME NOME, nato a Bienne (Svizzera) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 21/03/2023 dalla Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’AVV_NOTAIO, difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME e p atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni e nota spese depositate; sentite le conclusioni formulate dall’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
COGNOME, difensore dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassaz avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al del diffamazione a mezzo stampa.
Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 111 Cost comma 3, 546, comma 1, n. 1, lett. e), 192 cod. proc. pen., 595, comma terzo, cod. pen. e 2 legge 08 febbraio 1948, n. 47, lamenta che la corte territoriale, con motivazione illo incompleta, non corretta e insufficiente, in quanto fondata su argomentazioni congettural prive di riscontri istruttori, ha affermato la penale responsabilità dell’imputato, senz conto del contenuto RAGIONE_SOCIALE memorie difensive e RAGIONE_SOCIALE conclusioni scritte, depositate ex art. cod. proc. pen. – cui era allegato un articolo di giornale, del quale in sede di appello richiesta l’acquisizione (nuovamente articolata nel ricorso per cassazione) -, così non ritenen che il fatto censurato potesse rientrare:
nell’alveo della scriminante del diritto di satira, inteso come diritto di deformare la anche in considerazione del fatto che i trascorsi criminali RAGIONE_SOCIALE parti offese erano stati ac con sentenza passata in giudicato;
nell’alveo della continenza espressiva, in ragione del carattere satirico degli att personali, dell’assenza di espressioni arbitrarie e gratuite, lesive dell’altrui patrimonio e dell’interesse pubblico alla notizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità.
La difesa, in buona sostanza, ritiene che la corte territoriale abbia omesso di considerar contenuto della memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen. e dei rel allegati che, a suo dire, avrebbero condotto a una diversa valutazione della vicenda ascritta all’imputato.
La doglianza pecca di genericità.
La difesa, con la formulata censura, non ha indicato in che modo il contenuto RAGIONE_SOCIALE memori avrebbe scalfito il tessuto logico della sentenza impugnata, influendo sulla congruità e s correttezza della motivazione del provvedimento.
Deve escludersi che il semplice deposito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudi determini una nullità atteso che tale particolare sanzione, sempre prevista in termi tassatività, non è in alcun modo sancita dall’art. 121 cod. proc. pen., che pure dà facolt parti di depositare tali atti nel corso del giudizio, né da altre disposizioni del codi (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578).
E’ questo il motivo per il quale non può essere condiviso il diverso indirizzo (Sez. 6, n. del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259488; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, COGNOME, Rv.
f
248551), secondo cui l’omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall’art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in q impedisce all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valuta effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di int assistenza difensiva dell’imputato stesso.
Ne deriva che dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, sicché, seppur vero ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano es espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell’ambito di un interven orale, tuttavia, «le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grad cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi» (Sez. 18453 del 28/02/2012, COGNOME, RV. 252713).
Quindi, è onere della parte che deduca l’omessa valutazione indicare, in fase d impugnazione, quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memorie contenevano e cioè evidenziare il nesso tra il memoriale e la pretesa nullità, altrimenti peccan genericità il motivo di gravame proposto sul punto (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Arnne Rv. 276511).
Del resto, l’incidenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica motivazione, e non sulla validità dei provvedimento, deriva dallo stesso tenore dell’art. cod. proc. pen., che distingue tra memorie e richieste di parte.
Mentre, infatti, la richiesta amplia l’ambito della decisione, la memoria amplia l’a dell’argomentazione, con la conseguenza che l’omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre la mancata trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decis (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015 – dep. 27/01/2016, COGNOME e altri, Rv. 267723; Sez. 2, 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445).
Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in sede di legittimità solo pe il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della p avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in un rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unica quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro e inequivocabile caratter decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisi favorevole di quella adottata (Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, COGNOME, Rv. 190572).
Dalle suesposte considerazioni consegue che, non avendo il ricorrente adempiuto all’onere di indicare gli argomenti decisivi della memoria del 20 marzo 2023, dei quali denuncia l’omes valutazione, la relativa doglianza va dichiarata inammissibile siccome generica.
Per completezza espositiva, appare opportuno evidenziare, sia quanto all’asserto esercizio del diritto di satira – la cui ricorrenza è oggetto di una valutazione insindacabile da par Corte di cassazione, purché i criteri di valutazione adottati dal giudice di merito ri corretti (Sez. 5, n. 15595 del 12/03/2004, Bocca, Rv. 228770) -, sia quanto all’invoca ricorrenza del diritto di critica – anche in ragione della continenza espressiva – ,che l’esi è configurabile qualora la rappresentazione metaforica di un fatto sia comunque riconoscibil attraverso l’utilizzo di un linguaggio essenzialmente simbolico e svincolato da fo convenzionali, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi su quando la persona, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta anche al disprezz (Sez. 5, n. 37706 del 23/05/2013, Rumiz, Rv. 257255).
A ciò si aggiunga che l’esimente del diritto di critica nella forma satirica non ricorre essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi, sicché p ritenersi sussistente solo quando l’autore presenti, in un contesto di leale inverosimiglian sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione, una situazio personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non, invece, quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, s rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Se n. 34129 del 10/05/2019, Melia, Rv. 277002; Sez. 5, n. 4695 del 15/12/2016, dep. 2017, Zappa, Rv. 269095; Sez. 5, n. 3676 del 27/10/2010, dep. 2011, Padellaro, Rv. 249700).
9.1 Nel caso in esame, la corte territoriale ha evidenziato l’assenza di una doverosa veri di veridicità dei fatti riportati sui cartelloni pubblicitari, peraltro riportati in ton ironico o scherzoso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, nonché la condanna dello stesso alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi 2.000, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 20 ottobre 2023.