Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38397 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38397 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 AVV_NOTAIO Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dr. NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria di conclusioni, con cui si è riportata ai motivi di ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Catania, in riforma AVV_NOTAIO sentenza del Tribunale di Catania appellata da NOME COGNOME, previa esclusione AVV_NOTAIO recidiva, rideterminava la pena per i reati di cui agli artt. 595, terzo comma, cod. pen., e 13 legge 48 del 1947 ( SIC NELL’IMPUTAZIONE IN LUOGO DI LEGGE 47 DEL 1948 , n.d.r. ), contestati per aver offeso la reputazione di NOME COGNOME attribuendogli un fatto determinato, pubblicando un articolo sul sito web di una testata giornalistica, e confermava nel resto.
A mezzo di difensore abilitato, il COGNOME interpone ricorso per cassazione, composto di due motivi.
2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione alla mancata applicazione AVV_NOTAIO causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. , relativamente al requisito AVV_NOTAIO continenza. La Corte, infatti, con iter illogico e contraddittorio, non avrebbe tenuto in debito conto come già nei motivi di appello si fosse sottolineato come il COGNOME avesse riportato, a supporto delle proprie affermazioni, l’esistenza di un esposto alla Corte dei conti in merito ai supposti requisiti posseduti dal dott. COGNOME per la nomina a Direttore Generale. La stessa sentenza di primo grado aveva sottolineato, poi, che il giornalista aveva riportato l’esistenza di una condanna con sentenza definitiva AVV_NOTAIO Corte dei conti. Il giudicante avrebbe dunque ritenuto ingiustamente allusivo e dunque diffamatorio il riferimento alle pendenze giudiziarie, salvo non ammettere la domanda AVV_NOTAIO difesa di conoscere l’esito di quel provvedimento giurisdizionale , formulata nel corso dell’istruttoria dibattimentale . Il percorso processuale, dunque, illogicamente da un verso negherebbe l’opportunità di approfondire il fatto, per poi collocarlo a fondamento AVV_NOTAIO statuizione di condanna. La Corte infine non avrebbe tenuto in debito conto che la condanna dello COGNOME per danno erariale costituirebbe ‘fatto notorio’, e in ogni caso il preciso riferimento a un fatto noto non potrebbe non ritenersi pienamente ancorato al parametro AVV_NOTAIO continenza quale requisito per la sussistenza AVV_NOTAIO causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen..
2.2. Il secondo motivo denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva e l’illogicità AVV_NOTAIO motivazione relativamente all’acquisizione dell’esposto prodotto dalla difesa. La Corte avrebbe infatti, intraprendendo un iter improntato a illogicità e non facendo buon governo del principio AVV_NOTAIO presunzione di innocenza e AVV_NOTAIO regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, decretato l’insufficienza di un principio di prova introdotto in sede di rinnovazione istruttoria dalla difesa, giacché non supportata dalla dimostrazione AVV_NOTAIO riconducibilità dell’atto al suo autore, omettendo però di decidere sulla richiesta avanzata in sede di discussione di acquisire presso la competente autorità giudiziaria, di ufficio, copia conforme di tale atto. Parimenti, il Collegio avrebbe potuto acquisire i certificati relativi alle pendenze giudiziarie AVV_NOTAIO persona offesa, integrazione che avrebbe rivestito il carattere AVV_NOTAIO decisività rispetto al tema AVV_NOTAIO verità e AVV_NOTAIO pertinenza AVV_NOTAIO notizia riportata dal giornalista.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.Il primo motivo è generico e, in ogni caso, manifestamente infondato.
1.1.Il contenuto diffamatorio di un articolo di stampa deve essere vagliato nella sua integralità, alla luce dell’insieme dei suoi enunciati e non rileva, ai fini dell’affermazione dell”an’ AVV_NOTAIO responsabilità, la quantità ovvero la gravità delle singole offese alla reputazione in concreto apprezzabili, valutabili semmai ai fini AVV_NOTAIO determinazione AVV_NOTAIO pena e AVV_NOTAIO quantificazione del danno risarcibile; è invero principio consolidato che la reputazione di una persona, che per taluni aspetti sia già stata compromessa, possa formare oggetto di ulteriori, illecite lesioni di portata penale ( ex multis , sez.5, n. 35032 del 04/07/2008, COGNOME, Rv. 241183; Sez. 5, n. 1481 del 4.12.1991, COGNOME; Cass. 28.2.1995, COGNOME; Sez. 5, n. 13543 del 6.03.2002, COGNOME; Sez. 5, n. 22869 del 8.4.2003, COGNOME; Sez. 5, n. 47452 del 22.9.2004, COGNOME). E in base al principio devolutivo e alle norme sulle formalità dell’impugnazione, che richiedono, tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del l’impugnazione , quello AVV_NOTAIO specificità dei motivi (artt. 581, lett. c, e 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), deve escludersi che l’impugnazione AVV_NOTAIO sentenza di merito in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche AVV_NOTAIO doglianza concernente il trattamento sanzionatorio ( ex plurimis , e da ultimo, benchè in tema di giudizio di appello ma con valenza estensibile al giudizio di cassazione, sez.4,9175 del 11/01/2024, Tavecchio, Rv.285872).
Detto ciò, è agevole sottolineare che l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sancita dal duplice elaborato di merito in doppia conforme, riposa sulla pluralità di offese alla reputazione AVV_NOTAIO parte civile, costituite, al di là dall’esistenza di una decisione di condanna AVV_NOTAIO Corte dei Conti nei confronti di quest’ultima per danno erariale, dall’evocazione di un torbido rapporto di amicizia con l’AVV_NOTAIO, che ne avrebbe arbitrariamente favorito la carriera dirigenziale e la nomina a Direttore Generale AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE; dal subdolo accostamento di tale profilo ‘inquinante’ all’assunta, non vera, inesistenza di esperienze direttive antecedenti che ne legittimassero la collocazione ai vertici dell’azienda RAGIONE_SOCIALE; all’irregolarità e lacunosità AVV_NOTAIO dichiarazione dei redditi, invece allegata dalla persona offesa, completa dei dati, ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; alla ricorrenza di situazioni di incompatibilità con l’assunzione AVV_NOTAIO carica di Direttore generale, smentite dalla documentazione prodotta.
E AVV_NOTAIO, il motivo di ricorso omette di confrontarsi, in toto , con la ratio decidendi AVV_NOTAIO pronunzia impugnata, che ha fondato le proprie conclusioni sulla varietà delle argomentazioni che consentono di escludere, da sole , l’invocabilità AVV_NOTAIO scriminante del diritto di critica -cronaca giornalistica per carenza dei requisiti di verità e di continenza espositiva; non si cura di chiarire, nella sua intima genericità, l’efficacia disgregante che la condanna erariale di COGNOME, neppure citata nei contenuti di dettaglio, potrebbe produrre sulla tenuta logica del provvedimento impugnato (in questo senso, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723).
1.2. Ancora, l’ esimente dell’esercizio del diritto di cronaca richiede, del resto e innanzitutto, la verità del fatto storico (da ultimo Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv.
272432). Il fatto che costituisce il presupposto AVV_NOTAIO critica deve essere vero, perché non può essere consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se di quelle parole e di quei fatti fosse lui l’autore.
Il requisito AVV_NOTAIO continenza, che la giurisprudenza costante AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEzione richiede per la integrazione AVV_NOTAIO esimente, riguarda invece ed essenzialmente “i termini” con i quali ci si è espressi, ossia le “espressioni utilizzate” (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l’uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere al cospetto di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all’uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero.
Anche a tal proposito non può mancarsi di apprezzare che, da un lato, le circostanze narrate dall’articolista non corrispondono al vero e, dall’altro, che anche il requisito AVV_NOTAIO continenza appare superato, tracimando le espressioni utilizzate, come descritte nei provvedimenti giurisdizionali, in evidenti attacchi ad hominem .
2.Il secondo motivo tradisce, a sua volta, a-specificità e manifesta infondatezza, sotto plurimi aspetti.
L’esame dell’atto di appello consente di escludere che, con i motivi, sia stata richiesta, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., l’assunzione di nuove prove nel giudizio di secondo grado, in tesi difensiva rappresentate da un esposto all’autorità giudiziaria, a firma di tale COGNOME, e dal certificato delle pendenze giudiziarie di COGNOME NOME, né risulta, nel silenzio del ricorrente, che si sia trattato di ‘prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado’. Si deve ritenere, di conseguenza, che l’istanza sia stata formulata a norma dell’art. 603 comma 3 cod. proc. pen.; si sia, cioè, tradotta in una sollecitazione alla Corte territoriale di dispor ne l’acquisizione di ufficio, in quanto ‘assolutamente necessaria’ ai fini AVV_NOTAIO decisione.
Deve AVV_NOTAIO essere ricordato, per un verso, che la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820); che l’esercizio del potere officioso del giudice d’appello, disciplinato dall’art. 603 comma 3 cod. proc. pen., è caratterizzato da confini ristretti, perché ancorato ad una delibazione di incontrovertibile indispensabilità del mezzo istruttorio richiesto dalla parte, che è un quid pluris rispetto all’impossibilità di decidere allo stato degli atti (es. sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326); che si accresce, in tal caso, l’onere di compiuta illustrazione AVV_NOTAIO decisività dello strumento ai fini del decidere.
Anche in tal caso, il motivo di ricorso tralascia di specificare, ma anche soltanto di allegare, le ragioni degli effetti demolitivi che il non meglio precisato esposto di COGNOME e le pendenze giudiziarie AVV_NOTAIO parte lesa avrebbero determinato sulla razionalità e coerenza del ragionamento espositivo delle sentenze di merito.
Occorre ancora osservare, per altro verso, che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; il motivo non può essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova – come avvenuto nel caso de quo – sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria ( ex multis , sez.2, n. 884 22/11/2023, Pasimeni, Rv. 285722).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento AVV_NOTAIO somma di euro 3000 a favore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e AVV_NOTAIO somma di euro tremila in favore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, 23/10/2025
Il consigliere estensore Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME