Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 234 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 234 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 giugno 2021 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cosenza aveva condannato, alla pena di mesi sei di reclusione, COGNOME NOME
per il delitto di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. per avere – nella qualità direttore responsabile dell’inserto telematico della rivista Cosenza Sport, denominato Iacchitè.it – pubblicato on line un articolo che offendeva la reputazione di NOME COGNOME.
Contro la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, articolato in due censure, deduce l’inosservanza di norme processuali.
Con la prima censura, deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio, che non sarebbe stato mai notificato all’imputato; più precisamente sarebbe stato notificato non all’effettivo luogo di residenza dell’imputato, ossia INDIRIZZO, bensì in INDIRIZZO.
Con la seconda censura, sostiene che il decreto di citazione a giudizio sarebbe nullo poiché privo dell’avviso che non comparendo l’imputato sarebbe stato giudicato in assenza, con conseguente nullità della sentenza impugnata. In subordine eccepisce questione di legittimità costituzionale dell’articolo 552 cod. proc. pen., per violazione dell’art. 24 Cost., nella parte in cui non è stato modificato con l’espresso avvertimento all’imputato che, qualora non compaia, verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420 quinques cod. proc. pen.
2.2. Con un secondo motivo, deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, sostenendo che il giudice di primo grado e quello di appello avrebbero negato alla difesa qualsivoglia attività difensiva rigettando le richieste di assumere le testimonianze di persone che avrebbero fatto luce sulla vicenda e avrebbero chiarito meglio «i contorni dei fatti».
2.3. Con un terzo motivo, articolato in due censure, deduce il vizio di motivazione.
Con la prima censura, sostiene che la sentenza impugnata mancherebbe completamente della motivazione in ordine alla riconducibilità all’imputato del sito e del profilo Facebook sui quali era stato pubblicato lo scritto in questione.
Lamenta che, nel corso delle indagini, non erano stati fatti accertamenti specifici da parte della polizia giudiziaria in ordine «ai numeri ID d connessione»; accertamenti che andavano eseguiti negli Stati Uniti, dove risulterebbe registrato il sito.
Con la seconda censura, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe completamente priva di motivazione in ordine alla determinazione della pena applicata, che peraltro sarebbe troppo severa, avendo i giudici di merito
condannato l’imputato a ben sei mesi di pena detentiva, pur potendo far ricorso alla mera pena pecuniaria, come chiarito dalla Corte Edu.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, limitatamente alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, risultando inammissibile nel resto.
1.1. Il primo motivo, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile.
La censura relativa alla presunta nullità della notificazione è manifestamente infondata. Dagli atti (che possono essere esaminati, essendo stata posta questione di carattere processuale) risulta che l’imputato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, aveva eletto domicilio proprio a INDIRIZZO, dove veniva eseguita la notificazione con le modalità della compiuta giacenza. Il giudice di primo grado, peraltro, non “accontentandosi” della notifica effettuata con tali modalità, disponeva la rinnovazione della notificazione, che veniva eseguita con consegna a mani dell’imputato.
Anche la seconda censura è manifestamente infondata.
Va ribadito che le nullità sono tassative (art. 177 cod. proc. pen.) e alcuna norma prevede la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio quando questo non contenga l’avvertimento all’imputato che, in caso di mancata comparizione, verrà giudicato in assenza; né tale omissione può essere ricompresa tra le nullità di ordine generale.
Va ricordato che, con riferimento all’analoga omissione dell’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, questa Corte ha affermato che <<non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, atteso che, il predetto avvertimento non è qualificabile come "uno dei requisiti" della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullit l'omissione dello stesso non è sanzionata» (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260354).
Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 552 cod. proc. pen., nella parte in cui non è stato modificato con l'espresso avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, verranno applicate le
disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinques cod. proc. pen
Il ricorrente, infatti, si limita genericamente ad affermare che tale mancata modificazione lederebbe il diritto di difesa, senza in alcun modo chiarire quali sarebbero le facoltà e diritti dell'imputato specificamente compromessi da tale omessa modifica.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità intrinseca.
Va ricordato il costante insegnamento di questa Corte per cui la mancata acquisizione di una prova può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606, comma primo, lett. d) c.p.p., esclusivamente quando si tratta di una "prova decisiva", ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 6, n. 37173 del 11 giugno 2008, COGNOME, Rv. 241009; Sez. 2, n. 21884 del 20 marzo 2013, COGNOME, Rv. 255817). Deve ribadirsi come sia onere del ricorrente esplicitare le ragioni per cui la prova di cui lamenta la mancata assunzione possa ritenersi decisiva nel senso illustrato, non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione del suo oggetto – a meno che tale indicazione risulti sufficiente all'uopo per l'evidenza del suo significato – e ancor meno la sua mera menzione.
Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente neppure indica quali sarebbero le prove decisive che non sarebbero state assunte né tantomeno chiarisce in che modo la loro assunzione avrebbe potuto determinare una decisione diversa sul giudizio di responsabilità.
1.3. Il terzo motivo è fondato, limitatamente alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, risultando nel resto inammissibile.
La prima censura è inammissibile per plurime convergenti ragioni.
In primo luogo, è priva di specificità, perché meramente reiterativa di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
La Corte di appello, in particolare, ha rilevato che: è pacifico e non contestato dalla difesa che il direttore del responsabile del sito EMAIL fosse proprio il COGNOME; lo scritto in questione era la mera riproposizione (come ammesso dalla stessa difesa) di uno scritto dello stesso COGNOME pubblicato, in data 12 gennaio 2015, su un giornale cartaceo ("La Provincia di Caserta"); dalla lettura combinata di tali elementi, si poteva ritenere con certezza che lo scritto pubblicato sul sito fosse riconducibile all'imputato.
Tale motivazione non è censurabile in sede di legittimità, non avendo il ricorrente dedotto alcun travisamento di prova né prospettato evidenti vizi logici risultanti dal testo del provvedimento.
Quanto all'omissione dei presunti accertamenti che, durante le indagini preliminari, gli organi inquirenti avrebbero dovuto effettuare negli Stati Uniti, la relativa censura si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente prospettato alcuna violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, decadenza o inutilizzabilità. La censura, in sostanza, si risolve in una generica critica all'operat della polizia giudiziaria.
La seconda censura è fondata.
All'imputato è stata inflitta la pena di mesi sei di reclusione e, secondo quanto chiaramente enunciato nel capo di imputazione e come si ricava, altresì, dalla sentenza impugnata, il fatto a lui ascritto è stato ritenuto aggravato dall'avere attribuito alla persona offesa un fatto determinato e dall'essere stato commesso con il mezzo della stampa.
Tale fattispecie era prevista dall'art. 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47, a lume della quale la diffamazione era punita con la pena congiunta della reclusione e della multa. La norma, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza numero 150 del 2021 della Corte costituzionale.
A seguito di tale pronuncia, l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa è consentita solo in presenza di eccezionale gravità del fatto dal punto di vista oggettivo e soggettivo.
La Corte costituzionale, infatti, dopo aver dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione dell'articolo 13 legge n. 47 del 1948, nella sua interezza, per contrasto con gli artt. 21 Cost. e 10 CEDU, ha chiarito che l'abolizione della lex specialis non crea un vuoto di tutela, poiché si espande nuovamente l'ambito precettivo delle norme generali dettate dall'articolo 595, commi 2 e 3, cod. pen.
La Corte costituzionale si è poi interrogata sulla compatibilità costituzionale del regime sanzionatorio delineato dall'articolo 595, comma 3, cod. pen. (che prevede la pena detentiva come alternativa a quella pecuniaria), offrendo una risposta positiva, seppur ristretta entro rigorosi limiti, che sono riferi espressamente all'intera gamma delle ipotesi contemplate dalla norma, vale a dire ai casi in cui l'offesa è stata recata col mezzo della stampa, con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico. In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che l'inflizione della pena detentiva non è incompatibile con le ragioni di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, nei soli casi in cui l'offesa s caratterizzi per la sua eccezionale gravità.
Il potere discrezionale che l'art. 595 cod. pen. attribuisce al giudice, nella scelta tra la reclusione e la multa, dunque, deve essere esercitato tenendo conto
dei criteri di commisurazione della pena di cui all'articolo 133 cod. pen., ma anche dei precisi limiti delineati dalla Corte costituzionale. Ne consegue che il giudice penale dovrà optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, mentre, invece, dovrà limitarsi all'applicazione della multa in tutte le altre ipotesi.
In definitiva, l'applicazione della pena detentiva è subordinata alla verifica dell'eccezionale gravità della condotta, che va individuata nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi di odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima compiute nella consapevolezza dell'oggettiva è dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitate (Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Boccia, Rv. 281602; Sez. F, n. 30572 del 28/07/2022, n.m.).
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale non ha risposto allo specifico motivo di gravame relativo al trattamento sanzionatorio né, tantomeno, ha motivato in ordine all'eventuale eccezionale gravità della condotta, che può giustificare l'applicazione della pena detentiva.
La sentenza, pertanto, sul punto, deve essere annullata, con conseguente rinvio al giudice di merito, al quale spetta la valutazione in ordine alla verific dell'eccezionale gravità della condotta e alla conseguente applicabilità della pena detentiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, il 5 ottobre 2022.