Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17027 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
visti oli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
I! Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l’inammissibilità ricorso.
udito il difensore
Il difensore di P.C. COGNOME NOME del foro di LATINA deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta, unitamente alla nota spese, e chiede che il ricors dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato.
Il difensore COGNOME MA! GLYPH ! EO dei foro di ROMA si riporta ai motivi del ricorso e
RITENUTO IN FATTO
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramit comune difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, di seguito enuncia nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il vizio di motiv mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Premessi il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘artic rappresenta che secondo quanto indicato dal giudice di primo grado l’articolo incrimina COGNOMEbe accostato alla discussa figura di NOME COGNOME l’odierna parte civile, NOME COGNOME avendo la giornalista sostenuto che il NOME interlocutore di una conversazione intercett al COGNOME COGNOME COGNOME in NOME COGNOMECOGNOME conversazione nel corso RAGIONE_SOCIALEa qua COGNOME COGNOME COGNOME dallo spiegare per telefono l’esito di un incontro con un assess regionale e ciò nonostante l’interlocutore chiedesse se il politico era rimasto soddisfa COGNOME COGNOME COGNOME spiegazioni a un momento successivo senza che il suo interlocutore insistesse a riguardo. Il contenuto diffamatorio RAGIONE_SOCIALEa notizia è da rinvenirsi, secondo i di merito, nel contesto caratterizzato dalle condotte illecite descritte nel pezzo c consente al lettore di dare una spiegazione al confidenziale ‘poi ti dirò’ pronunciat COGNOME a chiusura RAGIONE_SOCIALEa telefonata, senza insistenze da parte RAGIONE_SOCIALE‘interlocutore diversa quella di una volontà del COGNOME di non parlare al telefono di una vicenda di l’interlocutore non è ignaro. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.Con sentenza del 14.6.2023 la Corte di Appello di Roma, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che aveva dichiarato colpevoli, rispettivamente, la prima del reato dì cui agli articoli 595 e 13 L. 4 secondo del reato di cui all’articolo 57 cod. pen., in relazione all’articolo pubblica Messaggero” in data 2 Febbraio 2014 con il titolo “Rifiuti, caccia ai soldi per la poli dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti per intervenuta prescri confermando le statuizioni civili.
Indi, premessi i motivi di appello si lamenta che i giudici di appello COGNOMEbero d indicare con puntualità per quali ragioni il tenore RAGIONE_SOCIALEa conversazione riportata nell’a COGNOME tale da indurre il lettore a ritenere che COGNOME COGNOME COGNOME parla condotte illecite, al fine di poter escludere la sussistenza di evidenti ragioni assolu imponeva almeno la verifica che dal tenore RAGIONE_SOCIALEa notizia COGNOME possibile desumere un lesione RAGIONE_SOCIALEa reputazione. La carenza motivazionale riguarda in particolare il rilievo dife secondo il quale, essendo fatto notorio che l’assessore regionale all’RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME COGNOME conosciuto COGNOME avversario di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME condotte p le quali lo stesso era stato arrestato, l’errore giornalistico non potesse assumere val diffamatoria. L’erronea indicazione di NOME COGNOME COGNOME interlocutore di COGNOME COGNOME
potuto assumere la valenza diffamatoria solo se COGNOME stato logico desumere che la telefonata avesse per oggetto condotte illecite. Su tali doglianze la Corte di appello om del tutto di motivare laddove il punto era e resta dirimente in quanto investe la qual rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda. La carenza motivazionale descritta inci nella parte ìn cui è stata ritenuta l’insussistenza di evidenti ragioni assolutorie co nella parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza che si riferisce alle statuizioni civili.
In relazione al profilo censurato il difetto RAGIONE_SOCIALEa motivazione apparente è infine sussu anche sotto il travisamento del fatto che si configura quando vi è stata l’utilizzazi un’informazione inesistente o nell’omissione RAGIONE_SOCIALEa valutazione di una prova; nel caso specie sia il Tribunale che la Corte di appello hanno omesso la valutazione di u circostanza decisiva quale quella dei rapporti intercorrenti tra COGNOME COGNOME COGNOME poter affermare la responsabilità penale degli imputati, di poter escludere la sussistenz di evidenti ragioni assolutorie e di confermare il risarcimento del danno in favore COGNOME civili costituite.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza COGNOME riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI ricorsi sono nel loro complesso infondati, deducendo vizi non sussistenti.
Secondo quanto è indicato nel capo di imputazione con l’articolo pubblicato su Messaggero” in data 2 Febbraio 2014 con il titolo “Rifiuti, caccia ai soldi per la pol condotta sarebbe consistita nell’aver offeso la reputazione del querelante NOME COGNOME il nome e il cognome senza avere eseguito alcun controllo, neanche formale circa la veridicità RAGIONE_SOCIALEa notizia. Invero il suo nome, secondo quanto ricostruiscono i gi merito – e non è oggetto di contestazione – viene associato a tale NOME COGNOME un’intercettazione in attattribuibile a tutt’altra persona, NOME COGNOME (COGNOME desunto mera notizia di reato dì cui all’intercettazione pubblicata). La circostanza invero era gi evidenziata dal difensore di COGNOME in data 3 Febbraio 2014, il quale aveva richie rettifica RAGIONE_SOCIALEa notizia cui non soltanto non veniva dato alcun seguito ma seguiva, anzi articolo in data 25 Febbraio 2014. Indi concludono i giudici di merito che sia evidente c verifica circa la verità di quanto pubblicato, cui COGNOMEbero dovuto procedere i giornalist di pubblicare l’articolo, non abbia trovato la benchè minima attuazione, pur non essend difficile realizzazione.
A fronte di tale imputazione, degli argomenti già spesi dal Tribunale e dei r RAGIONE_SOCIALE‘appello – che assumevano in buona sostanza che la conversazione in questione presentasse contorni vaghi e generici e che non COGNOME in alcun modo possibile affermare ch per il suo tramite al lettore COGNOME stato suggerito che l’incontro avvenuto tra Ce
l’assessore regionale COGNOME riguardasse condotte illecite, né tantomeno che dalla le RAGIONE_SOCIALE‘articolo potesse intendersi che il COGNOME avesse colluso con COGNOME e COGNOME in illecita – la Corte territoriale, nel rilevare l’assenza dei presupposti per giunge pronuncia di assoluzione ex art. 129 del codice di rito e confermare le statuizioni ci osservato quanto segue.
Ha innanzitutto evidenziato COGNOME, alla luce COGNOME risultanze probatorie, risul provato che la COGNOME, in qualità di giornalista firmataria degli articoli in es COGNOME, in qualità di direttore responsabile del quotidiano “Il Messaggero” di Roma, aveva pubblicato gli articoli indicati nel capo di imputazione, nei quali contrariamente al ver identificato quale interlocutore di NOME COGNOME – al centro di delicata indagine p concernenti il traffico illecito di rifiuti nella capitale – , nel corso di un’interce assumeva vertere su argomenti di natura illecita, la parte civile NOME COGNOME COGNOME, desumibile dalla C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE del 27/12/2010 (c necessariamente COGNOMEbe dovuto costituire la fonte ufficiale RAGIONE_SOCIALEa citata notizia), lo collaboratore del COGNOME, l’ingegner NOME COGNOME; ed ha quindi concluso che in tal mo giornalisti ebbero a porre in essere una condotta illecita lesiva RAGIONE_SOCIALE‘onore e RAGIONE_SOCIALEa repu del COGNOMECOGNOME foriera di danno per la parte civile cui veniva attribuita una conversazi inevitabilmente rinviava, COGNOME emergente dal suo contenuto criptico ed allusivo e contesto in cui si inseriva, ad intese illecite con un assessore.
Ha altresì precisato la sentenza impugnata che i parametri da tenere presente sono, d un lato, la gravità del nucleo essenziale, vero, RAGIONE_SOCIALEa notizia e, dall’altro, ap consistenza ed il rilievo RAGIONE_SOCIALEa inesattezza in cui sono incorsi i giornalisti dall’evident inficiante. D’altronde, questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tem diffamazione a mezzo stampa, ricorre l’esimente RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di cronaca qua nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginal inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la strut essenziale (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 41099 del 20/07/2016, Rv. 268149 – 01); laddove caso di specie lo scambio di persone relativamente al contenuto di una intercettazione contorni suindicati si è indubbiamente risolto in una inesattezza non marginale.
Né potrebbe assumere rilievo la circostanza secondo cui sarebbe stato invece notorio che l’assessore COGNOME era contrario al termocombustore di Albano e che lo stesso e conosciuto COGNOME avversarlo di COGNOME, dal momento che, secondo la congrua ricostruzione dei giudici di merito, dall’intercettazione è emerso che vi era stato invece un incontro p tra COGNOME e l’assessore COGNOME, del cui esito non era possibile parlare per telefon proprio tale ultima circostanza che COGNOMEbe indotto il lettore a prefigurarsi scenari di sottostanti; d’altronde il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘intercettazione era riportato, nell’a complessivo contesto RAGIONE_SOCIALE‘articolo in cui si inserisce – il cui eloquente titolo è st
indicato – non certo per evidenziare che COGNOME avvenuto un incontro tra due avversari, quant piuttosto per lasciar trapelare le illiceità ad esso sottese.
La Corte di merito ha dunque correttamente statuito che sussisteva, nella specie, la lesion RAGIONE_SOCIALE‘altrui onore e reputazione imputabile all’agire non corretto dei giornalisti.
Sicché le omissioni, i travisamenti e le illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione di cui si ricorso non possono ritenersi sussistenti.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento COGNOME spese d procedimento. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione COGNOME spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate complessivi euro 3.500, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento COGNOME spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione COGNOME spese di rappresentanza e difesa sostenute presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, 00, oltre acces di legge.
Così deciso il 19/3/2024.