Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42449 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42449 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI;
dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE;
dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento a carico di
NOME COGNOME, nato a Erice il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 del TRIBUNALE DI TRAPANI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto delle memorie difensive e delle conclusioni delle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
ascoltati l’AVV_NOTAIO, difensore della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; ascoltato l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’a NOME COGNOME, che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità o, in subordine, per rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ricorre avverso la senten con la quale il Tribunale di Trapani ha assolto NOME COGNOMECOGNOME direttore responsabile del rivista online www.alquama.it , in ordine al delitto di diffamazione aggravata, per aver pubblicato, in data 24 e 25 agosto 2020, due articoli con il quali denunciava che, nel terri siciliano, la diffusione della pandemia da Covid-19 era da collegare all’ingresso di utenti d RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non allo sbarco di immigrati provenienti dalla Tunisia.
Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pr pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 595 cod. pen. e per vizio di motivaz lamenta che il giudice di merito non ha considerato, per un verso, che la notizia, risultata vera, relativa alla positività del test somministrato al cuoco appartenente all’equipaggio del traghetto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, diffusa con l’articolo pubblicat sulla rivista online, era stata resa senza il preventivo accertamento di veridicità che incombe sul giornalista e, per altro verso, che le parti civili avevano smentito la positività alla p del membro dell’equipaggio mediante comunicati riportati da numerose testate giornalistiche, che l’imputato aveva ignorato.
Anche il difensore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con separati atti, ricorre per cassazione avverso la sentenza medesima.
Con un unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pe lamenta che il giudice di merito, con motivazione illogica e contraddittoria, ha rit l’assenza dell’elemento psicologico del delitto sul presupposto che, quelli diffusi, fossero ar contenenti notizie di rilevanza pubblica, meramente ricostruttivi di una vicenda riten realmente accaduta, volti a criticare la scarsa attenzione politica rivolta dalla Regione S alla prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19 e non, invece, una critica all RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonostante nell’articolo vi fosse un esplicito riferimento agli sbar da e per la Sicilia effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nonostante la stessa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avesse smentito la notizia attraverso comunicati stampa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso formulato dal AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale Trapani e i motivi formulati dal difensore delle parti civili RAGIONE_SOCIALE non sono fondati.
Giova premettere che in tema di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e valutare l’offensività di una frase che si assume lesiva dell’altrui reputazione, in qua compito del giudice di legittimità considerare la sussistenza o meno della condotta contestat (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, COGNOME, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, COGNOME, Rv. 256706). .2e)
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La ragione di doglianza dei ricorrenti non è condivisibile alla luce delle argomentazi prospettate.
Invero, la critica riportata negli articoli, ritenuta offensiva, non appare affatto ri RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, né risulta ex se esorbitante dal limite di continenza
Quanto a quest’ultimo profilo, va ricordato che il limite della continenza – che d ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie sovrabbondanti rispetto al fine cui volgono, sicché la verifica circa l’adeguatezza del linguag impone la proporzionalità dei termini adoperati in rapporto all’esigenza di evidenziare la n condivisione – se, per un verso, postula una forma espositiva corretta della critica rivolta strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuit immotivata aggressione dell’altrui reputazione -, per altro verso, non vieta l’utilizzo di t che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensier critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis Rv. 264442). Sicché il limite della continenza non può ritenersi superato per il solo f dell’utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, tuttavia ha significati di mero giudizio critico, anche negativo, di cui deve tenersi conto alla lu complessivo contesto in cui le parole vengono utilizzate (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C, Rv. 267866; Sez. 5, n. 36077 del 09/07/2007, COGNOME, Rv. 237726).
Nel caso in esame, nel quale non viene messa in discussione la terminologia usata dall’autore degli articoli, ma soltanto la verità del fatto narrato, ciò che si deve valuta sia ravvisabile la correttezza dell’esposizione della critica, idonea a evitare gratuite aggres all’altrui reputazione.
Le notizie incriminate non appaiono dirette a colpire sul piano individuale la RAGIONE_SOCIALE.
Dalla ricostruzione della vicenda, così come effettuata dal giudice di merito e come desumibil dagli atti, si comprende che la critica in merito allo sbarco di un soggetto «positivo al Cov poi risultata non vera, se, indubbiamente, ha un tono severo, tuttavia appare funzionale a contesto nel quale la frase, avulsa dall’essere fine a se stessa, è stata formulata.
Invero con la considerazione secondo la quale «il virus non è arrivato sulla nave dalla Tunisia» l’imputato si era limitato a manifestare il netto dissenso all’asserito tentativo della Re Sicilia di attribuire la diffusione della pandemia da Covid-19 allo sbarco di immigrati.
Quanto al denunciato mancato assolvimento dell’obbligo di verifica della notizia da parte dell’imputato, dagli atti risulta che:
tra i passeggeri pronti a imbarcarsi sul traghetto, si era sparsa la notizia che all’in dell’imbarcazione era stato riscontrato un caso di infezione da Covid-19 e che il sogget colpito si era recato immediatamente presso il Policlinico di Messina dove era stato ricovera in isolamento, in attesa dell’esito del test di verifica;
il membro dell’equipaggio era stato indotto a recarsi presso il nosocomio in quanto accusava «febbre e brividi»;
,
il nosocomio aveva confermato il ricovero in isolamento presso il reparto destinato ai pazie affetti da Covid-19.
Di qui, la ragionevolezza della valutazione di veridicità della notizia appresa e pubblicat data 24 agosto 2020 sulla rivista online e, dunque, il rispetto del divieto di fondare la propria attività su mere voci e illazioni raccolte.
Nel caso di specie, non può negarsi che l’imputato, appresa la notizia, si sia attivato chiedere conferma del ricovero e del motivo del medesimo, ottenendo risposta positiva dalla struttura ospedaliera presso la quale il soggetto febbricitante si era recato e dove ricoverato.
Ciò posto, quanto alla pubblicazione del secondo articolo, quello del giorno 25 agost 2020, dagli atti risulta non solo che il comunicato di smentita della RAGIONE_SOCIALE di navigazion relativo sia all’esito negativo del test somministrato al membro dell’equipaggio, sia all’avvenuto ricovero del medesimo presso il reparto ospedaliero destinato ai pazienti affetti da Covid-19 non era stato inoltrato alla redazione della rivista online, ma del comunicato stesso non risulta neanche l’orario di diffusione.
Dunque, sulla base della notizia appresa e confermata dal nosocomio del ricovero in isolamento di un membro dell’equipaggio di un’imbarcazione della RAGIONE_SOCIALE, l’imputato non aveva motivo di dubitare, neanche il giorno della pubblicazione del secondo articolo, dell veridicità della notizia.
Dalle suesposte ragioni consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna delle parti c ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 settembre 2024.